Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di disagio
economico-sociale, il Comune riconosce le sotto indicate riduzioni ai sensi
dell’art. 1, c. 660 della L. 147/2013:
a.
intestatari di utenza di età superiore a 70 anni il
cui nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche, presenti un valore ISEE
risultante dall’Attestazione ISEE non superiore ad €. 18.000,00. Per tali contribuenti è prevista una riduzione del
40% della tariffa;
b.
intestatario di utenza di età inferiore a 70 anni: per
tali contribuenti è prevista una riduzione fino al 50%, calcolata
proporzionalmente alle richieste e alle risorse disponibili in bilancio
·
nucleo familiare composta fino a n. 2 componenti con
ISEE inferiore ad €. 18.000,00;
·
nucleo familiare composta da n. 3 componenti con ISEE
inferiore ad €. 15.000, 00;
·
nucleo familiare composto
da almeno 4 componenti con ISEE inferiore ad €.10.000,00
La riduzione, riconosciuta per l’anno di riferimento, ha validità annuale
ed è concessa a richiesta dei contribuenti previa presentazione di apposita
istanza corredata di Attestazione ISEE in corso di validità da presentarsi
entro e non oltre il 30 marzo di ciascun ann
La riduzione non è riconosciuta in caso di posizioni debitorie pregresse e
nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia proprietario o titolare
di altri diritti reali di godimento, eccetto l’unità immobiliare per la quale
si richiede il beneficio.
In caso di nuclei che hanno al loro interno un portatore di handicap con
invalidità pari o superiore al 67% è riconosciuta una riduzione del 30%. In
caso di invalidità temporanea e rivedibile, la riduzione opera fino alla
scadenza. In caso di rinnovo dovrà essere presentata nuova richiesta. Restano
salvi per gli anni precedenti gli effetti previsti per le richieste non
presentate nel termine di cui sopra ovvero la mancata concessione della
riduzione tariffaria. La riduzione prevista al comma 2 è riconosciuta a
richiesta del contribuente, corredata da apposita certificazione medica
rilasciata dagli organi competenti. La riduzione di cui sopra è riconosciuta
per l’anno di riferimento a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro e
non oltre il 30 marzo di ciascun anno a condizione che non vi siano posizioni
debitorie pregresse.
Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio
comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla
fiscalità generale.
In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili su base annua può superare la
soglia del (70%) della tassa dovuta.
Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di
esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o
agevolazioni precedentemente considerate.