Si riporta l'articolo 27 del regolamento per l'applicazione della TARI approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 23.02.2023
Articolo 27 – Ulteriori rateizzazioni
1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a
richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa
ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari
del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o
gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore
ad euro 15.000;
b)
l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100;
c) la
richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci
giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
d) la
scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria
successiva;
e)
sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi
legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori
rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore
rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI,
ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo
1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso
versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1,
comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria
deliberata dal Comune;
g) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad
omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10,
comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.