Trasparenza Rifiuti Nardò
Trasparenza Rifiuti Nardò

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Nardò

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Comune di Nardò

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Trasparenza Rifiuti Nardò
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.

AVVISI

Gli Avvisi di Pagamento Tari 2023 sono in corso di distribuzione e contengono 3 rate ed una rata unica, pagabili tramite modello F24 alle seguenti scadenze:

Rata Unica: 31 luglio 2023

1^ Rata:  31 luglio 2023

2^ Rata: 30 settembre 2023

3^ Rata: 1° dicembre 2023

 

L'eventuale ricezione dell’avviso in coincidenza della scadenza della prima rata o rata unica e l’eventuale pagamento oltre il termine stesso, non comportano aggravi ulteriori sui costi a carico dell’utente.


I contribuenti che per disguidi postali non riceveranno l'avviso di pagamento Tari 2023 entro il 31 luglio, potranno inoltrare richiesta di una copia conforme mediante e-mail: tributi.tari@comune.nardo.le.it, indicando l'intestatario dell'avviso ed il codice fiscale.

 

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE CON IL CODICE FISCALE DELL’INTESTATARIO DEL MODELLO F24.

IN CASO CONTRARIO IL PAGAMENTO NON E’ VALIDO.

Si raccomanda di verificare inoltre che i dati inseriti durante il pagamento (codice tributo 3944, codice tributo TEFA, codice ente F842 ed identificativo operazione) siano gli stessi riportati sul modello F24 allegato all'avviso.

Eventuali errori possono pregiudicare il buon esito del pagamento.

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello TARI in via dei Bernardini n. 83 aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

Dal 17 luglio al 11 agosto: LUN./MER/VEN.10.00/12.00 – GIOV. 16.30/18.00

Dal 17 agosto: LUN. 9.00/12.00 – GIOV.16.00/18.00 

E’ possibile altresì contattare lo sportello mediante e-mail: tributi.tari@comune.nardo.le.it ovvero tel. 0833.561513.

 

La TARI vigente nell’anno 2023 è stata determinata in base al Piano economico finanziario del servizio rifiuti – PEF – predisposto dai gestori dei servizi e validato dall’Ente territorialmente competente – ETC – con Determina n. 155 del 28/04/2022. In Puglia l’ETC è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – AGER - Ente di Governo d’Ambito istituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011, con L.R. n. 24 del 20/08/2012, modificata dalla L.R. n. 20 del 04/08/2016. Con Delibera di C.C. n. 21 del 23/06/2023 il Comune ha preso atto del Piano Economico Finanziario determinato da AGER ed ha stabilito le tariffe Tari per l’anno 2023, confermando i coefficienti dei precedenti esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 (Del C.C. n. 20 del 28/03/2019).



La TARI non versata con Avviso di pagamento, potrà essere oggetto di iscrizione a ruolo e successiva notifica di Cartella di pagamento ai sensi del  l’art.2, comma 2, del D.L. n.193 del 2016, convertito in Legge n. 225/2016:“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, dalle entrate tributarie e patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46, delle società da esse partecipate”. Con Deliberazione di C.C. n. 124 del 22/12/2017 avente come oggetto “Affidamento non esclusivo della riscossione delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all’ente nazionale della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione. Integrazione”, questo Comune ha affidato all’Agenzia Entrate-Riscossione, oltre la riscossione coattiva, anche quella spontanea a mezzo ruolo, cioè non derivante da inadempimento ex art. 32 del D.Lgs. 46/1999, del residuo non riscosso Tari. 


Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

INFORMAZIONI SUL TRIBUTO TARI [variazioni , autodenunce, cessazioni, reclami inerenti il tributo, rettifica importo avviso di pagamento o di modalità di recapito  ecc.] dovranno essere richieste allo sportello TARI ubicato a Nardò in via dei Bernardini, 83, c/o Bianco Igiene Ambientale S.r.l. (Tel. 0833-561513  e-mail: tributi.tari@comune.nardo.le.it) aperto al pubblico:

