Il Comune di Nocera Superiore applica e gestisce
direttamente la TARI (Tassa sui rifiuti) a totale copertura del costo del
servizio integrato di gestione dei rifiuti.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione
a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di
produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147
del 2013).
Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei
locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricomprese nell’utenza
domestica” rilevante ai fini dell’applicazione della TARI. La corretta modalità
di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste,
quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale
che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per
ciascuna utenza domestica.
Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi,
aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita da un valore assoluto,
rapportato al numero degli occupanti ma non ai metri quadrati dell’utenza.
Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile
che non siano detenute o possedute in via esclusiva (art. 1, comma 641, secondo
periodo, della legge n. 147 del 2013).
TARIFFE
Le tariffe della TARI sono determinate con
deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e
classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del
servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Il piano finanziario, quindi, individua e classifica i
costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera
di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli
utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse
utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime
sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono
tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e
produttive in genere).
METODO
TARIFFARIO
Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei
criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999
[art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013].
A decorrere dall’anno 2020, il metodo tariffario da
seguire nell’elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto
di disciplina da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni
di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti (art. 1, comma 527, della
legge n. 205 del 2017).
In particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31
ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando
il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).
Tale nuovo metodo prevede altresì l'uso delle risultanze dei fabbisogni
standard, dei quali, ai sensi dell'art. 1, comma 653, L. n. 147 del 2013, il
comune deve avvalersi nella determinazione dei costi
ARTICOLAZIONE
DELLA TARIFFA
Le tariffe sono riferite all’anno solare e distinte per
utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono
di una quota fissa e di una quota variabile.
Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere
calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommata a quella delle
relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli
occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un
valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti
che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale
alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei
locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa
superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo
della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica. Per le
utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono
essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della
determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa
ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente (art. 1, comma 649, primo periodo, della legge n. 147 del
2013).
Le
scadenze per il versamento sono indicate nel Regolamento TARI vigente e sono
divise in quattro rate scadenti:
1. 30 aprile
2. 30 giugno
3. 30 agosto
4. 15 dicembre
E’
possibile procedere al versamento anche in un’unica soluzione avente scadenza
30 giugno.
Tuttavia,
con la deliberazione di approvazione delle tariffe possono essere fissate anche
scadenze diverse dalle quattro suindicate.
Nel file allegato l'utente trova gli elementi per il calcolo del dovuto ai fini TARI