3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti e orari di ricevimento dell'Ufficio Tributi per l’assistenza agli utenti:
- Piazza Umberto I 9, 2° piano - Mugnano del Cardinale (AV);
- mar. e giov. dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 18,00, previa prenotazione on line sul sito comunale, cliccando sull'apposito link: Portale Trasparenza - Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- referente e responsabile del procedimento del servizio tributi: rag. Andrea D'Apolito.
3.1.C Modulistica reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta

Calendario settimanale raccolta rifiuti (periodo invernale - 1° settembre\31 maggio)

Calendario settimanale raccolta rifiuti (periodo estivo - 1° giugno\31 agosto)
Si precisa che, in entrambi i periodi, la raccolta della carta avviene ogni primo e terzo martedì del mese, mentre la raccolta del vetro si effettua ogni secondo e quarto martedì del mese. Pertanto, nel caso in cui in un mese ricorrano cinque martedì, nell'ultimo non viene svolta alcun tipo di raccolta.
Inoltre, si ricorda che, per quanto riguarda ii rifiuti ingombranti ovvero di materiale ferroso, legno, RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo frigoriferi ed elettrodomestici in genere, radio, ecc.), gli stessi devono essere conferiti mediante prenotazione telefonica per il ritiro presso la propria abitazione, contattando il numero verde 840.068.477 da telefono fisso e 0825/784945 da cellulare.
Inoltre, la società Irpiniambiente ha attivato, dal mese di luglio 2020, un servizio complementare al numero telefonico per la richiesta di ritiro ingombranti ed elettrodomestici. Infatti, il servizio di prenotazione del ritiro di ingombranti e elettrodomestici può essere richiesto anche mediante modulo telematico (in alternativa al servizio classico di prenotazione telefonica), scaricabile dal sito istituzionale www.irpiniambiente.it. L’utilizzo di tale nuovo servizio consente di evitare le lunghe attese telefoniche a causa dell’intenso traffico e di inviare il modulo senza doversi preoccupare più del contatto con Irpiniambiente perché l’utente verrà richiamato ai recapiti indicati per confermare la data del ritiro.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Cod. 1 - N°1 componente