  • dal 17 luglio al 11 agosto: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10,00 alle 12,00 ed il Giovedì dalle 16,30 alle 18,00;
  • dal 17 agosto: Lunedì dalle 9,00 alle 12,00 ed il Giovedì dalle 16,00 alle 18,00. 
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO RIFIUTI relative alla raccolta e trasporto e al servizio spazzamento e lavaggio (ecocentro, compostaggio, reclami, orari e modalità di conferimento rifiuti, ecc.) dovranno essere richieste direttamente al gestore del servizio Bianco Igiene Ambientale Srl tel. 0833-561513 – n. verde 800276611 – e-mail: info@biancoigiene.it


Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade

Indirizzo del Comune di Nardò:

  • Sede legale_P.zza Cesare Battisti - 73048 Nardò (LE) - Centralino Tel.0833/838111

  • Sede Ufficio Tributi_ Via Falcone e Borsellino 73048 Nardò (LE) (ATTENZIONE: L'Ufficio TARI è ubicato in via dei Bernardini n. 83- 73048 Nardò LE - tel. 0833.561513)



Per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione disservizi, invio reclami con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, può rivolgersi al gestore presso la sede sita nel comune di Nardò, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 15.30 alle 16,30 mediante Email: info@biancoigiene.it, ovvero PEC biancosrl@pec.it ovvero al n. tel. 0833.561513 - 800276611 (n. verde).



Le informazioni relative al calendario e orari vigenti relative alla raccolta dei rifiuti urbani, centri di raccolta, punto di ritiro del kit per la raccolta domiciliare porta a porta, calendario e orari dell’attività di spazzamento e lavaggio strade con divieti relative alla viabilità e alla sosta collegati al servizio di cui sopra, sono reperibili al seguente sito internet: www.arolecce6.it presso il quale è consultabile altresì la carta della qualità del servizio.


E’ disponibile inoltre l’App informativa interattiva per i cittadini, pubblicata e gratuitamente scaricabile da Play Store ed Apple Store come "AroLecce6"; la stessa consente di accedere ai contenuti tramite registrazione o accesso diretto via Facebook. La struttura dell’App prevede una serie di contenuti informativi personalizzati sulla raccolta differenziata nel Comune di riferimento e alcune funzionalità che consentono direttamente l’interazione con il gestore della raccolta (calendario raccolta rifiuti, guida ai conferimenti, dizionario dei rifiuti, sezioni news comunicazioni del gestore, notifiche sui giorni di raccolta, richiesta di ritiro a domicilio, invio segnalazione corredata da foto e posizione GPS, ecc.).

 

Ai fini del corretto conferimento dei rifiuti si raccomanda di prendere visione della brochure consultabile sul sito www.arolecce6.it ovvero mediante App.




Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

I moduli devono essere compilati in ogni parte, sottoscritti e trasmessi, insieme ad un documento di identità e codice fiscale, mediante le seguenti modalità:


  • Presso lo sportello Tari, ubicato a Nardò in via dei Bernardini, 83 - nei seguenti giorni ed orari: lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00  
  • Email: tributi.tari@comune.nardo.le.it
  • Pec: tributi.tari@pecnardo.le.it
  • Direttamente presso l'ufficio Protocollo sito in p.zza C. Battisti n. 4
  • Raccomandata a/r indirizzata a Comune di Nardò - P.zza C. Battisti n. 4, 73048 Nardò (LE)

  • Il Modulo RECLAMO SEGNALAZIONI Servizio di Igiene Urbana deve essere trasmesso al Gestore del Servizio di Igiene Urbana mediante le modalità indicate nello stesso.





Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA PANNOLONI

È disponibile il SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA DOMICILIARE DI PANNOLONI.
Il servizio è limitato alle concrete esigenze e NE POSSONO USUFRUIRE LE UTENZE DOMESTICHE CON PROBLEMI CERTIFICATI DI INCONTINENZA, con obbligo di comunicare la cessazione al decadere delle stesse.

Per richiedere l’attivazione del servizio, è necessario presentare apposita domanda (modulo scaricabile sul Sito Internet www.arolecce6.it o disponibile al download in basso).

