TARI Pievepelago: Calcolo Tariffe, Orari Raccolta e Modulistica

Regione Emilia-Romagna

Logo del comune

Comune di Pievepelago

Portale della Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Informazioni generali

Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s).

Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

(3.1.A) Gestori del servizio

Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Lo spazzamento delle strade è effettuato dal Comune per la parte di territorio non coperto dallo spazzamento manuale e misto di Hera.


Per informazioni in merito al SERVIZIO AMBIENTE HERA SPA potete rivolgervi a:

Telefono: 800 999 500 (chiamata gratuita, da lunedì a venerdì 8.00-22.00 e sabato 8.00-18.00)
Telefono: 800 999 700 (per le Attività)

Indirizzo Postale: Gruppo Hera Servizio Clienti, via Molino Rosso, n. 8 - 40026 Imola (Bo)

Utenti Domestici: e-mail: clienti.famiglie@gruppohera.it  -  fax: 0542/368165

Utenti Non Domestici: e-mail: clienti.business@gruppohera.it  -  fax: 0542/843189


Presso il Comune di Pievepelago è presente uno sportello Clienti Hera nei giorni di Lunedì e Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30



Per Per informazioni in merito alla:

- TARIFFAZIONE TARI potete rivolgervi all’Ufficio Tributi del Comune Piazza Vittorio Veneto, 16

telefonicamente dal lunedì- Mercoledì- Venerdì- sabato dalle 9,00 alle 12,30  - 

Telefono: 0536/71322 int.24  -  Fax: 0536/72025  -  e-mail: tributi@comune.pievepelago.mo.it  

- GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI potete rivolgervi all’Ufficio Ambiente del Comune presso il Servizio Tecnico

telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 14:00 -  riceve su appuntamento

Telefono: 0536/71322 int. 17 -  Fax: 0536/72025

e-mail: david.lucchesi@comune.pievepelago.mo.it


Numero verde del Comune di Pievepelago: 800820440 gratuito, attivo il lunedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 9:00 alla ore 13:00




(3.1.B) Recapiti

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).

Comune di Pievepelago

Tariffe e rapporti con gli utenti

Hera spa

Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

(3.1.C) Modulistica e reclami

Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

(3.1.D) Calendario e orari raccolta

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione


Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Ad oggi nel Comune di Pievepelago non viene svolto il servizio di raccolta porta a porta.

Lungo le strade del paese si trovano cassonetti e bidoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché isole attrezzate per la raccolta di carta, plastica, vetro.


Inoltre, a Pievepelago, in Piazza Vittorio Veento, è situata una stazione ecologica interrata con quattro raccoglitori: carta, vetro, plastica ed indifferenziata e in Piazza Molino di Domma ed una in Via radici sono situati due raccoglitori di olio alimentare.
La raccolta dell'olio alimentare è comunque sempre possibile anche presso l'isola ecologica.


La stazione ecologica intercomunale  di Pievepelago situata in Via Circonvallazione è aperta:

nel periodo estivo ( dal 1 Maggio al 15 Settembre)

Lunedì- Mercoledì- Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  

Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00; 

Sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00; 

Domenica dalle ore 11.30 alle ore 13.00


nel periodo invernale (dal 16 Settembre al 30 Aprile)

Lunedì- Mercoledì- Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  

Sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30; 

Domenica dalle ore 11.30 alle ore 13.00




(3.1.E) Campagne straordinarie

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta

(3.1.F) Istruzioni per un corretto conferimento

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
STAZIONE ECOLOGICA INTERCOMUNALE DI PIEVEPELAGO

STAZIONE ECOLOGICA INTERCOMUNALE DI PIEVEPELAGO


ORARI


Orario Invernale - Dal 16/9/2024 al 30/4/2025

LUNEDÌ 09:00 - 13:00,

MARTEDÌ 10:00 – 13:00

MERCOLEDÌ chiuso

GIOVEDÌ 10:00 - 13:00 e 15:00 – 19:00

VENERDÌ 09:00 – 13:00

SABATO 09:00 - 13:00 e 14:00 – 16:30

DOMENICA 11:30 - 13:00


Orario Estivo - Dal 1/5/2025 al 15/9/2025

LUNEDÌ 09:00 – 13:00

MARTEDÌ 10:00 – 13:00 e 16:00 – 18:00

MERCOLEDÌ chiuso

GIOVEDÌ 10:00 - 13:00 e 15:00 – 19:00

VENERDÌ 09:00 – 13:00

SABATO 09:00 - 13:00 e 16:30 – 19:00

DOMENICA 11:30 - 13:00


Orario Invernale - Dal 16/9/2025 al 30/4/2026

LUNEDÌ 09:00 - 13:00,

MARTEDÌ 10:00 – 13:00

MERCOLEDÌ chiuso

GIOVEDÌ 10:00 - 13:00 e 15:00 – 19:00

VENERDÌ 09:00 – 13:00

SABATO 09:00 - 13:00 e 14:00 – 16:30

DOMENICA 11:30 - 13:00


Chiusura nei seguenti giorni:

