ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TARI
RIDUZIONI
UTENZE DOMESTICE
La quota variabile della tariffa viene ridotta del 30% in caso di:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria/variazione, indicando l’abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato; tale riduzione non si cumula con la riduzione prevista per unico occupante;
b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. La quota variabile della tariffa viene ridotta del 10% per le utenze domestiche dei cittadini residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante l’utilizzo del biocomposter. Il biocomposter è fornito dall’amministrazione comunale alle utenze domestiche, previa apposita istanza da presentare all’ufficio ambiente del Comune. È possibile l'utilizzo di un biocomposter di proprietà del cittadino, con caratteristiche similari a quello fornito dal comune. L’amministrazione comunale controlla i biocomposter e procede con la revoca della riduzione in caso di non corretto utilizzo degli stessi.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono su istanza dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo delle riduzioni e agevolazioni non può comunque superare l’80% del tributo dovuto.
AGEVOLAZIONI E ESENZIONI
Il Comune al fine di perseguire una politica sociale intesa ad aiutare le categorie più disagiate, introduce le seguenti agevolazioni:
a. esenzione dalla quota variabile della TARI, previa presentazione d’istanza per:
• nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona con handicap grave certificato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
• nuclei familiari che abbiano al proprio interno una persona invalida al 100%, non tenuta presso strutture pubbliche o private;
b. esenzione quota variabile dalla TARI per le abitazioni occupate da una sola persona di età superiore a 65 anni, con un reddito inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;
c. riduzione quota variabile del 50% della TARI per le abitazioni occupate da persone di età superiore a 65 anni, con un reddito pro-capite inferiore al reddito da pensione minima, oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale;
d. esenzione dalla TARI per nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di presentazione di una relazione dei servizi sociali e di un parere tecnico dell’ufficio tributi sulla capacità contributiva;
e. esenzioni dalla TARI:
• associazioni di pubblica assistenza e beneficenza pubblica;
• locali destinati a convivenze, conventi, convitti, collegi, istituti assistenziali, utilizzati da ONLUS o altre organizzazioni senza fine di lucro.
2. Le agevolazioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Le agevolazioni di cui sopra sono finanziate con risorse proprie del bilancio comunale.