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

La nuova gestione dei servizi di igiene urbana riserva particolare attenzione alla RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI che, grazie alla compostiera, possono essere trattati autonomamente attraverso l’opera del compostaggio domestico trasformandosi in un fertilizzante naturale e atossico (humus).
In questo modo si garantisce la riduzione sia dell’inquinamento eventualmente causato dal trasporto dei rifiuti sia del costo del loro smaltimento, nonché l’eliminazione di sostanze tossiche e concimi chimici per la cura del proprio giardino.
LE UTENZE DOMESTICHE DELL’AREA URBANA DOTATE DI UN GIARDINO POSSONO RICHIEDERE GRATUITAMENTE LA COMPOSTIERA DOMESTICA. NELLE AREE EXTRAURBANE È OBBLIGATORIO EFFETTUARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI ORGANICI UTILIZZANDO L’APPOSITA COMPOSTIERA, IN QUANTO NON È ATTIVO IL SERVIZIO DI RITIRO PORTA A PORTA DEL RIFIUTO ORGANICO.
Per richiedere l’attivazione del servizio, è necessario presentare apposita domanda (modulo scaricabile sul Sito Internet www.arolecce6.it o disponibile al download in basso).

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Ecocentro
Apertura: Il centro di raccolta è aperto tutte le mattine, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 12, ed i pomeriggi dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18.30 (da giugno a settembre il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30). Rimane chiuso nelle festività e il pomeriggio di domenica.
Ecocentro per sfalci e potature
Ecocentro riservato solo alla frazione di rifiuto contraddistinta con il CER 20 02 01 (sfalci e potature - da verde domestico ornamentale). Aperto tutti i martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 escluso i festivi.

Le informazioni relative al calendario e orari vigenti relative alla raccolta dei rifiuti urbani, centri di raccolta, punto di ritiro del kit per la raccolta domiciliare porta a porta, calendario e orari dell’attività di spazzamento e lavaggio strade con divieti relative alla viabilità e alla sosta collegati al servizio di cui sopra, sono reperibili al seguente sitointernet: www.arolecce6.it presso il quale è consultabile altresì la carta della qualità del servizio.


E’ disponibile inoltre l’App informativa interattiva per i cittadini, pubblicata e gratuitamente scaricabile da Play Store ed Apple Store come "AroLecce6"; la stessa consente di accedere ai contenuti tramite registrazione o accesso diretto via Facebook. La struttura dell’App prevede una serie di contenuti informativi personalizzati sulla raccolta differenziata nel Comune di riferimento e alcune funzionalità che consentono direttamente l’interazione con il gestore della raccolta (calendario raccolta rifiuti, guida ai conferimenti, dizionario dei rifiuti, sezioni news comunicazioni del gestore, notifiche sui giorni di raccolta, richiesta di ritiro a domicilio, invio segnalazione corredata da foto e posizione GPS, ecc.).

 

Ai fini del corretto conferimento dei rifiuti si raccomanda di prendere visione della brochure consultabile sul sito www.arolecce6.it ovvero mediante App.


Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA

I grafici sopra esposti riportano in modo automatico le percentuali di raccolta differenziata negli anni 2018, 2019 e 2020.

Per una consultazione aggiornata si rimanda al seguente link.


Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
pagina in lavorazione
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ABITAZIONE A DISPOSIZIONE - USO STAGIONALE -Nessun nucleo famiglia residente
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 351,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,19
Tariffa variabile: € 215,24
Quota fissa: € 1,19 * 100 * (365/365) = € 119,00
Quota variabile: € 215,24 * (365/365) = € 215,24
Totale imposta: € 119,00 + € 215,24 = € 334,24
Totale: € 334,24 + 5 % = € 350,95
Totale arrotondato: € 351,00
ABITAZIONE CON NUCLEO FAMIGLIA RESIDENTE 1 PERSONA
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 189,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,94
Tariffa variabile: € 86,1
Quota fissa: € 0,94 * 100 * (365/365) = € 94,00
Quota variabile: € 86,1 * (365/365) = € 86,10
Totale imposta: € 94,00 + € 86,10 = € 180,10
Totale: € 180,10 + 5 % = € 189,11
Totale arrotondato: € 189,00
ABITAZIONE CON NUCLEO FAMIGLIA RESIDENTE 2 PERSONE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 295,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,09
Tariffa variabile: € 172,2
Quota fissa: € 1,09 * 100 * (365/365) = € 109,00
Quota variabile: € 172,2 * (365/365) = € 172,20
Totale imposta: € 109,00 + € 172,20 = € 281,20
Totale: € 281,20 + 5 % = € 295,26
Totale arrotondato: € 295,00
ABITAZIONE CON NUCLEO FAMIGLIA RESIDENTE 3 PERSONE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 351,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,19
Tariffa variabile: € 215,24
Quota fissa: € 1,19 * 100 * (365/365) = € 119,00
Quota variabile: € 215,24 * (365/365) = € 215,24
Totale imposta: € 119,00 + € 215,24 = € 334,24
Totale: € 334,24 + 5 % = € 350,95
Totale arrotondato: € 351,00
ABITAZIONE CON NUCLEO FAMIGLIA RESIDENTE 4 PERSONE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 427,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,27
Tariffa variabile: € 279,82
Quota fissa: € 1,27 * 100 * (365/365) = € 127,00
Quota variabile: € 279,82 * (365/365) = € 279,82
Totale imposta: € 127,00 + € 279,82 = € 406,82
Totale: € 406,82 + 5 % = € 427,16
Totale arrotondato: € 427,00
ABITAZIONE CON NUCLEO FAMIGLIA RESIDENTE 5 PERSONE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 496,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,28
Tariffa variabile: € 344,39
Quota fissa: € 1,28 * 100 * (365/365) = € 128,00
Quota variabile: € 344,39 * (365/365) = € 344,39
Totale imposta: € 128,00 + € 344,39 = € 472,39
Totale: € 472,39 + 5 % = € 496,01
Totale arrotondato: € 496,00
ABITAZIONE CON NUCLEO FAMIGLIA RESIDENTE 6 PERSONE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 547,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,23
Tariffa variabile: € 398,2
Quota fissa: € 1,23 * 100 * (365/365) = € 123,00
Quota variabile: € 398,2 * (365/365) = € 398,20
Totale imposta: € 123,00 + € 398,20 = € 521,20
Totale: € 521,20 + 5 % = € 547,26
Totale arrotondato: € 547,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e vendita di altri beni durevoli, casalinghi, articoli sportivi e similari, centri commerciali beni non alimentari, onoranze funebri
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 377,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,33
Tariffa variabile: € 2,26
Quota fissa: € 1,33 * 100 * (365/365) = € 133,00
Quota variabile: € 2,26 * 100 * (365/365) = € 226,00
Totale imposta: € 133,00 + € 226,00 = € 359,00
Totale: € 359,00 + 5 % = € 376,95
Totale arrotondato: € 377,00
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self-service, locali per somministrazione alimenti e bevande
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 2743,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 8,07
Tariffa variabile: € 18,05
Quota fissa: € 8,07 * 100 * (365/365) = € 807,00
Quota variabile: € 18,05 * 100 * (365/365) = € 1.805,00
Totale imposta: € 807,00 + € 1.805,00 = € 2.612,00
Totale: € 2.612,00 + 5 % = € 2.742,60
Totale arrotondato: € 2743,00
Bar, caffè, pasticceria, gelateria, creperia, brasserie, enoteca, sala da tè, bar aziendali, o interni a strutture appartenenti ad altre categorie Und
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 1756,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 5,78
Tariffa variabile: € 10,94
Quota fissa: € 5,78 * 100 * (365/365) = € 578,00
Quota variabile: € 10,94 * 100 * (365/365) = € 1.094,00
Totale imposta: € 578,00 + € 1.094,00 = € 1.672,00
Totale: € 1.672,00 + 5 % = € 1.755,60
Totale arrotondato: € 1756,00
Supermercato, pane e paste, forno con vendita al dettaglio, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 797,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,69
Tariffa variabile: € 4,9
Quota fissa: € 2,69 * 100 * (365/365) = € 269,00
Quota variabile: € 4,9 * 100 * (365/365) = € 490,00
Totale imposta: € 269,00 + € 490,00 = € 759,00
Totale: € 759,00 + 5 % = € 796,95
Totale arrotondato: € 797,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai (solo area vendita e lavorazione prodotto)
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 2613,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 10,53
Tariffa variabile: € 14,36
Quota fissa: € 10,53 * 100 * (365/365) = € 1.053,00
Quota variabile: € 14,36 * 100 * (365/365) = € 1.436,00
Totale imposta: € 1.053,00 + € 1.436,00 = € 2.489,00
Totale: € 2.489,00 + 5 % = € 2.613,45
Totale arrotondato: € 2613,00

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale Tari, il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La presenza di arredo e suppellettili oppure l’attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete, costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Si considerano pertanto soggetti al tributo tutti i locali predisposti all’uso, anche se di fatto non utilizzati, intendendosi tali quelli dotati di servizi pubblici a rete, anche se alimentati da altra utenza, o di arredamento. In ogni caso, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 7 - Non sono soggetti all’applicazione della TARI le unità immobiliari che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, cioè che siano congiuntamente prive di mobili, suppellettili, contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete, anche se alimentati da altra utenza, e di residenza anagrafica. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare i requisiti nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.


Art. 17 -  DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 1. Per le utenze domestiche (Ud0) condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche (Ud1) individuate come seconde abitazioni, o ad uso stagionale, saltuario, discontinuo, condotte da soggetti residenti e non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume, come numero degli occupanti, il numero di componenti pari a tre abitanti per famiglia.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito ubicati in indirizzi diversi dall’abitazione, che non siano pertinenza, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. In alternativa il nucleo familiare aggiuntivo può dare origine ad un’altra utenza.


6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.




Art. 19 -  L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 30 giorni.


Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

Art. 30 - DICHIARAZIONE TARI - I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei  possessori o detentori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune, o ad altri soggetti affidatari del supporto al servizio tributi, la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato dal comma 1, fatta eccezione per la dichiarazione di cessazione che, ai sensi dell’art. 19 del presente regolamento, deve essere presentata il giorno in cui termina il possesso o la detenzione e comunque entro 30 giorni. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d’identità. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta elettronica o PEC.

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o  la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o subentro entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.



Art. 27 - Tributo Giornaliero - Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Si tratta delle occupazioni effettuate in occasione di mercati settimanali, fiere, circhi, spettacoli viaggianti, feste popolari, luna park, concerti, ecc.. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % e comunque con un importo minimo di  euro cinque (5,00)  (es. Tariffa Euro 2,30 importo da pagare 5,00 euro; tariffa euro 12,00 importo da pagare 12,00 euro). Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.




Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 17.860,92 t
Cluster: Comuni in zone litoranee con basso livello di benessere - € 62,21521002
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 23,14%
Fattori di contesto del comune: € 113,202746
Economie e diseconomie di scala: € 0,07276
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 2
Impianti di trattamento meccanico biologico: 11
Discariche: 9
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 33,9 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 7,67%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 14,76%
Rifiuti smaltiti in discarica: 28,29%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste


Art. 38 Regolamento Tari - 1. Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può concedere ai soggetti che versino in situazione di grave disagio sociale ed economico lo sgravio del pagamento totale o parziale del tributo. Tali soggetti sono le persone sole o riunite in nucleo familiare, nulla tenenti e in condizione di accertato grave disagio economico, quali ad esempio le persone assistite in modo permanente dal Comune e comunque con reddito non superiore al minimo vitale. La richiesta deve essere inoltrata agli uffici dei Servizi Sociali del Comune i quali dovranno relazionare al Servizio Tributi sulle condizioni sociali ed economiche del richiedente.

2. Il D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, introduce all’art. 57-bis, comma 2, il bonus sociale sui rifiuti.

3. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilita' sociale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

4. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

5. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalita' attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani al fine di assicurare una capillare diffusione tra i cittadini delle informazioni concernenti i bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche.

7. Il bonus sociale sui rifiuti entrerà in vigore dopo l’emanazione del DPCM ed i provvedimenti ARERA di cui al comma 5.



Nell'ambito della potestà regolamentare dei comuni prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, ai sensi dei commi 659 e 660 della Legge n. 147/2013, il Regolamento comunale Tari prevede le seguenti riduzioni:



UTENZE DOMESTICHE


  • Riduzione del 30% della parte variabile della Tari per le abitazioni occupate da cittadini italiani residenti all'estero iscritti ai registri AIRE. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
  • Le utenze domestiche, situate nel perimetro area extraurbana ove non viene svolto il ritiro della frazione organica, in possesso di compostiera fornita dal gestore, beneficiano di una riduzione annua del 10% sulla tariffa della Tari. Tali utenze che praticano il compostaggio obbligatorio e che beneficiano della riduzione dovranno consentire le idonee verifiche del corretto e costante uso della compostiera e non dovranno conferire rifiuto umido nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pena la decadenza del beneficio.
  • Al fine di incentivare la pratica del compostaggio domestico nel perimetro dell’area urbana e ridurre così la produzione dei rifiuti organici conferiti al servizio pubblico, le utenze domestiche richiedenti la compostiera al gestore, situate nelle aree ove viene svolto regolarmente il ritiro della frazione organica, possono beneficiare di una riduzione annua del 10% sulla parte variabile della tariffa. La stessa è riconosciuta nella prima bolletta successiva all’anno in cui si è praticato il compostaggio. Le utenze domestiche che beneficiano di tale incentivo dovranno consentire le idonee verifiche del corretto e costante uso della compostiera e non dovranno conferire rifiuto umido nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pena la decadenza del beneficio. Per mantenere il diritto alla riduzione del 10% sulla parte variabile della Tari, gli utenti devono presentare ogni anno il “Modulo di adesione al compostaggio domestico e istanza per l’attribuzione della riduzioneTARI”.
Il modulo per la richiesta (disponibile in basso), debitamente compilato, firmato e con allegata copia di un documento di identità, dovrà essere inviato direttamente al protocollo del Comune ovvero tramite email o pec nel periodo intercorrente tra il 1 e il 31 gennaio di ogni anno.”



  • Non sono previste riduzioni per le utenze domestiche stagionali: abitazioni ad uso saltuario, discontinuo, condotte da soggetti residenti e non residenti nel comune.
     



UTENZE NON DOMESTICHE


  • Nell’ipotesi di contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, l’individuazione della superficie è effettuata in maniera forfettaria applicando, all’intera area su cui l’attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività

% di abbattimento della superficie

Officine meccaniche riparazione auto, moto, macchine agricole e gommisti

25%

Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, ceramiche e smalterie, marmerie 

25%

Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche

25%

Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie, lavanderie

10%

Laboratori fotografici e eliografici

10%

Macellerie

25%

Pescherie

25%

Studi medici e centri di estetica

10%

Attività nelle quali sono presenti superfici adibite alla produzione di oli vegetali esausti (limitatamente alla sala cottura)

5%

Ospedali e Distretti socio sanitari

20%

Case di cura e Poliambulatori

20%

 Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.


 Per fruire della riduzione gli interessati devono presentare la documentazione specificata nell'art. 9 del Regolamento Tari, visionabile nell'apposita sezione del presente portale.


  •  La tariffa si applica in misura ridotta del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare e che le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organiLa riduzione tariffaria compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

  • Al fine di incentivare la permanenza e la nuova apertura di utenze non domestiche aventi ingresso principale all’interno del centro storico, la tariffa del tributo delle attività commerciali e artigianali, nonché le associazioni, agenzie e studi professionali, con sede ed ingresso principale all’interno del borgo antico è ridotta del 50%.

  • Le utenze non domestiche, situate nel perimetro area extraurbana ove non viene svolto il ritiro della frazione organica, in possesso di compostiera fornita dal gestore, beneficiano di una riduzione annua del 10% sulla tariffa della Tari. Tali utenze che praticano il compostaggio obbligatorio e che beneficiano della riduzione dovranno consentire le idonee verifiche del corretto e costante uso della compostiera e non dovranno conferire rifiuto umido nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, pena la decadenza del beneficio.



Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l'anno in corso con riferimento all'ambito o ai comuni serviti


  • TARI 2022La TARI vigente nell’anno 2022 è stata determinata in base al Piano economico finanziario del servizio rifiuti – PEF – predisposto dai gestori dei servizi e validato dall’Ente territorialmente competente – ETC – con Determina n. 155 del 28/04/2022. In Puglia l’ETC è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – AGER - , Ente di Governo d’Ambito istituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 conv. in L. n. 148/2011, con L.R. n. 24 del 20/08/2012, modificata dalla L.R. n. 20 del 4/08/2016. Con Delibera di C.C. n. 44 del 30/05/2022 il Comune ha preso atto del Piano Economico Finanziario determinato da AGER ed ha stabilito le tariffe Tari per l’anno 2022, confermando i coefficienti dei precedenti esercizi 2019, 2020 e 2021 (Del C.C. n. 20 del 28/03/2019).
   


  • TARI 2021: L’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019, ha apportato modificazioni al D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011. In particolare, ai sensi dell’art. 13, comma 15 ter, del D.L. 201/2011, i versamenti delle rate Tari la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicati l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In conformità alla predetta normativa ed ai chiarimenti forniti dalla Circolare Mef n. 2/DF del 22 novembre 2019, le rate Tari 2021 aventi scadenze 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre saranno dovute a titolo di ACCONTO e sono state determinate, in base alla Deliberazione di G.C. n. 101 del 14/05/2021, in misura pari al 95% delle tariffe Tari anno 2020 (Del. G.C. n. 119 del 05/06/2020). In seguito, sarà inviato avviso di pagamento contenente l’ultima rata, con scadenza 31 dicembre 2021, che sarà calcolata a SALDO sulla base delle tariffe Tari stabilite per l’anno 2021 dopo l’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF). In considerazione dell’eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche e sulle famiglie, il Comune, con delibera C.C. n. 20 del 27/07/2021 e tenuto conto del D.L. n 73/21 e D.L. n. 34/20, ha stabilito quanto segue: per TUTTE le utenze (domestiche e non domestiche) è stato confermato l’importo degli avvisi di pagamento Tari 2021 in acconto già emessi (95% della Tari 2020) e non si procederà pertanto all’emissione di un ulteriore avviso a saldo/conguaglio;



  • TARI 2020: Il D.L. n. 18/20 conv. in L. n. 27/20, nell’ambito delle Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all’art. 107 comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI per l'anno 2019, anche per l'anno 2020. Pertanto, con deliberazione di G.C. n. 119 del 05/06/2020, la TARI 2020 è stata determinata sulla base delle tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, approvate con Deliberazione del C.C. n. 20 del 28/03/2019.







Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Pagamento senza addebito di commissioni

Solo per i residenti all’estero, nel caso in cui il versamento non possa essere eseguito tramite modello F24, i contribuenti possono effettuare un bonifico sul conto corrente postale: IBAN – IT 73 N 07601 16000 001034731628

- BIC: BPPIITRRXXX intestato a Comune di Nardò P.zza C. Battisti – 73048 Nardò (LE) indicando: TARI, l’importo da pagare, il codice fiscale, il n. dell’avviso di pagamento e l’anno di imposta. In tal caso, al completamento dell’operazione, è essenziale inviare copia della ricevuta di pagamento mediante e-mail: tributi.tari@comune.nardo.le.it

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
Unica
31/07/2023
100,00%
Rata
Entro il
%
1^ rata
31/07/2023
33,34%
2^ rata
30/09/2023
33,33%
3^ rata
01/12/2023
33,33%

La percentuale delle rate è riferita alla somma dell'avviso di pagamento Tari 2022.


COMUNICAZIONIL'EVENTUALE RICEZIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2022, IN COINCIDENZA DELLA SCADENZA DELLA 1^ RATA E L'EVENTUALE PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE STESSO, NON COMPORTANO AGGRAVI ULTERIORI SUI COSTI A CARICO DELL'UTENTE.


Prestare massima attenzione durante l'inserimento dei dati per il pagamento; in particolare:


  • Codice Tributo 3944
  • Codice Ente F842
  • Codice Tributo TEFA
  • Identificativo Operazione (numero univoco composto da 8 cifre che identificano la tipologia di utenza domestica (1) o non domestica (2), il n. dell'avviso di pagamento ed il n. della rata



Ai sensi dell’art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011, modificato dall’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019, i versamenti delle rate Tari la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicati l’anno precedente. 

Il sistema sopra delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l’ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno.

 



Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto


COMUNICAZIONI: L'EVENTUALE RICEZIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2023 IN COINCIDENZA DELLA SCADENZA DELLA 1^ RATA E L'EVENTUALE PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE STESSO, NON COMPORTANO AGGRAVI ULTERIORI SUI COSTI A CARICO DELL'UTENTE.


Comma 4 - art. 29 del Regolamento comunale per la disciplina della Tari: In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede, per la riscossione, direttamente ovvero tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare anche in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora al tasso legale vigente.



Art. 34 - SANZIONI ED INTERESSI:  Ai sensi dell’art. 1 comma 695 della L. n. 147/2013, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, per i versamenti effettuati in ritardo, la sanzione è ridotta, sempreche' la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 

-ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- ad un nono del minimo se la regolarizzazione delle omissioni avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione;

- ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione;

- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione delle omissioni avviene entro due anni dall'omissione;

       - ad un sesto del minimo se la regolarizzazione delle omissioni avviene oltre due anni dall'omissione. 



Da 1 a 14 gg.

Da 15 a 30 gg.

Da 31 a 90 gg.

Da 91 a 365 gg

Da 366 a 730 gg

Oltre 730 gg

0,1% al giorno

(1% al giorno ridotto ad 1/10)

1,5%

(15% ridotto ad 1/10)

1,67%

(15% ridotto ad 1/9)

3,75%

(30% ridotto ad 1/8)

4,29%

(30% ridotto ad 1/7)

5,00%

(30% ridotto ad 1/6)


Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Qualora l'utente riscontrasse anomalie e/o errori nel computo della Tari relativi alla superficie, ai componenti famiglia (escluso le utenze domestiche stagionali), alla tipologia utenza, ecc. ovvero sui dati anagrafici (codice fiscale, indirizzo, ecc.), è possibile ottenere informazioni in merito presso l’Ufficio TARI ubicato in via dei Bernardini n. 83 aperto al pubblico il Lunedì dalle 9,00 alle 12,00 ed il Giovedì dalle 16,00 alle 18,00. (Tel. 0833/561513 mail:tributi.tari@comune.nardo.le.it).  

Al Protocollo comunale, ovvero mediante email tributi.tari@comune.nardo.le.it o pec tributi.tari@pecnardo.it, è possibile inoltrare mediante l'utilizzo della modulistica sotto riportata, contestazioni sull'avviso di pagamento ovvero avviso di accertamento, cartella, ecc. corredate da idonea documentazione avente data certa, che permetteranno, se accettate, il riesame dell'atto in sede di autotutela amministrativa con eventuale successivo annullamento o rettifica.

Tutte le richieste dovranno essere sottoscritte e trasmesse unitamente ad un documento di identità e codice fiscale.





Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO IN FORMATO ELETTRONICO

A decorrere dall'anno 2021, qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico dell'avviso di pagamento Tari  (ad eccezione degli avvisi e cartelle emesse tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione), occorre inviare richiesta anche tramite e-mail all'indirizzo tributi.tari@comune.nardo.le.it utilizzando il modulo sotto riportato, allegando copia di un documento di identità e codice fiscale.





Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Nardò è collocato all'interno dello Schema regolatore I
Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

ART. 30 (Regolamento comunale per la disciplina della Tari -Del C.C. 101/2014 e ss.mm.ii.)

DICHIARAZIONE TARI

 

1. I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune, o ad altri soggetti affidatari del supporto al servizio tributi, la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato dal comma 1, fatta eccezione per la dichiarazione di cessazione che, ai sensi dell’art. 19 del presente regolamento, deve essere presentata il giorno in cui termina il possesso o la detenzione e comunque entro 30 giorni. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d’identità. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta elettronica o PEC.

5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a.       Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

b.      Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

c.       Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;

d.      Numero dei componenti lo stato di famiglia risultante agli atti anagrafici del Comune;

e.       Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f.        Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

g.      La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a.       Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;

b.      Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c.       Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;

d.   Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e.       Indicazione della superficie dell’eventuale area scoperta operativa (aree per tavolini bar, ristoranti, pizzerie, aree per esposizione e/o deposito merce, ecc.);

f.        Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

g.      Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g.      La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o subentro entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.

9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TIA eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000. 




ART. 19

 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Regolamento comunale per la disciplina della Tari -Del C.C. 101/2014 e ss.mm.ii.)


1.      L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2.      L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 30 giorni.

3.      Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4.      La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 29.