REGOLAMENTO TARI - CC 6 DEL 6/04/2023
ART. 30
DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O
CESSAZIONE
1.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del
tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui
all’art. 29 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti
alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere
presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro
novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o
cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando
l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore,
in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. Il
modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve
contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
a) il recapito
postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la
richiesta;
b) i dati
identificativi dell’utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o
denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è
possibile reperirlo;
c) il recapito
postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’utente;
d) i dati
identificativi dell’utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell’immobile
e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l’oggetto
della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il
numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in
cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente
documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/00.
4. Le
dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è
intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il
termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di
presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le
dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che
comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro
effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta
è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della
richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione
che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre
i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la
possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano
il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il
rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal
soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
6.
In deroga a quanto disposto dal precedente comma 5, gli
effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del
decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello della comunicazione