Trasparenza Rifiuti Orani
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Orani

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Trasparenza Rifiuti Orani
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Gli utenti che devono segnalare un disservizio per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti urbani possono rivolgersi all'Ufficio di Polizia Locale Tel.078474123 - interno 6

Gli utenti che devono chiedere informazioni o chiarimenti sugli avvisi di pagamento della tassa rifiuti urbani possono rivolgersi all'Ufficio Tributi Tel. 0784/74123 - interno 5

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
RACCOLTA RIFIUTI
lunedì:
ORGANICO-PANNI-SFALCI
martedì:
CARTA
mercoledì:
ORGANICO-VETRO E LATTINE
giovedì:
SECCO
venerdì:
PLASTICA
sabato:
ORGANICO-PANNI

Beni durevoli ed ingombranti: Vanno depositati nell’isola ecologica oppure ritirati porta a porta, previa chiamata telefonica al numero verde 800135490 ditta Pianeta Ambiente Soc.Coop.

Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta

Non vengono fatte campagne di pulizia straordinaria che coinvolgano la popolazione.

L'isola ecologica è aperta al pubblico cinque giorni alla settimana e gli orari e fasce di apertura sono indicati all'interno del calendario di raccolta

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
ISOLA ECOLOGICA
Orari di apertura dell’Isola Ecologica: Lunedi e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Rifiuti organici UMIDO - Scarti e avanzi di cucina; bucce e resti di frutta, (anche noccioli); scarti di verdura; avanzi di carne, di pesce, ossa e lische; filtri di the, camomilla, tisane e fondi di caffè; gusci di uova; pane; fiori recisi; peli e piume; gusci di cozze e arselle;ceneri spente di caminetti. Devono essere contenuti in sacchi compostabili, all’interno dei contenitori familiari .
SECCO indifferenziato –CD, cassette audio e video; penne; secchielli, bacinelle, giocattoli; pannolini, assorbenti; CARTAcarbone, CARTA oleata, CARTA plastificata; tubetti di dentifricio; scarpe e collant; stracci e piccoli indumenti; oggetti in ceramica, porcellana, terracotta e gomma; altri rifiuti non riciclabili.Devono essere contenuti in sacchi trasparenti, all’interno dei contenitori familiari.
CARTA E CARTONE – Giornali e riviste; libri, cataloghi; quaderni, fogli, buste; cartone, cartoncino, contenitori in tetrapak (latte, succhi, ecc.);Devono essere conferiti in scatole di cartone, buste in CARTA, o impilati e legati.
IMBALLAGGI DI PLASTICA – Bottiglie d'acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte ecc; confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, frutta, verdura); contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, caramelle, surgelati, ecc.); reti e cassette di frutta e verdura; vaschette porta uova e per alimenti quali: carne, pesce, gelato,ecc; film e pellicole; contenitori vari di alimenti per animali; flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata; sacchi, sacchetti, buste (sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, ecc.). PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA PULITI(senza residui di cibo) Devono essere contenuti in sacchi trasparenti.
BARATTOLAME IN METALLO – Barattoli e lattine per bibite in alluminio, acciaio e banda stagnata; scatolette e barattoli metallici per alimenti conservati (es. tonno, pelati, carne, legumi,ecc), tappi in acciaio di barattoli e di bottiglie di vetro. Devono essere contenuti sfusi in contenitori di proprietà degli utenti.
VETRO – Bottiglie, bicchieri e vasetti in vetro (anche rotti). Devono essere contenuti sfusi in contenitori di proprietà degli utenti.
I rifiuti organici o UMIDO, il secco indifferenziato, la CARTA ed il cartone, la plastica, il BARATTOLAME, devono essere depositati presso l’ingresso della propria abitazione dopo le ore 22:00 del giorno antecedente ed entro le ore 05:00 del giorno della raccolta.
BENI DUREVOLI ED INGOMBRANTI– Beni durevoli: frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, TV, computer, videoregistratori, scaldabagno, ferro da stiro, sorgenti luminose, forni elettrici, Hi-Fi, stampanti, condizionatori, altri piccoli elettrodomestici – Ingombranti: mobili, sedie, poltrone, materassi ( arrotolati e legati), cucine, scaldabagni, biciclette, canotti, reti letto, altri rottami metallici non contaminati, ecc.



Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade è previsto in concomitanza di eventi e sagre.
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Utenza domestica con un componente
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 108,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,1606
Tariffa variabile: € 86,73
Quota fissa: € 0,1606 * 100 * (365/365) = € 16,06
Quota variabile: € 86,73 * (365/365) = € 86,73
Totale imposta: € 16,06 + € 86,73 = € 102,79
Totale: € 102,79 + 5 % = € 107,93
Totale arrotondato: € 108,00
Esempio calcolato sulla base delle tariffe anno 2022
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: t
Cluster: - €
Tariffa nazionale di base:
Raccolta differenziata: %
Fattori di contesto del comune:
Economie e diseconomie di scala:
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento:
Impianti di trattamento meccanico biologico:
Discariche:
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: %
Rifiuti smaltiti in discarica: %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
Il Regolamento Comunale Tari, modificato ai sensi della Deliberazione Arera n. 15/2022,  approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 23.05.2023, non prevede riduzioni per gli utenti in stato di disagio e economico e sociale
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
31/07/2023
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
31/07/2023
33,33%
2° rata
30/09/2023
33,33%
3° rata
02/12/2023
33,33%
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Regolamento IUC approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014

Disposizioni Generali

Art. 7.A - Accertamenti e sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessione diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 2.A, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento . La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.

9. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.


Art. 9.A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi , ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.


La Legge di Bilancio 2020, abrogando il c.1-bis dell’art.13 del D.Lgs n.472 del 1997, ha ampliato la platea di tributi per i quali è possibile usufruire appieno dell’istituto del ravvedimento operoso. Se prima tale beneficio era rivolto quasi esclusivamente ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, ora può essere applicato anche alla regolazione dei tributi regionali e locali.

Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:

  • il tributo non versato (o non interamente versato);
  • la sanzione;
  • gli interessi legali.

Ricordiamo che il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni. Si prospetta quindi per tutti i tributi:

  • ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
  • ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
  • ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
  • ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
  • ravvedimento lunghissimo o biennale: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
  • ravvedimento ultra-biennale: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria del 30% passi al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

L’istituto è applicabile qualora:

  • la violazione non sia già stata constatata dall’amministrazione competente;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
  • non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Per la segnalazione di errori e/o variazioni dei dati relativi all'utenza, il contribuente può presentarsi personalmente all'Ufficio Tributi durante gliorari di apertura al pubblico oppure può trasmettere la segnalazione tramite P.E.C. o e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:


P.E.C. Comune di Orani : protocollo@pec.comune.orani.nu.it

e-mail Ufficio Tributi : tributi@comune.orani.nu.it


 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO TRIBUTI:

LUNEDI'             11.00-14.00        

MARTEDI'          11.00-14.00  15.00-17.30

MERCOLEDI'     11.00-14.00

GIOVEDI'           11.00-14.00

VENERDI           11.00-14.00

 

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

L'avviso di pagamento è trasmesso ai contribuenti tramite posta ordinaria.

A richiesta dei contribuenti l'Ufficio Tributi provvede all'invio del documento in formato elettronico

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Orani è collocato all'interno dello Schema regolatore III
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.


Regolamento TARI, modificato ai sensi della Deliberazione Arera n. 15/2022 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/05/2023

Art. 29. D Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro  90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARES e  TARSU. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a)      per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia, il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

b)      per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

c)      l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d)      la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;

e)      la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f)       la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a)      i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale), il recapito postale, di posta elettronica del contribuente ;

b)      i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

c)      l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d)      la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e)      la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

5bis. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

11. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 9 e 10, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 8.