Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale Tari, il presupposto della TARI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La presenza di arredo e suppellettili oppure
l’attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete, costituiscono
presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della
conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Si considerano pertanto
soggetti al tributo tutti i locali predisposti all’uso, anche se di fatto non
utilizzati, intendendosi tali quelli dotati di servizi pubblici a rete, anche se alimentati da altra utenza, o di
arredamento. In ogni caso, per le utenze domestiche, anche in assenza delle
condizioni suddette, l’occupazione si presume dalla data di acquisizione della
residenza anagrafica.
Art. 7 - Non sono soggetti all’applicazione della TARI le unità immobiliari che risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità, cioè che siano congiuntamente
prive di mobili, suppellettili, contratti di fornitura dei servizi pubblici a
rete, anche se alimentati da altra utenza, e di residenza anagrafica. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e
sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare i
requisiti nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le
circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione
dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili
o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle
circostanze dichiarate.
Art. 17 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche (Ud0) condotte
da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il
numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe
del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte
del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi
nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo
familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero,
centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore
all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione
della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche (Ud1)
individuate come seconde abitazioni, o ad uso stagionale, saltuario,
discontinuo, condotte da soggetti residenti e non residenti nel Comune, per gli
alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non
residenti, si assume, come numero degli occupanti, il numero di componenti pari a tre abitanti per famiglia.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri
simili luoghi di deposito ubicati in indirizzi diversi dall’abitazione, che non
siano pertinenza, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
5. Per le unità immobiliari ad uso
abitativo occupate da due o più nuclei familiari che vi hanno stabilito la
propria residenza anagrafica, la tariffa è calcolata con riferimento al numero
complessivo degli occupanti l’alloggio. In alternativa il nucleo familiare
aggiuntivo può dare origine ad un’altra utenza.
6. Per le unità abitative, di proprietà o
possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)
o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa
presentazione di richiesta documentata, in una unità.
Art. 19 - L’obbligazione
tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a
condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione
entro 30 giorni.
Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che
l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente
dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una
riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla
presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.
Art. 30 - DICHIARAZIONE TARI - I soggetti passivi della TARI
presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo
alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili
al tributo.
I soggetti passivi del tributo
devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e
in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la
sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il
modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o
riduzioni.
Nell’ipotesi di più soggetti
obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
I soggetti obbligati
provvedono a consegnare al Comune, o ad altri soggetti affidatari del supporto
al servizio tributi, la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente
predisposti dallo stesso, entro il termine indicato dal comma 1, fatta
eccezione per la dichiarazione di cessazione che, ai sensi dell’art. 19 del
presente regolamento, deve essere presentata il giorno in cui termina il
possesso o la detenzione e comunque entro 30 giorni. La dichiarazione,
debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o
direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC, allegando
fotocopia del documento d’identità. La denuncia si intende consegnata all’atto
del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di
spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla
data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta elettronica o PEC.
Ai fini dell’applicazione del
tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché
non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a
presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno
dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare
la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha
diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte
dell’anno dal giorno successivo a
quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione
della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni il tributo non è dovuto se il
contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero
se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione
o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del
contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o subentro entro
un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se
più favorevole.
Art. 27 - Tributo Giornaliero - Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti
dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo
giornaliero. Si tratta delle occupazioni effettuate in occasione di mercati
settimanali, fiere, circhi, spettacoli viaggianti, feste popolari, luna park,
concerti, ecc.. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si
protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per
ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno
di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria,
nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % e
comunque con un importo minimo di euro
cinque (5,00) (es. Tariffa Euro 2,30
importo da pagare 5,00 euro; tariffa euro 12,00 importo da pagare 12,00 euro). Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata
dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta
comunque la tariffa annuale del tributo. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il
pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per
la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.