In base a quanto previsto all'interno del vigente Regolamento Comunale TARI di seguito si indicano le attuali riduzioni tariffarie:
ART. 20 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:
riduzione del 30%;
b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%;
c. attività di prevenzione nella produzione di rifiuti prodotti: la tariffa è ridotta nell’ipotesi di attività che dimostrino la messa in atto di misure in grado di ridurre la produzione di rifiuti:
2. Nell’ottica di incentivare le iniziative finalizzate ad una migliore differenziazione dei rifiuti, condizione indispensabile per un riciclo ottimale a salvaguardia dell’ambiente, il comune di Morlupo ha installato le postazioni per il conferimento di bottiglie in PET, poiché la raccolta
differenziata di questo materiale rispetto agi altri materiali plastici, ne consente un riutilizzo ottimale. Il cittadino che conferisce il Pet in tali postazioni, riceve un buono punti pari ad un punto per ogni bottiglia che dovrà conservare e consegnare entro il mese di febbraio dell’anno
successivo al protocollo del comune unitamente al modello di richiesta messo a disposizione dall’Ente. Il conseguimento di 500 punti nell’arco di un anno consentirà al cittadino di usufruire di uno sconto del 5% sulla quota variabile della TARI dell’anno successivo.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione
tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le
riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
ART.21 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
ART. 22 - AGEVOLAZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
2. In favore delle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è prevista la seguente riduzione del tributo 5%.
3. Possono aderire al compostaggio domestico le utenze domestiche, comprese quelle condominiali, che dispongono di un’area verde (orto o giardino) non pavimentata, di proprietà privata o del condominio, di almeno 20 metri quadrati per componente del nucleo familiare, che
effettuano il compostaggio domestico. Per le utenze domestiche con oltre 6 componenti sono sufficienti 120 metri quadrati. L’utente si impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell’ottimizzazione del processo e dell’ottenimento di compost di qualità, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini; L’utente s’impegna ad utilizzare il compost risultante dall’attività di compostaggio per corretti fini agronomici nelle aree a verde di proprietà del singolo compostatore, o del condominio nei casi di compostaggio condominiale; Il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all’ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito Il settore Ambiente del Comune e/o l’impresa di gestione dei servizi di igiene urbana. Queste ultime provvederanno a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche;
4. Tra gli interventi previsti per il potenziamento delle raccolte differenziate e con l’entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n.221, si evidenzia che l’art. 37 del citato provvedimento legislativo dedica importanti novità sul trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico.
In questa ottica, in considerazione delle sempre più frequenti difficoltà ad individuare degli impianti di trattamento autorizzati dove poter inviare il materiale, questa Amministrazione Comunale si è dotata di specifiche compostiere comunitarie, di nuova generazione, che hanno
le caratteristiche necessarie per il trattamento di tutto il materiale organico (umido) proveniente dalle utenze domestiche del Comune di Morlupo; Queste sono posizionate in luoghi in cui le utenze hanno scarsa disponibilità di un’area verde (orto o giardino), pertanto, le utenze
domestiche potranno richiedere all’Ufficio Ambiente apposito dispositivo associato alla propria utenza Tari che consentirà di conferire i rifiuti organici in qualunque momento; Coloro che conferiranno almeno 50 (cinquanta) volte nell’arco dell’anno beneficeranno di una riduzione
pari al 5% della quota variabile della Tariffa Tari, applicata d’ufficio l’anno successivo.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel
cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui
vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. Il costo delle riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
- inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;
ART. 23 - CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 2 per diversa tipologia di rifiuto, scelte tra quelle più favorevoli