Al riguardo, di seguito, si riporta quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI:
ART. 31
MODALITA’ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente
art. 30:
a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 445/00 di essere già beneficiari del bonus sociale per disagio economico
previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i
criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di
riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima, pari a 70 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata
entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
ART. 37
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO
1. Il Funzionario responsabile del tributo o suo delegato può rilasciare dilazioni di pagamento di
somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento
esecutivo, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di
ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, alle condizioni seguenti:
- situazione di obiettiva difficoltà di ordine economico;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- in relazione al medesimo debito, il richiedente rinuncia formalmente all’impugnativa
dell’atto di contestazione e alla prosecuzione della lite eventualmente pendente;
- non sono in corso procedure concorsuali.
Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione
considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica
generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica,
in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi quali:
- lo stato di salute proprio o dei propri familiari - ovvero qualunque altra condizione
documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non
consenta l'assolvimento del debito tributario.
2. Su richiesta del contribuente, in relazione all’entità della somma da versare, del periodo di
dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal
Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute,
secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio secondo il successivo schema:
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Importi
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rate mensili minimo
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rate mensili massimo
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Fino a 100 €
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Non prevista
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Da 100,00 a 500,00 €
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6
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Da 501,00 a 3.000,00 €
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7
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12
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Da 3.001,00 a 6.000,00 €
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13
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24
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Da 6.001,00 a 20.000,00 €
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25
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36
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Oltre 20.000,00 €
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37
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72
|
3. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell’importo per le sanzioni in caso
di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla
dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro il termine
di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato.
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive
nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal
beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è
immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può
essere prorogata una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del
comma precedente.
6. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l’ipoteca
o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di
decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed
esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata
è possibile richiedere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto
sul bene mobile registrato.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari
situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di
versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
8. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione
previsti dal precedente art. 35, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il
pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a
seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della stessa. Il contribuente dovrà esibire al
Servizio Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di
versamento.