20/04/2025 Pasqua

21/04/2025 Lunedì di Pasqua

25/04/2025 Festa della Liberazione

01/05/2025 Festa dei Lavoratori

02/06/2025 Festa della Repubblica

15/08/2025 Ferragosto

01/11/2025 Ognissanti

08/12/2025 Festa dell'Immacolata

25/12/2025 Natale

26/12/2025 Santo Stefano



(3.1.G) Carta della qualità del servizio

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

La "Carta della qualità - bacino territoriale pianura e montagna modenese del territorio provinciale di Modena, ambito territoriale regione Emilia Romagna", è stata approvata da ATERSIR con delibera di Consiglio d'Ambito CAMB/2024/51 del 28/05/2024

Pubblicata sul sito istituzionale di ATERSIR in data 29/05/2024
Pubblicata sul Portale Trasparenza dei Rifiuti del Comune di Pievepelago in data 30/05/2024

 

Le specifiche del Gestore Comune di Pievepelago si trovano nell'allegato 2 alle pagine 37 e 38
Le specifiche del Gestore Hera si trovano nell'allegato 1.

(3.1.H) Percentuale di differenziata

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

(3.1.I) Calendario e orari pulizia strade

Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Nel Comune sono effettuate attività di spazzamento manuale e misto su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Saranno esposti cartelli di divieto relativi alla viabilità e alla sosta prima di ogni servizio.

(3.1.J) Regole per il calcolo della tariffa

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Esempio di calcolo domestica
UTENZA DOMESTICA RESIDENTE E NON RESIDENTE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 156,87 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,47884
Tariffa variabile: € 0
Quota fissa: € 1,47884 * 100 * (365/365) = € 147,88
Quota variabile: € 0 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 147,88 + € 0,00 = € 147,88
Totale: € 147,88 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 156,87
Totale da pagare: € 156,87
Informazioni sul calcolo per il cittadino: ABITAZIONE= MQ 100 TARI TARIFFA MONOMIA AL MQ = EURO 1,478843 CALCOLO TARI ANNUA DOVUTA: (100MQx1,478843 EURO)+5% TEFA= 147,88 + 1,60 COMP.PEREQ. UR1 E UR2=156,88 EURO ARROTONDATO A 157,00 EURO
Esempio di calcolo domestica
UTENZA DOMESTICA RESIDENTE E NON RESIDENTE SITA ZONA NON SERVITA A 400 MT E OLTRE DALL’INTERSEZIONE DELLA STRADA PRIVATA CON LA STRADA PUBBLICA
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % , un periodo di 365 giorni e l'applicazione della riduzione , ammonta a € 63,71 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,47884
Tariffa variabile: € 0
Tipo Riduzione: Tariffa Fissa
Percentuale riduzione: 60%
Riduzione calcolata: € 88,73
Quota fissa: € 1,47884 * 100 * (365/365) = € 147,88
Quota variabile: € 0 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 147,88 + € 0,00 - € 88,73 = € 59,15
Totale: € 59,15 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 63,71
Totale da pagare: € 63,71
Informazioni sul calcolo per il cittadino: ABITAZIONE= MQ 100 TARI TARIFFA MONOMIA AL MQ = EURO 1,478843 CALCOLO TARI ANNUA DOVUTA: ((100 MQ x 1,478843 EURO)-60% RIDUZIONE PARI A 88,72)=114,27 +5% TEFA+1,60COMP.PERQ.UR1 E UR2= 63,71 EURO ARROTONDATO A 64,00 EURO
Esempio di calcolo non domestica
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 250,04 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,36614
Tariffa variabile: € 0
Quota fissa: € 2,36614 * 100 * (365/365) = € 236,61
Quota variabile: € 0 * 100 * (365/365) = € 0,00
Totale imposta: € 236,61 + € 0,00 = € 236,61
Totale: € 236,61 + 5 % +0,10(UR1) +1,50(UR2)= € 250,04
Totale da pagare: € 250,04
Informazioni sul calcolo per il cittadino: CALCOLO TARI ANNUA DOVUTA: ((100 Mqx2,366148 EURO)+5% ADDIZIONALE PROVINCIALE+1,60 COMP. PERQ. UR1 E UR2)= 250,04 EURO ARROTONDATO 250,00 EURO

DETERMINAZIONE TARIFFE

Tariffazione presuntiva monomia ai sensi dell’Art. 1C. 652 della Legge 27 dicembre 2013, N. 147 per comuni con popolazione < 5000 ab.