Cod. 4 - N°4 componenti

Cod. 11 - Uffici, agenzie e studi professionali

Cod. 24 - Bar, caffè e pasticceria
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° rata in acconto
2° rata in acconto
3° rata in acconto
4° rata in acconto
rata a saldo
In base all'allegata delibera consiliare, le tariffe e le scadenze di pagamento per l'anno 2022 sono state approvate come segue:
a. acconto nella misura del 90% per le utenze domestiche e del 80% per le utenze non domestiche, con possibilità di versamento in unica soluzione, nei termini di sopra riportati.
b. saldo a conguaglio, con versamento entro il termine di sopra riportato.
·
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Si ricorda ai contribuenti che, in caso di ritardato od omesso pagamento del tributo, si rende applicabile quanto indicato dal relativo articolo dell'allegato Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), vigente dal 1° gennaio 2023, che si riporta di seguito:
ART. 35
SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del tasso di interesse legale, maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell’eseguito versamento.
5. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 2 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell’art. 1, L. 147/2013.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Questo Ente, già da qualche anno, ha attivato lo Sportello Telematico “LINKmate”, grazie al quale, da un lato, il Comune può erogare tutte le funzioni offerte dallo sportello fisico dell’Ufficio Tributi, dall’altro, il contribuente può svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello.
Ogni Contribuente potrà accedere al servizio tramite le proprie credenziali SPID dall'apposito link presente sul sito di questo Comune e, stando comodamente a casa, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, usufruire dei servizi tributari comunali con semplicità ed immediatezza, tra cui, ad esempio:
• verificare i dati anagrafici;
• controllare la situazione contributiva;
• visionare e scaricare tutti i documenti pubblici (delibere, specifiche comunali, ecc.);
• visionare in ogni momento le planimetrie degli immobili registrati;
• dialogare in ogni momento con lo sportello tributi tramite la bacheca messaggi;
• ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei pagamenti;
• visualizzare la superficie delle abitazioni per cui paga la tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
L’utilizzo dello sportello telematico “LINKmate” permette di usufruire anche delle nuove possibilità di pagamento offerte dallo strumento PagoPA, obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni, ottenendo in cambio una maggiore flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento, oltre che la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
Infine, si evidenzia che tutte le funzionalità dello sportello telematico “LINKmate” sono sempre disponibili, scaricando l'APP gratuita per Android e iOS, dallo store dello smartphone o del tablet.
Ad ogni modo, in allegato, si propongono alcuni moduli liberamente scaricabili.
3.1.R Documenti di riscossione online
Questo Ente, già da qualche anno, ha attivato lo Sportello Telematico “LINKmate”, grazie al quale, da un lato, il Comune può erogare tutte le funzioni offerte dallo sportello fisico dell’Ufficio Tributi, dall’altro, il contribuente può svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche che si effettuano abitualmente.
Ogni Contribuente potrà accedere al servizio tramite le proprie credenziali SPID dall'apposito link presente sul sito di questo Comune e, stando comodamente a casa, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, usufruire dei servizi tributari comunali con semplicità ed immediatezza, tra cui, ad esempio:
• verificare i dati anagrafici;
• controllare la situazione contributiva;
• visionare e scaricare tutti i documenti pubblici (delibere, specifiche comunali, ecc.);
• visionare in ogni momento le planimetrie degli immobili registrati;
• dialogare in ogni momento con lo sportello tributi tramite la bacheca messaggi;
• ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei pagamenti;
• visualizzare la superficie delle abitazioni per cui paga la tassa sullo smaltimento dei rifiuti.
L’utilizzo dello sportello telematico “LINKmate” permette di usufruire anche delle nuove possibilità di pagamento offerte dallo strumento PagoPA, obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni, ottenendo in cambio una maggiore flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento, oltre che la tracciabilità deille operazioni effettuate e la sicurezza del perfetto abbinamento dei versamenti.
Infine, si evidenzia che tutte le funzionalità dello sportello telematico “LINKmate” sono sempre disponibili, scaricando l'APP gratuita per Android e iOS, dallo store del proprio smartphone o tablet.
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 08/08/2023 - RIFIUTI: quattro pilastri in più per la riforma del settore. Riciclo e recupero le parole chiave
- 07/08/2023 - Alluvione: prorogata al 31 ottobre la sospensione dei pagamenti delle bollette per gli edifici compromessi
- 11/07/2023 - Arera: I numeri dei servizi pubblici
- 15/06/2023 - Alluvione: sospensione per 4 mesi dei termini di pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti
- 19/05/2023 - Emergenza Emilia-Romagna: provvedimento urgente dell’Autorità per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
Al riguardo, di seguito, si riporta quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI:
ART. 31
MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente
art. 30:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 445/00 di essere già beneficiari del bonus sociale per disagio economico
previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i
criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di
riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima, pari a 70 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata
entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
ART. 37
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO
1. Il Funzionario responsabile del tributo o suo delegato può rilasciare dilazioni di pagamento di
somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento
esecutivo, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di
ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, alle condizioni seguenti:
- situazione di obiettiva difficoltà di ordine economico;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- in relazione al medesimo debito, il richiedente rinuncia formalmente all’impugnativa
dell’atto di contestazione e alla prosecuzione della lite eventualmente pendente;
- non sono in corso procedure concorsuali.
Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione
considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica
generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica,
in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi quali:
- lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione
documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non
consenta l'assolvimento del debito tributario.
2. Su richiesta del contribuente, in relazione all’entità della somma da versare, del periodo di
dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal
Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute,
secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio secondo il successivo schema:
Importi |
rate mensili minimo |
rate mensili massimo |
Fino a 100 € |
Non prevista |
|
Da 100,00 a 500,00 € |
|
6 |
Da 501,00 a 3.000,00 € |
7 |
12 |
Da 3.001,00 a 6.000,00 € |
13 |
24 |
Da 6.001,00 a 20.000,00 € |
25 |
36 |
Oltre 20.000,00 € |
37 |
72 |
di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla
dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro il termine
di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive
nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal
beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è
immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può
essere prorogata una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del
comma precedente.
6. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l’ipoteca
o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di
decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed
esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata
è possibile richiedere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto
sul bene mobile registrato.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari
situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di
versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
8. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione
previsti dal precedente art. 35, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il
pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a
seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della stessa. Il contribuente dovrà esibire al
Servizio Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di
versamento.
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Al riguardo, si rmanda a quanto previsto dagli specifici articoli del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, di cui in allegato.