Trasparenza Rifiuti Oniferi
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Oniferi

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Trasparenza Rifiuti Oniferi
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Gli utenti che devono segnalare un disservizio possono rivolgersi all'Ufficio Tecnico Tel.078470051
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
IN ALLEGATO IL CALENDARIO 2023 DI RACCOLTA PORTA A PORTA
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
CENTRI COMUNALI RACCOLTA RIFIUTI
OLLOLAI - LOCALITA' ELIDORTI OLZAI - LOCALITA' ELEI OROTELLI - LOCALITA' MONTE SPADA
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Per un'utenza domestica di 100mq con 1 occupante il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5,00% % e un periodo di 365 giorni, ammonta a , calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,57
Tariffa variabile: € 46,45
Quota fissa: 0,57 * 100 * (365/365) = 57,00
Quota variabile: 46,45 * (365/365) = 46,45
Totale imposta: 57,00 + 46,45 = € 103,45
Totale: € 103,45 + 5,00% = € 108,62
Esempio calcolato sulla base delle tariffe anno 2020
Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: t
Cluster: - €
Tariffa nazionale di base:
Raccolta differenziata: %
Fattori di contesto del comune:
Economie e diseconomie di scala:
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento:
Impianti di trattamento meccanico biologico:
Discariche:
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: %
Rifiuti smaltiti in discarica: %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
Il Regolamento TARI, approvato con Delibera del Consiglio Comunale  n. 11 del 28/06/2021, non prevede riduzioni per gli utenti in stato di disagio e economico e sociale
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
31/08/2022
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
31/08/2023
33,34%
2° rata
31/10/2022
33,33%
3° rata
31/12/2022
33,33%
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

La Legge di Bilancio 2020, abrogando il c.1-bis dell’art.13 del D.Lgs n.472 del 1997, ha ampliato la platea di tributi per i quali è possibile usufruire appieno dell’istituto del ravvedimento operoso. Se prima tale beneficio era rivolto quasi esclusivamente ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, ora può essere applicato anche alla regolazione dei tributi regionali e locali.

Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:

  • il tributo non versato (o non interamente versato);
  • la sanzione;
  • gli interessi legali.

Ricordiamo che il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni. Si prospetta quindi per tutti i tributi:

  • ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
  • ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
  • ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
  • ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
  • ravvedimento lunghissimo o biennale: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
  • ravvedimento ultra-biennale: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria del 30% passi al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

L’istituto è applicabile qualora:

  • la violazione non sia già stata constatata dall’amministrazione competente;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;


  • non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.
Regolamento IUC approvato con deliberazione del C.. n. 3 del 31/07/2014


Articolo 49
Sanzioni ed interessi
1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 47, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
38
Articolo 50
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 48 e 49 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Per la segnalazione di errori e/o variazioni dei dati relativi all'utenza, il contribuente può presentarsi personalmente all'Ufficio Tributi durante gliorari di apertura al pubblico oppure può trasmettere la segnalazione tramite P.E.C. o e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

 posta elettronica: finanziario@comune.oniferi.nu.it

La corrispondenza può essere trasmessa dai soli possessori di casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it



Il Comune garantisce l’apertura degli sportelli al pubblico presso l’Ufficio Tari ubicato in Piazza del Popolo, n. 4 nei seguenti orari:

-  mattino dal lunedì al venerdi ore 10.30 - 12.30;

pomeriggio martedì 15.30 - 17.30


L’Ufficio TARI può essere inoltre contattato ai seguenti recapiti:

- telefonici: 0784/70051

Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

L'avviso di pagamento è trasmesso ai contribuenti tramite posta ordinaria.

A richiesta dei contribuenti l'Ufficio Tributi provvede all'invio del documento in formato elettronico

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il cittadino può presentare osservazioni, reclami e suggerimenti volti al miglioramento del servizio mediante gli appositi canali di comunicazione istituiti.
Si evidenzia a tale proposito la possibilità di comunicare con le aziende attraverso le seguenti modalità:
• telefonicamente, chiamando gli Uffici di cantiere al numero verde 800 135490;
• con corrispondenza scritta inoltrata con il servizio postale o mail: pianeta.ambiente@legalmail.it;

• direttamente presso gli uffici di cantiere sul territorio.

Così come indicato Sezione IV 7. PROCEDURE DI RECLAMO

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Oniferi è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.
La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall’utente all’Ufficio Tributi del Comune
entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili al tributo, a mezzo posta, via e-mail e, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla
home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile anche dalla modulistica

cartacea messa a diposizione presso la sede comunale.

Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e
comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti
elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio
Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso
o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente.