3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica reclami
Gli utenti che devono segnalare un disservizio per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti urbani possono rivolgersi all'Ufficio di Polizia Locale Tel.078474123 - interno 6
Gli utenti che devono chiedere informazioni o chiarimenti sugli avvisi di pagamento della tassa rifiuti urbani possono rivolgersi all'Ufficio Tributi Tel. 0784/74123 - interno 5
3.1.D Calendario e orari raccolta

RACCOLTA RIFIUTI
Beni durevoli ed ingombranti: Vanno depositati nell’isola ecologica oppure ritirati porta a porta, previa chiamata telefonica al numero verde 800135490 ditta Pianeta Ambiente Soc.Coop.
3.1.E Campagne straordinarie
Non vengono fatte campagne di pulizia straordinaria che coinvolgano la popolazione.
L'isola ecologica è aperta al pubblico cinque giorni alla settimana e gli orari e fasce di apertura sono indicati all'interno del calendario di raccolta
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
ISOLA ECOLOGICA
Rifiuti organici UMIDO - Scarti e avanzi di cucina; bucce e resti di frutta, (anche noccioli); scarti di verdura; avanzi di carne, di pesce, ossa e lische; filtri di the, camomilla, tisane e fondi di caffè; gusci di uova; pane; fiori recisi; peli e piume; gusci di cozze e arselle;ceneri spente di caminetti. Devono essere contenuti in sacchi compostabili, all’interno dei contenitori familiari .
SECCO indifferenziato –CD, cassette audio e video; penne; secchielli, bacinelle, giocattoli; pannolini, assorbenti; CARTAcarbone, CARTA oleata, CARTA plastificata; tubetti di dentifricio; scarpe e collant; stracci e piccoli indumenti; oggetti in ceramica, porcellana, terracotta e gomma; altri rifiuti non riciclabili.Devono essere contenuti in sacchi trasparenti, all’interno dei contenitori familiari.
CARTA E CARTONE – Giornali e riviste; libri, cataloghi; quaderni, fogli, buste; cartone, cartoncino, contenitori in tetrapak (latte, succhi, ecc.);Devono essere conferiti in scatole di cartone, buste in CARTA, o impilati e legati.
IMBALLAGGI DI PLASTICA – Bottiglie d'acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte ecc; confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, frutta, verdura); contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, caramelle, surgelati, ecc.); reti e cassette di frutta e verdura; vaschette porta uova e per alimenti quali: carne, pesce, gelato,ecc; film e pellicole; contenitori vari di alimenti per animali; flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata; sacchi, sacchetti, buste (sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, ecc.). PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA PULITI(senza residui di cibo) Devono essere contenuti in sacchi trasparenti.
BARATTOLAME IN METALLO – Barattoli e lattine per bibite in alluminio, acciaio e banda stagnata; scatolette e barattoli metallici per alimenti conservati (es. tonno, pelati, carne, legumi,ecc), tappi in acciaio di barattoli e di bottiglie di vetro. Devono essere contenuti sfusi in contenitori di proprietà degli utenti.
VETRO – Bottiglie, bicchieri e vasetti in vetro (anche rotti). Devono essere contenuti sfusi in contenitori di proprietà degli utenti.
I rifiuti organici o UMIDO, il secco indifferenziato, la CARTA ed il cartone, la plastica, il BARATTOLAME, devono essere depositati presso l’ingresso della propria abitazione dopo le ore 22:00 del giorno antecedente ed entro le ore 05:00 del giorno della raccolta.
BENI DUREVOLI ED INGOMBRANTI– Beni durevoli: frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, TV, computer, videoregistratori, scaldabagno, ferro da stiro, sorgenti luminose, forni elettrici, Hi-Fi, stampanti, condizionatori, altri piccoli elettrodomestici – Ingombranti: mobili, sedie, poltrone, materassi ( arrotolati e legati), cucine, scaldabagni, biciclette, canotti, reti letto, altri rottami metallici non contaminati, ecc.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Utenza domestica con un componente
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Regolamento IUC approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014
Disposizioni Generali
Art. 7.A - Accertamenti e sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessione diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 2.A, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento . La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
9. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
Art. 9.A - Calcolo degli interessi
1. La misura annua degli interessi , ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
La Legge di Bilancio 2020, abrogando il c.1-bis dell’art.13 del D.Lgs n.472 del 1997, ha ampliato la platea di tributi per i quali è possibile usufruire appieno dell’istituto del ravvedimento operoso. Se prima tale beneficio era rivolto quasi esclusivamente ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, ora può essere applicato anche alla regolazione dei tributi regionali e locali.
Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:
-
il tributo non versato (o non interamente versato);
-
la sanzione;
-
gli interessi legali.
Ricordiamo che il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni. Si prospetta quindi per tutti i tributi:
- ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
- ravvedimento lunghissimo o biennale: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
- ravvedimento ultra-biennale: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria del 30% passi al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.
L’istituto è applicabile qualora:
- la violazione non sia già stata constatata dall’amministrazione competente;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per la segnalazione di errori e/o variazioni dei dati relativi all'utenza, il contribuente può presentarsi personalmente all'Ufficio Tributi durante gliorari di apertura al pubblico oppure può trasmettere la segnalazione tramite P.E.C. o e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
P.E.C. Comune di Orani : protocollo@pec.comune.orani.nu.it
e-mail Ufficio Tributi : tributi@comune.orani.nu.it
ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO TRIBUTI:
LUNEDI' 11.00-14.00
MARTEDI' 11.00-14.00 15.00-17.30
MERCOLEDI' 11.00-14.00
GIOVEDI' 11.00-14.00
VENERDI 11.00-14.00
3.1.R Documenti di riscossione online
L'avviso di pagamento è trasmesso ai contribuenti tramite posta ordinaria.
A richiesta dei contribuenti l'Ufficio Tributi provvede all'invio del documento in formato elettronico
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 08/08/2023 - RIFIUTI: quattro pilastri in più per la riforma del settore. Riciclo e recupero le parole chiave
- 07/08/2023 - Alluvione: prorogata al 31 ottobre la sospensione dei pagamenti delle bollette per gli edifici compromessi
- 11/07/2023 - Arera: I numeri dei servizi pubblici
- 15/06/2023 - Alluvione: sospensione per 4 mesi dei termini di pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti
- 19/05/2023 - Emergenza Emilia-Romagna: provvedimento urgente dell’Autorità per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Regolamento TARI, modificato ai sensi della Deliberazione Arera n. 15/2022 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/05/2023
Art. 29. D Contenuto e presentazione della dichiarazione
1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARES e TARSU. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia, il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale), il recapito postale, di posta elettronica del contribuente ;
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
5bis. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
11. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 9 e 10, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 8.