Sanzioni: si applicano le sanzioni previste dall'art. 12, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 473/1997 e successive modificazioni che, nel caso di omessa denuncia, sono pari al 100% dell’imposta recuperata con un minimo edittale di Euro 50,00 (D.L. 201/2011 art. 14).
Interessi: ai sensi dell’art. 1, comma 165, Legge 296/2006 sono calcolati, con maturazione giorno per giorno, ai tassi legali del 1% dal 1/1/2010 ai sensi del DM 4/12/2009, del 1,5% dal 1/1/2011 ai sensi della Legge 220/2010, del 2,5% dal 1/1/2012 ai sensi del D.M. del 12/12/2011, del 1% dal 1/1/2014 ai sensi del DM del 12/12/2013, del 0,5% dal 1/1/2015 ai sensi del DM del 11/12/2014, del 0,2% dal 1/1/2016 ai sensi del D.Lgs. Del 11/12/2015, del 0,10% dal 01/01/2017 ai sensi del DM del 07/12/2016, del 0,30% dal 01/01/2018 ai sensi del DM del 13/12/2017, del 0,80% dal 01/01/2019 ai sensi del DM del 12/12/2018 e del 0,05% dal 01/01/2020 ai sensi del DM del 12/12/2019.
RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO
Qualora
le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento ,
comprese le sanzioni, le spese accessorie e gli interessi applicabili,
siano superiori a € 300,00 il cotribuente può richiedere, non oltre il
termine di versamento, una rateazione così articolata:
-Avvisi di
accertamento da €300,00 ad €1000,00: 3 rate trimestrali a decorrere dal
giorno in cui la rateazione viene sottoscritta;
-Avvisi di
accertamento da €1000,01 ad €1500,00: 4 rate trimestrali a decorrere dal
giorno in cui la rateazione viene sottoscritta;
-Avvisi di
accertamento da €1500,01 ad €2000,00: 5 rate trimestrali a decorrere dal
giorno in cui la rateazione viene sottoscritta;
-Avvisi di accertamento oltre €2000,00: 6 rate trimestrali a
decorrere dal giorno in cui la rateazione viene sottoscritta;
Il
mancato rientro dell'intero debito entro la data di scadenza dell'ultima
rata, comporta l'immediata revoca della rateazione con impossibilità
per il contribuente di chiedere una nuova relativamente allo stesso
debito.