3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Come si calcola la Tari
Ogni Comune determina le tariffe in base a superficie e quantità di rifiuti prodotti o a quantità e qualità di rifiuti per unità di superficie, in relazione ad usi e tipologia delle attività e al costo del servizio sui rifiuti.
Il principio fondamentale per l’applicazione della TARI, secondo l'art. 1 c. 652 L. n. 147/2013 è quello in base al quale “chi inquina paga”. I Comuni possono determinare la propria tariffa commisurando la tassa al costo del servizio e alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Si considera assoggettabile al tributo la “superficie calpestabile” di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti.
La superficie calpestabile rappresenta la base di calcolo della tassa sui rifiuti, poiché fa riferimento ai metri quadrati netti all’interno delle mura. Nel caso di utenze domestiche, oltre alla superficie dell’immobile si tiene conto anche del numero di occupanti. Sono considerate attendibili, nonché fonti per l’applicazione della TARI, le superfici che sono state accertate o dichiarate al momento del pagamento delle precedenti tasse (TARES o TARSU). Fanno eccezione le variazioni avvenute in seguito.
Il Comune di appartenenza a calcola le tariffe della TARI, sulla base dei principi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Le tariffe sono diverse e si dividono in due categorie:
- utenze non domestiche, quelle appartenenti alle varie attività: industriali, professionali, artigianali e commerciali;
- utenze domestiche, ovvero tutte quelle superfici che sono predisposte ad abitazioni civili e pertinenze.
Ognuna delle suddette categorie (utenze domestiche e non domestiche) è sottoposta a tassazione. La tariffa dipende dal costo del servizio reso ed è composta di due parti, una parte fissa e una variabile.
La parte fissa è determinata in base alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti; la parte variabile, invece, serve a finanziare quei costi, per l’appunto variabili, come il trasporto dei rifiuti, la raccolta, il riciclo e lo smaltimento, è calcolata in relazione alla quantità di rifiuti attribuiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 3 c. 2 d.p.r. n. 158/1999).
C’è da aggiungere, poi, che alla TARI viene applicato anche l’addizionale provinciale, nella misura del 5% dell’imposta. Tale cifra sarà corrisposta alla Provincia per i servizi che svolge per la protezione, tutela e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).
Come calcolare La Tari per le Utenze domestiche
La superficie "calpestabile" dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria. A quest’ultima viene poi aggiunta la parte variabile, ovvero quella parte che viene decisa in base al nucleo familiare e a quanti componenti di esso occupano l’immobile. Infine, deve essere aggiunto il 5% corrispondente al tributo provinciale per le funzioni e i servizi che offre (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).
Come calcolare La Tari per le Utenze non domestiche
La superficie “calpestabile” dei locali (i metri quadrati netti interni alle murature) viene moltiplicata per la parte fissa unitaria della categoria a cui appartiene. La classificazione segue le 30 categorie merceologiche del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158. Va aggiunto, poi, al risultato il prodotto tra la parte variabile della categoria e la superficie dei locali. Infine si deve sommare anche il 5% del tributo provinciale per i servizi di tutela, protezione e igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).