Nel file allegato sono riportati:
Si informa che la stazione ecologica ha ripreso l'apertura nei consueti giorni ed orari.
AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI, SI INVITANO GLI UTENTI AD ASPETTARE IL PROPRIO TURNO IN MACCHINA E A MANTENERE LE CORRETTE DISTANZE INTERPERSONALI.
MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
CAMPANE STRADALI
ISOLA ECOLOGICA
Nella stazione ecologica di Monticelli d'Ongina è in funzione il sistema per il conferimento informatizzato dei rifiuti.
Inserendo la tessera sanitaria nell'elaboratore elettronico, l'utente
accede alla stazione ecologica e con la stessa tessera può pesare i
materiali riciclabili (carta, plastica, vetro, legno, lattine, ferro e
batterie).
Sulla base della quantità di rifiuti pesati vengono assegnati dei punti
che saranno convertiti in uno sconto sulla bolletta dei rifiuti
dell'anno successivo.
Nel caso ci fossero problemi nell'accedere alla stazione ecologica rivolgersi all'ufficio tributi del Comune.
i rifiuti che si possono conferire presso l'Isola Ecologica sono:
In base alla quantità e alla tipologia dei materiali si accumulano punti secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Tipologia di materiale | punti assegnati per ogni Kg |
Carta | 0,32 |
Ferro | 0,57 |
Lattine | 0,46 |
Legno | 0,10 |
Plastica | 1,80 |
Vetro | 0,20 |
Batterie | 1,10 |
10 punti equivalgono ad uno sconto di € 1,50. Lo sconto verrà applicato al raggiungimento di almeno 11,00 € nell'anno solare.
Lo sconto non è cumulabile con altre riduzioni e potrà raggiungere al massimo il 20% della tassa rifiuti.
Il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade in Comune di Monticelli non è oggetto di programmazione: vengono infatti effettuati due interventi fissi al termine dei mercati settimanali del venerdì e della domenica, per il resto la pulizia è effettuata al bisogno.
Limitazioni e divieti relativi alla viabilità e alla sosta sono unicamente quelli legati all'allestimento dei mercati.
Lo svuotamento dei cestini avviene giornalmente.
*Tariffe TARI 2019 relative alle categorie di utenza maggiormente diffuse sul territorio comunale.
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Solo nel caso di diminuzione nel numero di componenti il nucleo familiare intervenuta in corso d’anno, determinatasi in seguito a cambio di residenza di uno degli occupanti all’interno del Comune di Monticelli d’Ongina, che risulti intestatario di un nuovo foglio di famiglia ed attivi una nuova utenza TARI su immobile non precedentemente occupato, la variazione ha effetto dalla data di inizio della nuova occupazione, a condizione che venga tempestivamente presentata relativa denuncia.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale 18/06/2021 n. 22 è stato disposto il differimento della scadenza di pagamento della prima rata Tari dal 16 giugno al 30 settembre 2021, per tutte le utenze. Per il pagamento della seconda rata rimane invece confermata la scadenza del 16 dicembre.
Sarà cura dell'Ufficio Tributi trasmettere gli appositi avvisi, in posta ordinaria, con l'indicazione dell'importo da versare a tutti coloro che risultano iscritti e che non si sono cancellati ai fini della TARI.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale 18/06/2021 n. 22 è stato disposto il differimento della scadenza di pagamento della prima rata Tari dal 16 giugno al 30 settembre 2021, per tutte le utenze. Per il pagamento della seconda rata rimane invece confermata la scadenza del 16 dicembre.
Al momento non sono ancora state deliberate le tariffe relative all'anno 2020.
Sarà cura dell'Ufficio Tributi trasmettere gli appositi avvisi, in posta ordinaria, con l'indicazione dell'importo da versare a tutti coloro che risultano iscritti e che non si sono cancellati ai fini della TARI.
Si ricorda che l'Ufficio Tributi non procede d'ufficio all'iscrizione dei contribuenti, ma è sempre necessario presentare una apposita dichiarazione di inizio/variazione dell'occupazione o detenzione dell'immobile, entro il 30 giugno dell'anno successivo (rif. art. 684 Legge n. 147/2013 e art. 29 “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI”), utilizzando la modulistica di seguito riportata.
La dichiarazione resterà valida fino alla presentazione di una nuova dichiarazione di variazione o cessazione dell'occupazione/detenzione dell'immobile.
La mancata presentazione della denuncia di inizio/variazione occupazione nei suddetti termini prevede, secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 696 Legge n. 147/2013, l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto (con un minimo di € 50,00), oltre interessi di Legge.
Allo stesso modo, l'Ufficio Tributi non procede alla cancellazione d'ufficio dalla banca dati TARI, ma è necessaria la presentazione della denuncia di cessazione. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
Nel caso in cui l'immobile sia privo di arredi e allacci alle utenze
oppure inagibile/in ristrutturazione, può essere presentata la AUTOCERTIFICAZIONE per esenzione dalla TARI.
In caso di omesso/parziale versamento dell'importo relativo all'avviso di pagamento emesso dall'Ufficio Tributi, si procederà con la notifica di un sollecito di pagamento per il recupero di quanto non versato, a mezzo raccomandata A/R, o PEC.
Il mancato pagamento dell'importo del sollecito, comporta l'emissione di un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento, con l'applicazione di una sanzione pari al 30% del tributo non versato, secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 695 Legge n. 147/2013, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale.
L'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all’obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni. Decorso il termine utile per la proposizione del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo (art. 1, comma 792 lett. b Legge n. 160/2019) ed è quindi titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Eventuali errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza (dati catastali, superficie) rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, andranno segnalate all'Ufficio Tributi.
Si ricorda che per la TARI deve essere presentata regolare dichiarazione sia per denunciare l'inizio dell'occupazione/detenzione di un immobile, sia per le successive variazioni/cessazioni. L'Ufficio Tributi non procede d'ufficio all'iscrizionedalla banca dati TARI, alla cancellazione o alla variazione dei dati ivi inseriti (salvo nei casi di accertamento).
Non è previsto un modulo per eventuali richieste di rimborso, che vanno redatte in carta libera ed indirizzate all'Ufficio Tributi.
Segnalazioni e richieste di rimborsopossono essere trasmesse:
Gli utenti che desiderassero ricevere in formato elettronico gli avvisi di pagamento (a partire dall'anno 2021) e tutte le comunicazioni inerenti la TARI e/o il servizio rifiuti, potranno inoltrare apposita richiesta mediante il file sotto riportato.
Le richieste possono essere trasmesse: