*Tariffe TARI 2023 relative alle categorie di utenza maggiormente diffuse sul territorio comunale.
Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.
In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
Per le utenze domestiche:
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la quota fissa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
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la quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
Solo nel caso di diminuzione nel numero di componenti il nucleo familiare intervenuta in corso d’anno, determinatasi in seguito a cambio di residenza di uno degli occupanti all’interno del Comune di Monticelli d’Ongina, che risulti intestatario di un nuovo foglio di famiglia ed attivi una nuova utenza TARI su immobile non precedentemente occupato, la variazione ha effetto dalla data di inizio della nuova occupazione, a condizione che venga tempestivamente presentata relativa denuncia.
Per le utenze non domestiche:
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la quota fissa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
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la quota variabile è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Si riportano di seguito le riduzioni previste dal vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI):
Art. 23 . Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione: locali delle utenze domestiche di non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30,00 % nella parte fissa e nella parte variabile;
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota variabile e della quota fissa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, con validità anche per gli anni successivi, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. La presente agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
4. Soggetti che utilizzano la "tessera magnetica": soggetti (sia Ditte che persone fisiche) che conferiscono alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso la stazione ecologica attrezzata individuata dal Comune; a tali soggetti è riconosciuto uno sconto tariffario non superiore al 20% della quota variabile e della quota fissa. La presente agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 24 . Ulteriori riduzioni per le utenze domestiche
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
Art. 25 . Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa sì applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
Art. 26 . Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
1. Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell’art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 27. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
Art. 28 . Riduzioni per il riciclo
1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi
3. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero La riduzione deve essere richiesta annualmente al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l’ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica all’utente.
6. La percentuale di riduzione, fino all'esenzione, della quota variabile è calcolata proporzionalmente tra la quantità di rifiuti che si dimostri essere avviata al riciclo e la quantità di rifiuti annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.
7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante rimborso del maggior tributo pagato, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
Art. 29 . Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Art. 30 . Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 60% delle quote fissa e variabile.
Art. 31 . Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 23 a 29 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.