ART. 27 DICHIARAZIONE
1. Il
soggetto passivo, di cui all’ART. 3, ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni
circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare,
l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle
condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir
meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La
dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio,
ai sensi dell’ART. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nella
dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i
seguenti elementi:
Utenze
domestiche
a.
Generalità del contribuente, la residenza e il
codice fiscale;
b.
Il recapito postale, di posta elettronica del
contribuente;
c.
Dati catastali, indirizzo di ubicazione
comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie
calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART. 6- del presente
Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
d.
Numero degli occupanti i locali ivi incluso il
numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
e.
Generalità e codice fiscale dei soggetti non
residenti nei medesimi;
f.
Data di inizio o cessazione del possesso o
della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di
dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio
dell’eventuale conguaglio;
g.
La sussistenza o il venir meno dei presupposti
per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze
non domestiche
a.
Denominazione della ditta o ragione sociale
della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica,
sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo
all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
b.
Il recapito postale, di posta elettronica del
contribuente;
c.
Generalità del legale rappresentante o di altro
soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in
nome e per conto del contribuente;
d.
Dati catastali, indirizzo di ubicazione
comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie
calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART. 4 - del presente
Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro
partizioni interne;
e.
Indicazione dell’eventuale parte della
superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
f.
Data di inizio o di cessazione del possesso o
della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di
dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g.
La sussistenza o il venir meno dei presupposti
per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I
soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta
sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla
data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al
comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante,
può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta
con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta
elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si
intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di
consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel
caso di invio postale, o all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione
compilata online.
4. Il
modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali
informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione
dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta,
trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di
conferimento dei rifiuti, Le informazioni di cui al periodo precedente, possono
essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto
gestore dei rifiuti.
5. Per
l’anno 2023, i termini per dichiarare tutte le circostanze rilevanti per
l’applicazione del tributo, verificatesi dal 1 gennaio al 30 aprile, decorrono
dalla data di approvazione del presente regolamento.
6. Ai
fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli
anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono
invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova
dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai
precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel
Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
7. All’atto
della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune
rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della
dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune
comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la
data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di
pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il
recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei
contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza
fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio
fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo
risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
8. In
caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che
posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già
assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo
intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano
l’applicazione della Tassa.
9. Il
Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze,
autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di
attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di
effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.
Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale
abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai
registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei
familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello
complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori
occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo
10. In
presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è
fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei
termini di cui al comma 3, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari
delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
11. In
presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende
provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
12. La
cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve
essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia
risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle
utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.).
13. Le
richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui
è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il
termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta
se successiva a tale termine.
14. Le
richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo
da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è
intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il
termine di cui al comma 3, ovvero dal giorno successivo alla data di
presentazione della richiesta se tardiva. Diversamente, le richieste di
variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente
producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
15. Nel
caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo
restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come
disciplinati nei precedenti commi, il Comune consegna al contribuente una
comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente
comma 6.
16. In
deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di
variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006,
decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.