Variabili per la determinazione delle tariffe

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2025)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 1.367,593 t
Cluster: Comuni con bassa numerosità e densità abitativa, elevato numero di famiglie, età media avanzata, localizzati in aree vaste di carattere interno montano - € 47,2764
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 37,22%
Fattori di contesto del comune: € 93,5919
Economie e diseconomie di scala: € 0,9425
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 8
Impianti di trattamento meccanico biologico: 6
Discariche: 4
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 83,39 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 48,3066%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 34,0380%
Rifiuti smaltiti in discarica: 7,3407%

(3.1.K) Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale

Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Per le riduzioni applicate si veda il regolamento TARI, scaricabile nella sezione "3.1.m sezione regolamento TARI", del presente portale sulla trasparenza.


(3.1.L) Atti approvazione tariffa

Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti

(3.1.M) Regolamento TARI

Regolamento TARI o regolamento per l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva
Per completezza delle informazioni, viene caricato anche il REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI (allegato in basso)

(3.1.N) Modalità di pagamento ammesse

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
A richiesta del contribuente è ammesso il pagamento ache con il modello F24

(3.1.O) Scadenze per il pagamento

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Scadenze rate
Rata
Entro il
%
1° rata
31/07/2024
60,00%
2° rata
02/12/2024
40,00%
Unica
31/07/2024
100,00%

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, di norma, in 2 rate scadenti nei giorni 31 luglio e 02 dicembre, o in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Su richiesta dell’ufficio, con atto dell’organo competente, tali scadenze possono essere modificate nel numero, nella misura e nella data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

(3.1.P) Informazioni per omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

RAVVEDIMENTO OPEROSO


Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (ai sensi del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, c. 1).

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'art. 20 della Legge 9 agosto 2023, n. 111", quale decreto attuativo della Legge delega 111/2023, ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio tributario.

Gli effetti principali sul sistema sanzionatorio degli atti degli enti locali riguardano:

  • la percentuale della sanzione applicabile per omesso/parziale versamento ad ogni importo non versato, che varia dal 30% al 25%;
  • il ravvedimento operoso, per la modifica di alcuni termini temporali e la variazione delle percentuali delle sanzioni applicabili, conseguentemente alla variazione della percentuale relativa alla sanzione per omesso versamento.

Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:

  • ravvedimento sprint;
  • ravvedimento breve;
  • ravvedimento intermedio;
  • ravvedimento lungo o annuale;
  • ravvedimento lunghissimo o biennale;
  • ravvedimento ultra-biennale.

·         Tipo ravvedimento

Termini ravvedimento

Riferimenti normativi

sanzione applicabile per violazioni commesse fino al 31/8/2024

Sanzione applicabile per violazioni commesse dal 1/9/2024

Ravvedimento Sprint

Entro 15 giorni di ritardo

art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 - Art. 15 D.Lgs. 158/2015

0,1% per ogni giorno di ritardo

0,083% per ogni giorno di ritardo

Ravvedimento Breve

Dal 16° al 30° giorno di ritardo

art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 - Art. 15 D.Lgs. 158/2015

1,50%

1,25%

Ravvedimento intermedio

Dal 31° al 90° giorno di ritardo

art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 - Art. 15 D.Lgs. 158/2015

1,67%

1,39%

Ravvedimento lungo

Oltre il 90° giorno di ritardo

art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997

3,75%

3,13%

Ravvedimento lunghissimo

Oltre l’anno ed entro due anni di ritardo

art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 – Art. 3 lettera g) D.lgs. 87/2024

4,29%

3,57%

Ravvedimento Ultrabiennale

Oltre i due anni di ritardo

art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997

5,00%
















































RAVVEDIMENTO SPRINT (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

Il  ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale.


Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 0,6% (0,1% x 6) = 0,90 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 6) / 36500 = 0,00 €
importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 €


RAVVEDIMENTO SPRINT (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)

Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,083% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale.

Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
Se si vuole pagare il saldo il 22 dicembre (6° giorno di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 0,498% (0,083% x 6) = 0,747 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 6) / 36500 = 0,06 €

importo totale da versare: 150,00 € + 0,747 € + 0,06 € = 150,807 €


RAVVEDIMENTO BREVE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,5% = 2,25 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 20) / 36500 = 0,02 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 €


RAVVEDIMENTO BREVE (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)

Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,25% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5 %.
Se si vuole pagare il saldo il 5 gennaio dell’anno successivo (20° giorno di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,25% = 1,875 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
Importo degli interessi giornalieri (150,00 x 2,5 x 5) / 36500 = 0,051 €
importo totale da versare: 150,00 € + 1,875 € + 0,154 € + 0,051 € = 152,080 €


RAVVEDIMENTO INTERMEDIO (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

Il ravvedimento intermedio (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,67% = 2,51 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 60) / 36500 = 0,05 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €


RAVVEDIMENTO INTERMEDIO (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)

Il ravvedimento intermedio (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,39% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
Se si vuole pagare il saldo il 14 febbraio dell’anno successivo (60° giorno di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,39% = 2,085 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
importo degli interessi giornalieri (150 x 2,5 x 45) / 36500 = 0,462 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,085 € + 0,154 € + 0,462 € = 152,701 €


RAVVEDIMENTO LUNGO O ANNUALE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

Il ravvedimento intermedio (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,67% = 2,51 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 60) / 36500 = 0,05 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €


RAVVEDIMENTO LUNGO O ANNUALE (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)

Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,125% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
Se si vuole pagare il saldo il 26 marzo dell’anno successivo (100° giorno di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 3,125% = 4,687 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
importo degli interessi giornalieri (150,00 x 2,5 x 85) / 36500 = 0,873 €
importo totale da versare: 150,00 € + 4,687 € + 0,154 € + 0,873 € = 155,714 €


RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO O BIENNALE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno dell'anno successivo (un anno e quattro giorni di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 4,29% = 6,43 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 369) / 36500 = 0,30 €
importo totale da versare: 150,00 € + 6,43 € + 0,30 € = 156,73 €

RAVVEDIMENTO ULTRA-BIENNALE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)

Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno del secondo anno successivo (due anni e quattro giorni di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 5% = 7,50 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 734) / 36500 = 0,60 €
importo totale da versare: 150,00 € + 7,50 € + 0,60 € = 158,10 €


RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)

Il ravvedimento lunghissimo (applicabile oltre l'anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,57% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 dicembre dell'anno successivo (un anno e quattro giorni di ritardo):

importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 3,57% = 5,355 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
importo degli interessi giornalieri (150,00 x 2,5 x 354) / 36500 = 3,637 €
importo totale da versare: 150,00 € + 5,355 € + 0,154 € + 3,637 € = 159,146 €


ASSO DI RIFERIMENTO PER GLI INTERESSI GIORNALIERI

Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il pagamento del tributo, sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale deve essere contestuale e nei termini sopra elencati. La maturazione degli interessi è giorno per giorno ed applicabile solo al tributo.

  • Tasso legale 2018: 0,3% annuo
  • Tasso legale 2019: 0,8% annuo
  • Tasso legale 2020: 0,05% annuo
  • Tasso legale 2021: 0,01% annuo
  • Tasso legale 2022: 1,25% annuo
  • Tasso legale 2023: 5,00% annuo
  • Tasso legale 2024: 2,5% annuo
  • Tasso legale 2025: 2,00% annuo

(3.1.Q) Segnalazioni errori importi

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.


(3.1.R) Documenti di riscossione online

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Gli avvisi di pagamento relativi al tributo TARI in formato diverso dal cartaceo, sono disponibili sullo Sportello del Contribuente, accedendo tramite le proprie credenziali SPID/CIE.

(3.1.S) Comunicazioni ARERA

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti


(3.1.T) Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento

I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

Gestione tariffe e rapporto con gli utenti: Ufficio Tributi Tel. 0536 71322 int. 24

Gestione raccolta: Ufficio Ambiente Tel. 0536 71322 int. 15-26

Numero verde del Comune di Pievepelago: 800820440 gratuito, attivo il lunedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 9:00 alla ore 13:00



Numero verde Hera servizio ambiente privati: 800 999 555

(chiamata gratuita, da lunedì a venerdì 8.00-22.00 e sabato 8.00-18.00)
Numero verde Hera servizio ambiente attività: 800 999 700

(3.1.U) Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Pievepelago è collocato all'interno dello Schema regolatore I

(3.1.V) Standard generali di qualità

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

(3.1.W) Tariffa media

La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

(3.1.X) Rateizzazione degli Importi

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Le rateizzazioni e la dilazione del versamento degli importi relativi a somme derivanti da avvisi di accertamento o da provvedimenti di recupero anni pregressi sono verificabili nel Regolamento generale delle entrate comunali, art. 16 (visualizzalo nella sezione M del presente portale di trasparenza)

 

Gli avvisi di pagamento (cd. bonari relativi all'anno in corso) escono, di norma, in 2 rate scadenti 31 luglio, e 2 dicembre di ogni anno. Gli stessi possono essere ulteriormente rateizzati su richiesta del contribuente che dichiari, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
L’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro.
In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda all’art. 16 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29/09/2020)

Per tutta la modulistica TARI, si rimanda alla sezione 3.1.Y del presente portale di trasparenza

 

(3.1.Y) Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio

Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.


Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni e riduzioni.

La dichiarazione va consegnata al Comune ENTRO IL 30 GIUGNO dell'anno successivo alla data di inizio, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa Rifiuti hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tassa.

Per maggiori informazioni vedere art. 18 del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 27/03/2023