RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (ai sensi del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, c. 1).
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'art. 20 della Legge 9 agosto 2023, n. 111", quale decreto attuativo della Legge delega 111/2023, ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio tributario.
Gli effetti principali sul sistema sanzionatorio degli atti degli enti locali riguardano:
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la percentuale della sanzione applicabile per omesso/parziale versamento ad ogni importo non versato, che varia dal 30% al 25%;
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il ravvedimento operoso, per la modifica di alcuni termini temporali e la variazione delle percentuali delle sanzioni applicabili, conseguentemente alla variazione della percentuale relativa alla sanzione per omesso versamento.
Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:
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ravvedimento sprint;
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ravvedimento breve;
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ravvedimento intermedio;
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ravvedimento lungo o annuale;
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ravvedimento lunghissimo o biennale;
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ravvedimento ultra-biennale.
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· Tipo ravvedimento
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Termini ravvedimento
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Riferimenti normativi
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sanzione applicabile per violazioni commesse fino al 31/8/2024
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Sanzione applicabile per violazioni commesse dal 1/9/2024
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Ravvedimento Sprint
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Entro 15 giorni di ritardo
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art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 - Art. 15 D.Lgs. 158/2015
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0,1% per ogni giorno di ritardo
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0,083% per ogni giorno di ritardo
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Ravvedimento Breve
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Dal 16° al 30° giorno di ritardo
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art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 - Art. 15 D.Lgs. 158/2015
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1,50%
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1,25%
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Ravvedimento intermedio
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Dal 31° al 90° giorno di ritardo
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art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 - Art. 15 D.Lgs. 158/2015
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1,67%
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1,39%
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Ravvedimento lungo
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Oltre il 90° giorno di ritardo
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art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997
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3,75%
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3,13%
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Ravvedimento lunghissimo
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Oltre l’anno ed entro due anni di ritardo
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art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997 – Art. 3 lettera g) D.lgs. 87/2024
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4,29%
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3,57%
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Ravvedimento Ultrabiennale
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Oltre i due anni di ritardo
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art. 13 D.Lgs. 471/1997 – art. 13 D.Lgs. 472/1997
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5,00%
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RAVVEDIMENTO SPRINT (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)
Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale.
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 0,6% (0,1% x 6) = 0,90 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 6) / 36500 = 0,00 €
importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 €
RAVVEDIMENTO SPRINT (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)
Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,083% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di riferimento annuale.
Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
Se si vuole pagare il saldo il 22 dicembre (6° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 0,498% (0,083% x 6) = 0,747 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 6) / 36500 = 0,06 €
importo totale da versare: 150,00 € + 0,747 € + 0,06 € = 150,807 €
RAVVEDIMENTO BREVE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)
Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,5% = 2,25 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 20) / 36500 = 0,02 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 €
RAVVEDIMENTO BREVE (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)
Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,25% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5 %.
Se si vuole pagare il saldo il 5 gennaio dell’anno successivo (20° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,25% = 1,875 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
Importo degli interessi giornalieri (150,00 x 2,5 x 5) / 36500 = 0,051 €
importo totale da versare: 150,00 € + 1,875 € + 0,154 € + 0,051 € = 152,080 €
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)
Il ravvedimento intermedio (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,67% = 2,51 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 60) / 36500 = 0,05 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)
Il ravvedimento intermedio (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,39% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
Se si vuole pagare il saldo il 14 febbraio dell’anno successivo (60° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,39% = 2,085 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
importo degli interessi giornalieri (150 x 2,5 x 45) / 36500 = 0,462 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,085 € + 0,154 € + 0,462 € = 152,701 €
RAVVEDIMENTO LUNGO O ANNUALE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)
Il ravvedimento intermedio (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 1,67% = 2,51 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 60) / 36500 = 0,05 €
importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €
RAVVEDIMENTO LUNGO O ANNUALE (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)
Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,125% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
Se si vuole pagare il saldo il 26 marzo dell’anno successivo (100° giorno di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 3,125% = 4,687 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
importo degli interessi giornalieri (150,00 x 2,5 x 85) / 36500 = 0,873 €
importo totale da versare: 150,00 € + 4,687 € + 0,154 € + 0,873 € = 155,714 €
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO O BIENNALE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)
Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno dell'anno successivo (un anno e quattro giorni di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 4,29% = 6,43 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 369) / 36500 = 0,30 €
importo totale da versare: 150,00 € + 6,43 € + 0,30 € = 156,73 €
RAVVEDIMENTO ULTRA-BIENNALE (per violazioni commesse entro il 31/08/2024)
Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno del secondo anno successivo (due anni e quattro giorni di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 5% = 7,50 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,2 x 734) / 36500 = 0,60 €
importo totale da versare: 150,00 € + 7,50 € + 0,60 € = 158,10 €
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO (per violazioni commesse a partire dal 1/9/2024)
Il ravvedimento lunghissimo (applicabile oltre l'anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,57% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Esempio:
Supponendo che alla scadenza prevista il 16 dicembre, l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 2,5%.
Se si vuole pagare il saldo il 20 dicembre dell'anno successivo (un anno e quattro giorni di ritardo):
importo da versare: 150,00 €
importo della sanzione: 150,00 x 3,57% = 5,355 €
importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 2,5 x 15) / 36500 = 0,154 €
importo degli interessi giornalieri (150,00 x 2,5 x 354) / 36500 = 3,637 €
importo totale da versare: 150,00 € + 5,355 € + 0,154 € + 3,637 € = 159,146 €
ASSO DI RIFERIMENTO PER GLI INTERESSI GIORNALIERI
Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il pagamento del tributo, sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale deve essere contestuale e nei termini sopra elencati. La maturazione degli interessi è giorno per giorno ed applicabile solo al tributo.
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Tasso legale 2018: 0,3% annuo
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Tasso legale 2019: 0,8% annuo
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Tasso legale 2020: 0,05% annuo
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Tasso legale 2021: 0,01% annuo
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Tasso legale 2022: 1,25% annuo
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Tasso legale 2023: 5,00% annuo
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Tasso legale 2024: 2,5% annuo
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Tasso legale 2025: 2,00% annuo