RIDUZIONI COMPONENTI E RIDUZIONI TARIFFARIE AI SENSI DEGLI ARTT. 14-22-23-24 DEL VIGENTE REGOLAMENTO TARI (APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.° 39 DEL 31.07.2020)
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 14
4. I soggetti che risultano residenti nel Comune ad una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nei seguenti casi:
a) anziano dimorante in casa di riposo;
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in un altro Comune italiano o all’estero per un periodo superiore a 6 mesi, a condizione che il soggetto passivo produca contratto di affitto registrato dell’immobile ubicato nel luogo in cui lo studente e/o lavoratore esercita la propria attività. In tali casi per usufruire delle suddette agevolazioni, la dichiarazione di cui all’art. 30 deve essere presentata annualmente.
ART. 22
RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nella seguente ipotesi:
a) Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo.
ART. 23
RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art.1, comma 659, della Legge27.12.2013, n.° 147, la tariffa del tributo, relativamente alla parte variabile, è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) Abitazione con unico occupante: riduzione del 10%;
b) Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo: riduzione del 30%;
c) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;
d) Abitazione occupate da soggetti che risiedono o dimorano abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30%;
e) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.
Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui alla lett. e), la ruralità del fabbricato deve risultare dai registri catastali.
2. Ai sensi del D.L. 28 marzo 2014, n.° 47, art. 9 bis, la tariffa è ridotta del 66% per l’abitazione principale dell’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all’AIRE a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
ART. 24
ALTRE AGEVOLAZIONI
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n.° 147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
1. Nel caso di immobili posseduti o condotti da unico occupante con invalidità pari al 100% e portatore di handicap di cui all’art.3 comma 3 della Legge n.° 104/1992, certificata dall’autorità sanitaria competente, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, con presenza di familiari in stato dichiarato di invalidità pari al 100% e portatore di handicap di cui all’art.3 comma 3 della Legge n.° 104/1992, comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero di soggetti invalidi. Il beneficio riguarda esclusivamente i cittadini residenti nel Comune di Paglieta.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui viene meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
RIDUZIONE EMERGENZA COVID-19 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
2. In caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, in presenza di provvedimenti delle autorità competenti che determinano la sospensione di attività imprenditoriali di natura commerciale, artigianale e professionali si applica la riduzione di una percentuale della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche da calcolare in proporzione al periodo di sospensione.
4. Le riduzioni tariffarie previste al punto 2, vengono attribuite direttamente dall’ufficio a seguito dei provvedimenti delle autorità competenti che determinano la sospensione dell’attività nell’anno di competenza. Nel caso di utenze non domestiche che sospendono la loro attività volontariamente a seguito dell’emanazione dei suddetti provvedimenti, la riduzione tariffaria può essere riconosciuta a richiesta dell’interessato sempre nei limiti della percentuale di cui al comma 2. L’istanza deve essere formulata ai sensi del D.P.R. n.° 445/2000 con l’indicazione dettagliata delle motivazioni e del periodo di sospensione e deve essere prodotta entro il 31 dicembre dell’anno in cui si verifica l’evento.