Non è stata predisposta alcuna modulistica per la presentazione dei reclami.
Gli utenti che devono segnalare un disservizio possono rivolgersi all'Ufficio di Polizia Locale Tel.078474123
La raccolta del vetro, della plastica/barattolame e della carta viene effettuata ogni 15 giorni
Beni durevoli ed ingombranti: Vanno depositati nell’isola ecologica oppure ritirati porta a porta, previa chiamata telefonica al n° 3489336269 dalla ditta F.lli Pireddu Snc
Non vengono fatte campagne di pulizia straordinaria che coinvolgano la popolazione.
L'isola ecologica è aperta al pubblico tre giorni alla settimana e gli orari e fasce di apertura sono indicati all'interno del calendario di raccolta
Rifiuti organici UMIDO - Scarti e avanzi di cucina; bucce e resti di frutta, (anche noccioli); scarti di verdura; avanzi di carne, di pesce, ossa e lische; filtri di the, camomilla, tisane e fondi di caffè; gusci di uova; pane; fiori recisi; peli e piume; gusci di cozze e arselle;ceneri spente di caminetti. Devono essere contenuti in sacchi compostabili, all’interno dei contenitori familiari .
SECCO indifferenziato –CD, cassette audio e video; penne; secchielli, bacinelle, giocattoli; pannolini, assorbenti; CARTAcarbone, CARTA oleata, CARTA plastificata; tubetti di dentifricio; scarpe e collant; stracci e piccoli indumenti; oggetti in ceramica, porcellana, terracotta e gomma; altri rifiuti non riciclabili.Devono essere contenuti in sacchi trasparenti, all’interno dei contenitori familiari.
CARTA E CARTONE – Giornali e riviste; libri, cataloghi; quaderni, fogli, buste; cartone, cartoncino, contenitori in tetrapak (latte, succhi, ecc.);Devono essere conferiti in scatole di cartone, buste in CARTA, o impilati e legati.
IMBALLAGGI DI PLASTICA – Bottiglie d'acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte ecc; confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es: affettati, formaggi, frutta, verdura); contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert; buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, caramelle, surgelati, ecc.); reti e cassette di frutta e verdura; vaschette porta uova e per alimenti quali: carne, pesce, gelato,ecc; film e pellicole; contenitori vari di alimenti per animali; flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata; sacchi, sacchetti, buste (sacchi per detersivi, per prodotti da giardinaggio, ecc.). PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA PULITI(senza residui di cibo) Devono essere contenuti in sacchi trasparenti.
BARATTOLAME IN METALLO – Barattoli e lattine per bibite in alluminio, acciaio e banda stagnata; scatolette e barattoli metallici per alimenti conservati (es. tonno, pelati, carne, legumi,ecc), tappi in acciaio di barattoli e di bottiglie di vetro. Devono essere contenuti sfusi in contenitori di proprietà degli utenti.
VETRO – Bottiglie, bicchieri e vasetti in vetro (anche rotti). Devono essere contenuti sfusi in contenitori di proprietà degli utenti.
I rifiuti organici o UMIDO, il secco indifferenziato, la CARTA ed il cartone, la plastica, il BARATTOLAME, devono essere depositati presso l’ingresso della propria abitazione dopo le ore 22:00 del giorno antecedente ed entro le ore 06:00 del giorno della raccolta.
BENI DUREVOLI ED INGOMBRANTI– Beni durevoli: frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, TV, computer, videoregistratori, scaldabagno, ferro da stiro, sorgenti luminose, forni elettrici, Hi-Fi, stampanti, condizionatori, altri piccoli elettrodomestici – Ingombranti: mobili, sedie, poltrone, materassi ( arrotolati e legati), cucine, scaldabagni, biciclette, canotti, reti letto, altri rottami metallici non contaminati, ecc.
Regolamento IUC approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014
Disposizioni Generali
Art. 7.A - Accertamenti e sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessione diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 2.A, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento . La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile.
9. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
Art. 9.A - Calcolo degli interessi
1. La misura annua degli interessi , ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
La Legge di Bilancio 2020, abrogando il c.1-bis dell’art.13 del D.Lgs n.472 del 1997, ha ampliato la platea di tributi per i quali è possibile usufruire appieno dell’istituto del ravvedimento operoso. Se prima tale beneficio era rivolto quasi esclusivamente ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, ora può essere applicato anche alla regolazione dei tributi regionali e locali.
Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:
Ricordiamo che il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni. Si prospetta quindi per tutti i tributi:
Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria del 30% passi al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.
L’istituto è applicabile qualora:
Per la segnalazione di errori e/o variazioni dei dati relativi all'utenza, il contribuente può presentarsi personalmente all'Ufficio Tributi durante gliorari di apertura al pubblico oppure può trasmettere la segnalazione tramite P.E.C. o e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
P.E.C. Comune di Orani : protocollo@pec.comune.orani.nu.it
e-mail Ufficio Tributi : tributi@comune.orani.nu.it
ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO TRIBUTI:
LUNEDI' 11.00-14.00
MARTEDI' 11.00-14.00 15.00-17.30
MERCOLEDI' 11.00-14.00
GIOVEDI' 11.00-14.00
VENERDI 11.00-14.00
L'avviso di pagamento è trasmesso ai contribuenti tramite posta ordinaria.
A richiesta dei contribuenti l'Ufficio Tributi provvede all'invio del documento in formato elettronico