3.1.A Gestori del servizio
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
CENTRI COMUNALI RACCOLTA RIFIUTI
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
La Legge di Bilancio 2020, abrogando il c.1-bis dell’art.13 del D.Lgs n.472 del 1997, ha ampliato la platea di tributi per i quali è possibile usufruire appieno dell’istituto del ravvedimento operoso. Se prima tale beneficio era rivolto quasi esclusivamente ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, ora può essere applicato anche alla regolazione dei tributi regionali e locali.
Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:
-
il tributo non versato (o non interamente versato);
-
la sanzione;
-
gli interessi legali.
Ricordiamo che il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni. Si prospetta quindi per tutti i tributi:
- ravvedimento sprint: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- ravvedimento breve: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all’1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- ravvedimento medio o trimestrale: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all’1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- ravvedimento lungo o annuale: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
- ravvedimento lunghissimo o biennale: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
- ravvedimento ultra-biennale: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.
Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria del 30% passi al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.
L’istituto è applicabile qualora:
- la violazione non sia già stata constatata dall’amministrazione competente;
- non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- non siano iniziate altre attività amministrative d’accertamento di cui l’interessato sia a conoscenza.
Articolo 49
Sanzioni ed interessi
1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all’articolo 47, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l’acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
38
Articolo 50
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 48 e 49 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per la segnalazione di errori e/o variazioni dei dati relativi all'utenza, il contribuente può presentarsi personalmente all'Ufficio Tributi durante gliorari di apertura al pubblico oppure può trasmettere la segnalazione tramite P.E.C. o e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
posta elettronica: finanziario@comune.oniferi.nu.it
La corrispondenza può essere trasmessa dai soli possessori di casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneoniferi.nu.it
Il Comune garantisce l’apertura degli sportelli al pubblico presso l’Ufficio Tari ubicato in Piazza del Popolo, n. 4 nei seguenti orari:
- mattino dal lunedì al venerdi ore 10.30 - 12.30;
pomeriggio martedì 15.30 - 17.30
L’Ufficio TARI può essere inoltre contattato ai seguenti recapiti:
- telefonici: 0784/70051
3.1.R Documenti di riscossione online
L'avviso di pagamento è trasmesso ai contribuenti tramite posta ordinaria.
A richiesta dei contribuenti l'Ufficio Tributi provvede all'invio del documento in formato elettronico
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Si evidenzia a tale proposito la possibilità di comunicare con le aziende attraverso le seguenti modalità:
• telefonicamente, chiamando gli Uffici di cantiere al numero verde 800 135490;
• con corrispondenza scritta inoltrata con il servizio postale o mail: pianeta.ambiente@legalmail.it;
• direttamente presso gli uffici di cantiere sul territorio.
Così come indicato Sezione IV 7. PROCEDURE DI RECLAMO
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili al tributo, a mezzo posta, via e-mail e, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla
home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile anche dalla modulistica
cartacea messa a diposizione presso la sede comunale.
Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e
comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti
elementi minimi:
a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
b) il codice utente e il codice utenza;
c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio
Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso
o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente.