A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art. 1, comma 780, Legge 160/2019.
La TARI ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) applicato dal Comune di Morolo per il 2013.
La
tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento. Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il
trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R.
158/1999 “Regolamento recante norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.” (vedi link di seguito)
La
tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali
ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre
rifiuti urbani. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad
anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria,
determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano
Economico Finanziario.
Fino
a quando, ai sensi di legge, non sarà realizzato l'interscambio dei
dati relativi alle superfici degli immobili a destinazione ordinaria, la
superficie assoggettabile al tributo è la superficie calpestabile dei
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, comunque non inferiore all'80% della superficie catastale.
Sono
escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (di cui
all’art. 1117 del codice civile) non detenute o occupate in via
esclusiva.
Per
variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni devono essere presentate le
relative dichiarazioni e la modulistica può essere scaricata mediante il link che segue.
Si ricorda che per le abitazioni di residenza, le variazioni anagrafiche (nuove
iscrizioni, cambi, cessazioni) NON VALGONO come dichiarazione ai fini
TARI e pertanto VA PRESENTATA ulteriore dichiarazione.
Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati.