Qualora il
contribuente si accorga di aver commesso errori nei versamenti, sempre che la
violazione non sia già stata constatata dall'ufficio, può, attraverso lo
strumento del ravvedimento operoso, regolarizzare la propria posizione versando
una sanzione ridotta e graduata in base al tempo trascorso, oltre gli interessi
al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
POSSIBILI TIPI DI RAVVEDIMENTO
- Ravvedimento sprint: chi omette di
versare l’imposta, sia per quanto riguarda il saldo che l'acconto, può sanare
la violazione beneficiando della sanzione ridotta pari allo 0,10% per ogni
giorno di ritardo se il versamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza,
oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno
- Ravvedimento operoso
breve: Chi omette di versare l'imposta, sia per quanto riguarda il saldo che
l'acconto, può sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta al
1,5%, oltre gli interessi al tasso legale, se il versamento avviene entro 30
giorni dalle scadenze. il saldo
- Ravvedimento operoso
intermedio: Chi omette di versare l'imposta, sia per quanto riguarda il saldo che
l'acconto, può sanare la violazione beneficiando della sanzione ridotta al
1,67%, oltre gli interessi al tasso legale, se il versamento avviene entro 90
giorni
- Ravvedimento operoso
lungo: chi omette di versare l'imposta, sia per quanto riguarda il saldo che per
quanto riguarda l'acconto, può sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta al 3,75%, oltre gli interessi al tasso legale, se il versamento avviene
entro un anno dalla violazione
- Ravvedimento operoso
lunghissimo: chi omette di versare l'imposta, sia per quanto riguarda il saldo che per
quanto riguarda l'acconto, può sanare la violazione beneficiando della sanzione
ridotta:
- al 4,28%, oltre gli interessi al tasso
legale, se il versamento avviene oltre entro un anno dalla violazione ed entro
due anni dalla stess:
- al 5,00%, oltre gli interessi al tasso
legale, se il versamento avviene oltre due anni dalla violazione
Ai contribuenti che
non hanno provveduto volontariamente al pagamento della tassa, l'Ufficio
Tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo
versamento.
Il
mancato pagamento in seguito alla ricezione dell'avviso di accertamento
comporterà l'iscrizione a ruolo per il recupero coattivo della pretesa
tributaria