Trasparenza Rifiuti Oneta
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Oneta

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Trasparenza Rifiuti Oneta
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
SEDE LEGALE-AMMINISTRATIVA

TREVIGLIO

Segreteria Tel. 0363 43783 int. 2 - Fax 0363 302745g.eco@legalmail.it

Acquisti Tel. 0363 43783 int. 3 - Fax 0363 302745acquisti@gecoservizi.eu

Tecnico-Ambientale Tel. 0363 43783 int. 1 - Fax 0363 302745tecnico@gecoservizi.eu

Amministrazione Tel. 0363 43783 int. 4 - Fax 0363 302745amministrazione@gecoservizi.eu


UFFICI CLUSONE

Tecnico-AmministrativoTel. 0346 27788 - Fax 0346 26301tecnico@gecoservizi.eu


Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Per reclami, segnalazioni o richieste di informazioni utilizzare il modello allegato.
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani rispetta le date riportate nel calendario di seguito allegato.


Gli utenti TARI che avessero necessità di accedere alla raccolta dei rifiuti ingombranti in date diverse da quelle calendarizzate, possono richiedere il servizio di ritiro domiciliare alla ditta G.ECO srl.

Il servizio sarà erogato su prenotazione e dietro pagamento di apposito corrispettivo.

Per informazioni su costi, modalità e tempistiche:

- contattare l'Unità operativa di Clusone al n. 0346/27788, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

- contattare il numero verde 800.098.450, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00;

- compilare il modulo scaricabile dal sito internet della società www.gecoservizi.eu. 


Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto

Per maggiori informazioni, in relazione al corretto conferimento dei rifiuti, consultare il calendario della raccolta, oppure, visitare il sito internet del gestore alla pagina di cui al link sotto riportato.




Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.

Il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 15/2022, prevede l’obbligo, da parte dell’Ente territorialmente competente (ETC), di approvare per ogni singola gestione un’unica Carta della qualità e, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, integrare in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.


La Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani descrive le attività svolte dal Gestore/Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, al fine di migliorare i rapporti tra lo stesso/gli stessi e le varie utenze.

Tale documento individua i principi, le regole, gli standard qualitativi dei servizi, al fine di tutelare le esigenze dell'utente, di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.


La Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti, redatta dai seguenti gestori che erogano il servizio sul territorio comunale:

- Comune di Oneta, in qualità di gestore del servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti;

- ditta G.ECO srl, in qualità di gestore dei servizi di raccolta e trasporto;

è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 54 in data 28.12.2022 dichiarata immediatamente esecutiva.

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili


STRALCIO REGOLAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE TARI

art. 14

Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportate nella tabella 3b, allegato 1, al d.P.R. n. 158/1999.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del d.P.R. n. 158/1999, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

-          il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33-bis del d.l. n. 248/2007;

-          le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

-          le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

-          le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.

c)  la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al d.P.R. n. 158/1999.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce, altresì:

a)   la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b)   i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta. 



art. 15

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.



art. 16

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.

2. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in due unità.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

a. anziano dimorante in casa di riposo;

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi;

c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

6. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell’anno di imposizione, senza possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi. Per le nuove utenze domestiche residenti il numero degli occupanti è quello risultante in anagrafe alla data di inizio occupazione.

7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.



art. 17

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al d.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al d.P.R. n. 158/1999.



art. 18

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nella tabella 3b, allegato 1, al d.P.R. n. 158/1999.

2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all’effettiva destinazione.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.



art. 19

Obbligazione tributaria

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.



2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro prevista dal comma 3 del successivo articolo 29.

3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 31.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.



art. 20

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi chi abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il contribuente può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio.  Comunque il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti, non può essere superiore al 20% di quanto dovuto per il periodo considerato.




art. 21

Zone non servite

1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori e/o punti di raccolta. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal punto più vicino di conferimento.


2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.


art. 22

Riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero


1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel rispetto totale di quanto previsto dalla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani.

3. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe.




Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 191,44 t
Cluster: Comuni montani localizzati prevalentemente lungo l'arco appenninico del centro-sud - € 56,35668779
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 43,99%
Fattori di contesto del comune: € 64,53535302
Economie e diseconomie di scala: € 6,62554
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 18
Impianti di trattamento meccanico biologico: 8
Discariche: 8
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 59,655 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 47,87%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 38,52%
Rifiuti smaltiti in discarica: 4,85%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste



(Riferimento art. 23 regolamento comunale TARI)


È prevista l’esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio sociale comunale.

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.



Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita

Il Comune invia agli utenti del servizio di raccolta rifiuti l'avviso riportante l'importo da versare e il relativo modello F24 di pagamento.


Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
30/06/2023
100,00%
Rata
Entro il
%
1° rata
30/06/2023
50,00%
2° rata
31/12/2023
50,00%





Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto
Per informazioni/segnalazioni contattare l'ufficio tributi (mail ragioneria@comune.oneta.bg.it - Tel. 035707117 interno 2) o utilizzare l'allegato modello.
Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Per segnalare eventuali errori negli importi dell'avviso TARI utilizzare il modello predisposto dall'ente da selezionarsi tra quelli sotto allegati.


Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

E' possibile ricevere l'avviso TARI, e i relativi modelli di pagamento, a mezzo mail. 

E' sufficiente compilare l'apposito campo sul modello di dichiarazione delle superfici assoggettate al tributo, oppure, se già presentato, contattare l'ufficio tributi all'indirizzo tributi@comune.oneta.bg.it - Tel. 035707117 (interno 2) e farne specifica richiesta.


 

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.

Per le situazioni di pericolo inerenti al servizio rifiuti il gestore del servizio di raccolta ha attivato il seguente numero verde gratuito: 800.595.004

Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Oneta è collocato all'interno dello Schema regolatore

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 in data 26.04.2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Oneta ha individuato il posizionamento della gestione dei rifiuti nello schema regolatorio I.






Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.

Il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi dell’art. 3.1 dell’Allegato A alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif ha indicato il quadrante “SCHEMA I, come schema di riferimento del livello qualitativo prescelto, non approvando standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema in parola.

Il servizio erogato da G.ECO, in qualità di gestore del servizio di raccolta, è stato certificato secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

(art. 35 - regolamento comunale TARI)

Gli avvisi di pagamento TARI possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a)    l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 12.000,00;

b)    l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c)    l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;

d)    la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;

e)    la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f)    sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

g)   in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, l. n. 160/2019, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, della l. n. 296/2006, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h)    nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, della l. n. 212/2000.