STRALCIO REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE TARI
art. 14
Articolazione delle tariffe del tributo
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non
domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportate nella tabella
3b, allegato 1, al d.P.R. n. 158/1999.
2. Le
tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in
particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota
fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In
virtù delle norme del d.P.R. n. 158/1999, della deliberazione ARERA n. 363/2021
e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti
della predetta Autorità:
a) la determinazione delle tariffe del
tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario
degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del
tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario
massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione
ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dal totale dei costi del piano
economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
-
il
contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo
33-bis del d.l. n. 248/2007;
-
le
entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero
dell’evasione;
-
le
entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
-
le
ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
c) la quota fissa e quella variabile
delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche
vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al d.P.R.
n. 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione
delle tariffe del tributo stabilisce, altresì:
a) la ripartizione dei costi del
servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il
criterio adottato;
b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999,
fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario
dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
art. 15
Tariffa per le utenze domestiche
1. La
quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando
alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le
tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La
quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in
relazione al numero degli occupanti.
art. 16
Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
1. Per
le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la
loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla
composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur
non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta
eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60
giorni.
2. Per
le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito
la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a
disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di
soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il
numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in due unità.
3. I
soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti
residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai
fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti
di:
a. anziano
dimorante in casa di riposo;
b. soggetto
che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a
6 mesi;
c. soggetti
ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze
sanitarie assistite;
4. Per le unità
abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi
dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie
Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a
vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di
richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità
immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari
la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli
occupanti l’alloggio.
6. In sede di
applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle
utenze domestiche residenti viene determinato in base alle risultanze
anagrafiche esistenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, senza
possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
Per le nuove utenze domestiche residenti il numero degli occupanti è quello
risultante in anagrafe alla data di inizio occupazione.
7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione
si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le
autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche
condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non
nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità
abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi
luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i
depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come
utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non
imprenditori agricoli.
art. 17
Tariffa per le utenze non domestiche
1. La
quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando
alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite
al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale
produzione Kc di cui al d.P.R. n. 158/1999.
2. La
quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata
applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di
superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti
di potenziale produzione Kd di cui al
d.P.R. n. 158/1999.
art. 18
Classificazione delle utenze non domestiche
1. Per
le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi
sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle
singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono
accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta
quantità di rifiuti prodotti, come riportato nella tabella 3b, allegato 1, al
d.P.R. n. 158/1999.
2. Per
l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non
domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa
riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività
secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di
attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In
mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta,
debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel
caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi
locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte
sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi
all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa
verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non
incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria
con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La
tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla
classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le
superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa
destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio,
ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta
eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si
applica la tariffa della categoria corrispondente all’effettiva destinazione.
5. Per
i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata
allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima
superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.
6. In
sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella
categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata
risultante dal codice ATECO, dall’atto
di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto
denunciato ai fini IVA.
art. 19
Obbligazione tributaria
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui
inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale
permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al
tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui
termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti
la dichiarazione di cessata occupazione entro prevista dal comma 3 del successivo
articolo 29.
3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del
tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 31.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno,
relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che
comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva
variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino
invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è
subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.
art. 20
Mancato svolgimento del servizio
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi chi abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il contribuente può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio. Comunque il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti, non può essere superiore al 20% di quanto dovuto per il periodo considerato.
art. 21
Zone non servite
1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori e/o punti di raccolta. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal punto più vicino di conferimento.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
art. 22
Riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero
1. Tutti
gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione
delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel rispetto
totale di quanto previsto dalla Carta della qualità del servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani.
2. Le
agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale
ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di
conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che
dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani.
3. Le
forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la
deliberazione che determina le tariffe.