3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
TREVIGLIO
Segreteria Tel. 0363 43783 int. 2 - Fax 0363 302745g.eco@legalmail.it
Acquisti Tel. 0363 43783 int. 3 - Fax 0363 302745acquisti@gecoservizi.eu
Tecnico-Ambientale Tel. 0363 43783 int. 1 - Fax 0363 302745tecnico@gecoservizi.eu
Amministrazione Tel. 0363 43783 int. 4 - Fax 0363 302745amministrazione@gecoservizi.eu
UFFICI CLUSONE
Tecnico-AmministrativoTel. 0346 27788 - Fax 0346 26301tecnico@gecoservizi.eu
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani rispetta le date riportate nel calendario di seguito allegato.
Gli utenti TARI che avessero necessità di accedere alla raccolta dei rifiuti ingombranti in date diverse da quelle calendarizzate, possono richiedere il servizio di ritiro domiciliare alla ditta G.ECO srl.
Il servizio sarà erogato su prenotazione e dietro pagamento di apposito corrispettivo.
Per informazioni su costi, modalità e tempistiche, contattare l'Unità operativa di Clusone al n. 0346/27788, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Per maggiori informazioni, in relazione al corretto conferimento dei rifiuti, consultare il calendario della raccolta, oppure, visitare il sito internet del gestore alla pagina di cui al link sotto riportato.
3.1.G Carta della qualità del servizio
Il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 15/2022, prevede l’obbligo, da parte dell’Ente territorialmente competente (ETC), di approvare per ogni singola gestione un’unica Carta della qualità e, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, integrare in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.
La Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani descrive le attività svolte dal Gestore/Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al fine di migliorare i rapporti tra lo stesso/gli stessi e le varie utenze.
Tale documento individua i principi, le regole, gli standard qualitativi dei servizi, al fine di tutelare le esigenze dell'utente, di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- Comune di Oneta, in qualità di gestore del servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;
- ditta G.ECO srl, in qualità di gestore dei servizi di raccolta e trasporto;
è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 54 in data 28.12.2022 dichiarata immediatamente esecutiva.
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
STRALCIO REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE TARI
Art. 9
Piano finanziario e tariffe
(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)
1. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Art. 16
Tariffa giornaliera di smaltimento
(Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)
1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l’occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 20% (venti per cento). E’ facoltà dell’utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.
4. Inmancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
5. L’ufficio comunale che rilascia l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.
6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.
Art. 17
Tariffe per utenze domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, inmodo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata tempestivamente.
6. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’utenza medesima, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 2 unità.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente.
Art. 18
Tariffe per utenze non domestiche
Coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività
(D.p.r. 27 aprile 1999, n. 158)
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
5. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione.
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
9. Intutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
STRALCIO REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE TARI
Art. 10
Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al recupero
(Art. 1, comma649, L. 147/2013)
1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani spettano riduzioni della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.
Art. 11
Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio
(Art. 1, comma656, L. 147/2013)
1. Incaso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 20% (massima percentuale prevista 20%) di quanto dovuto per il periodo considerato.
Art. 12
Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta
(Art. 1, comma657, L. 147/2013)
1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori e/o punti di raccolta. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a1000 metridal punto più vicino di conferimento.
Art. 13
Riduzione tariffa per raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero
(Art. 1, comma658, L. 147/2013)
1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati.
3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.
Art. 14
Ulteriori riduzioni e agevolazioni
(Art. 1, comma660, L. 147/2013)
1. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni:
a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale;
b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.
3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare riduzioni e/o esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per situazioni emergenziali e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
5. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
6. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni e/o esenzioni di cui ai precedenti commi, con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.
7. Le riduzioni e/o esenzioni possono essere applicate anche a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Il Comune invia agli utenti del servizio di raccolta rifiuti l'avviso riportante l'importo da versare e il relativo modello F24 di pagamento.
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Per segnalare eventuali errori negli importi dell'avviso TARI utilizzare il modello predisposto dall'ente da selezionarsi tra quelli sotto allegati.
3.1.R Documenti di riscossione online
Per ricevere via e-mail l'avviso TARI e il relativo modello di versamento, contattare l'ufficio tributi all'indirizzo tributi@comune.oneta.bg.it - Tel. 035707117 (interno 2).
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 19/05/2023 - Emergenza Emilia-Romagna: provvedimento urgente dell’Autorità per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
- 21/07/2020 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 17/07/2020 - ARERA: lunedì la pubblicazione della Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti
- 14/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
- 10/07/2020 - Audizioni annuali ARERA via web il 22 e 23 luglio. Tema per il 2020: “i Servizi pubblici e l’emergenza coronavirus”
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Per le situazioni di pericolo inerenti al servizio rifiuti il gestore del servizio di raccolta ha attivato il seguente numero verde gratuito: 800.595.004
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
Con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 in data 26.04.2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Oneta ha individuato il posizionamento della gestione dei rifiuti nello schema regolatorio I.
3.1.V Standard generali di qualità
Il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi dell’art. 3.1 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif ha indicato il quadrante “SCHEMA I, come schema di riferimento del livello qualitativo prescelto, non approvando standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema in parola.
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di pagamento della TARI:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto.
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Si allegano di seguito i modelli da utilizzarsi, a seconda della tipologia di utenza e della necessità riscontrata, per l'attivazione, la variazione la cessazione del servizio.