Trasparenza Rifiuti Monticelli d'Ongina
Trasparenza Rifiuti Monticelli d'Ongina

Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Monticelli d'Ongina

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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

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Trasparenza Rifiuti Monticelli d'Ongina
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).


L'invio di reclami, richiesta di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione e le richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio vengono effettuati presso l'Ufficio Tributi del Comune di Monticelli D'Ongina, ai recapiti sopra indicati.


L'Ufficio Tributi osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:

  • lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8:30-13:00 (MERCOLEDI' CHIUSO)
  • sabato 8:30-13:00 (solo il primo sabato del mese).



Per prenotazioni del servizio di ritiro ingombranti su chiamata, richieste di fornitura e/o sostituzione delle attrezzature per la raccolta domiciliare occorre rivolgersi al Servizio Lavori Pubblici del Comune di Monticelli D'Ongina ai seguenti recapiti:

  • indirizzo: Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2
  • telefono: 0523/820441 - interno 4
  • e-mail: lavori-pubblici@comune.monticelli.pc.it
  • PEC: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

nei medesimi orari di apertura al pubblico.


Per la segnalazione di disservizi (segnalazione mancato ritiro rifiuti), contattare IREN AMBIENTE al numero verde 800 212 607.



Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile
Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Nel file allegato sono riportati:

  • il calendario della raccolta differenziata porta a porta
  • gli orari di apertura del Centro di Raccolta (Isola Ecologica) di Via Repubblica
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta

Si informa che la stazione ecologica ha ripreso l'apertura nei consueti giorni ed orari.

AL FINE DI TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI, SI INVITANO GLI UTENTI AD ASPETTARE IL PROPRIO TURNO IN MACCHINA E A MANTENERE LE CORRETTE DISTANZE INTERPERSONALI.

Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
ISOLA ECOLOGICA
ORARIO (valido tutto l'anno): lunedì e mercoledì: 14,00-18,00 sabato: 08,00-12,00


MODALITÀ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA


CAMPANE STRADALI

  • Vetro: campane di colore verde. Depositare il vetro, ripulito da elementi metallici e plastici. Non introdurre specchi, ceramiche, lampadine e neon, damigiane, porcellana e pirofile per il forno;
  • Plastica: campane di colore azzurro. Depositare bottiglie, piatti e bicchieri usa e getta in plastica, contenitori ed imballaggi di plastica. Non introdurre giocattoli, custodie per cd, videocassette, contenitori di sostanze tossiche (vernici, colle, ecc.);
  • Lattine: campane di colore blu. Depositare lattine e barattolame in alluminio o banda stagnata. Non introdurre contenitori di prodotti chimici e bombolette del gas


RACCOLTA PORTA A PORTA
  • Carta e cartone: la raccolta è settimanale e si effettua il venerdì. Nel bidone depositare giornali e riviste, libri e quaderni, opuscoli, sacchetti di carta, fotocopie e moduli, scatole e scatoloni in cartone, contenitori in tetrapack. Non introdurre materiale con residui di colla o altre sostanze, carta molto sporca o unta, carta chimica dei fax, carta autocopiante, bicchieri e piatti di carta.
  • Rifiuti organici: la raccolta è bisettimanale e si effettua nei giorni di martedì e venerdì. Nel contenitore marrone depositare resti di frutta e ortaggi, scarti di cucina, latticini, gusci d'uovo e di molluschi, alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtri di the, ossa, fiori recisi, cenere. I rifiuti organici possono essere conferiti nei sacchetti di carta o nei normali sacchetti per alimenti. Non introdurre nessun altro tipo di materiale come spazzatura, plastica, fogli in alluminio, vetro, metalli, ceramica.
  • Rifiuti indifferenziati: la raccolta è settimanale e si effettua ilmartedì.
  • Vegetali: la raccolta è settimanale e si effettua, a partire dal mese di marzo fino al mese di giugno, nella giornata di mercoledì. Gli sfalci d'erba e foglie secche vanno depositati in sacchi o scatole non superiore a 25 Kg; i rami e i resti delle potature canno raccolti in fascine per permetterne il sollevamento e la rimozione.


ISOLA ECOLOGICA

Nella stazione ecologica di Monticelli d'Ongina è in funzione il sistema per il conferimento informatizzato dei rifiuti.

Per poter accedere alla stazione ecologica ed usufruire del servizio di conferimento è necessario l'utilizzo dellatessera sanitaria del soggetto intestatario della cartella TARI.

Inserendo la tessera sanitaria nell'elaboratore elettronico, l'utente  accede alla stazione ecologica  e con la stessa tessera può pesare i materiali riciclabili (carta, plastica, vetro, legno, lattine, ferro e batterie).
Sulla base della quantità di rifiuti pesati vengono assegnati dei punti che saranno convertiti in uno sconto sulla bolletta dei rifiuti dell'anno successivo.
Nel caso ci fossero problemi nell'accedere alla stazione ecologica rivolgersi all'ufficio tributi del Comune.

i rifiuti che si possono conferire presso l'Isola Ecologica sono:

  • carta e cartone;
  • metalli;
  • legno;
  • vetro;
  • imballaggi di plastica;
  • cartucce e toner;
  • rifiuti ingombranti;
  • sfalci e potature;
  • batterie esauste;
  • oli minerali e vegetali;
  • rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (frigoriferi, televisori, lavatrici, ecc.)

In base alla quantità e alla tipologia dei materiali si accumulano punti secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Tipologia di materiale punti assegnati per ogni Kg
Carta 0,32
Ferro 0,57
Lattine 0,46
Legno 0,10
Plastica 1,80
Vetro 0,20
Batterie 1,10

10 punti equivalgono ad uno sconto di € 1,50. Lo sconto verrà applicato al raggiungimento di almeno 11,00 € nell'anno solare.

Lo sconto non è cumulabile con altre riduzioni e potrà raggiungere al massimo il 20% della tassa rifiuti.


Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta

Il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade in Comune di Monticelli non è oggetto di programmazione: vengono infatti effettuati due interventi fissi al termine dei mercati settimanali del venerdì e della domenica, per il resto la pulizia è effettuata al bisogno.

Limitazioni e divieti relativi alla viabilità e alla sosta sono unicamente quelli legati all'allestimento dei mercati.

Lo svuotamento dei cestini avviene giornalmente.

Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ABITAZIONI CON DUE OCCUPANTI
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Riduzione:
Percentuale riduzione:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
TARIFFA NON RESIDENTI O LOCALI TENUTI A DISPOSIZIONE
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Riduzione:
Percentuale riduzione:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, FERRAMENTA
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Riduzione:
Percentuale riduzione:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Riduzione:
Percentuale riduzione:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
UFFICI, AGENZIE
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Riduzione:
Percentuale riduzione:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Riduzione:
Percentuale riduzione:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
ATTIVITA ARTIGIANALI PARRUCCHIERE ESTETISTA
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Riduzione:
Percentuale riduzione:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
ATTIVITA ARTIGIANALI FALEGNAME IDRAULICO FABBRO
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Riduzione:
Percentuale riduzione:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:
BAR CAFFE' PASTICCERIA
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni, ammonta a calcolato applicando:
Tariffa fissa:
Tariffa variabile:
Riduzione:
Percentuale riduzione:
Quota fissa:
Quota variabile:
Totale imposta:
Totale:

*Tariffe TARI 2022 relative alle categorie di utenza maggiormente diffuse sul territorio comunale.


Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.

In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).


Per le utenze domestiche:

  • la quota fissa è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
  • la quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Solo nel caso di diminuzione nel numero di componenti il nucleo familiare intervenuta in corso d’anno, determinatasi in seguito a cambio di residenza di uno degli occupanti all’interno del Comune di Monticelli d’Ongina, che risulti intestatario di un nuovo foglio di famiglia ed attivi una nuova utenza TARI su immobile non precedentemente occupato, la variazione ha effetto dalla data di inizio della nuova occupazione, a condizione che venga tempestivamente presentata relativa denuncia.


Per le utenze non domestiche:

  • la quota fissa è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
  • la quota variabile è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 


Si riportano di seguito le riduzioni previste dal vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI):

Art. 23 . Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione: locali delle utenze domestiche di non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30,00 % nella parte fissa e nella parte variabile;
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota variabile e della quota fissa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente, con validità anche per gli anni successivi, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. La presente agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
4. Soggetti che utilizzano la "tessera magnetica": soggetti (sia Ditte che persone fisiche) che conferiscono alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso la stazione ecologica attrezzata individuata dal Comune; a tali soggetti è riconosciuto uno sconto tariffario non superiore al 20% della quota variabile e della quota fissa. La presente agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 . Ulteriori riduzioni per le utenze domestiche
1. 1.A partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
2. 2.Su tale immobile, la TARI è applicata, per ciascun anno d’imposta, in misura ridotta di due terzi
Art. 25 . Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa sì applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Art. 25 . Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa sì applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Art. 26 . Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
1. In attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 28 . Riduzioni per il riciclo
1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
- - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al riciclo;
- - indicazione dei codici dei rifiuti avviati al riciclo:
- - periodo di avvio al riciclo.
3. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno al diritto alla riduzione.
4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
5. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta l'esenzione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato al riciclo i rifiuti assimilati, presentando la dichiarazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto all'esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.
6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4, della Legge 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo tramite soggetti autorizzati;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio al recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
7. La percentuale di riduzione, fino all'esenzione, della quota variabile è calcolata proporzionalmente tra la quantità di rifiuti che si dimostro essere avviata al riciclo e la quantità di rifiuti annua presunta, calcolata come prodotto tra il
coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo.

Art. 29 . Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 30 . Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 60% delle quote fissa e variabile.

Art. 31 . Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 4.152,54 t
Cluster: Comuni con basso livello di benessere con localizzazione in zone pianeggianti lungo tutto il territorio nazionale - € 22,56582586
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 80,03%
Fattori di contesto del comune: € 67,71755167
Economie e diseconomie di scala: € 0,36285
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 9
Impianti di trattamento meccanico biologico: 9
Discariche: 9
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 20,842 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 44,11%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 22,71%
Rifiuti smaltiti in discarica: 13,29%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste
Non sono al momento previste riduzioni tariffarie per situazioni di disagio economico e sociale.
Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
SENZA COMMISSIONI

Con Deliberazione del Consiglio Comunale 31/05/2022 n. 5 è stato disposto il differimento della scadenza di pagamento della prima rata Tari dal 16 giugno al 30 settembre 2022, per tutte le utenze.

Per il pagamento della seconda rata rimane invece confermata la scadenza del 16 dicembre.

Sarà cura dell'Ufficio Tributi trasmettere gli appositi avvisi, in posta ordinaria, con l'indicazione dell'importo da versare a tutti coloro che risultano iscritti e che non si sono cancellati ai fini della TARI.

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
30/09/2022
50,00%
2° rata
16/12/2022
50,00%

Con Deliberazione del Consiglio Comunale 31/05/2022 n. 5 è stato disposto il differimento della scadenza di pagamento della prima rata Tari dal 16 giugno al 30 settembre 2022, per tutte le utenze.

Per il pagamento della seconda rata rimane invece confermata la scadenza del 16 dicembre.

Sarà cura dell'Ufficio Tributi trasmettere gli appositi avvisi, in posta ordinaria, con l'indicazione dell'importo da versare a tutti coloro che risultano iscritti e che non si sono cancellati ai fini della TARI.


Si ricorda che l'Ufficio Tributi non procede d'ufficio all'iscrizione o cancellazione dei contribuenti, ma è sempre necessario presentare una apposita dichiarazione.

Consultare in proposito la sezione 3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

In caso di omesso/parziale versamento dell'importo relativo all'avviso di pagamento emesso dall'Ufficio Tributi, si procederà con la notifica di un sollecito di pagamento per il recupero di quanto non versato, a mezzo raccomandata A/R, o PEC.

Il mancato pagamento dell'importo del sollecito, comporta l'emissione di un avviso di accertamento per omesso/parziale versamento, con l'applicazione di una sanzione pari al 30% del tributo non versato, secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 695 Legge n. 147/2013, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale. 

L'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all’obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni. Decorso il termine utile per la proposizione del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo (art. 1, comma 792 lett. b Legge n. 160/2019) ed è quindi titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

Eventuali errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza (dati catastali, superficie) rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, andranno segnalate all'Ufficio Tributi.

Si ricorda che per la TARI deve essere presentata regolare dichiarazione sia per denunciare l'inizio dell'occupazione/detenzione di un immobile, sia per le successive variazioni/cessazioni. L'Ufficio Tributi non procede d'ufficio all'iscrizionedalla banca dati TARI, alla cancellazione o alla variazione dei dati ivi inseriti (salvo nei casi di accertamento).

Eventuali richieste di rimborso andranno trasmesse all'Ufficio Tributi utilizzando il modulo di seguito riportato.


Segnalazioni e richieste di rimborso possono essere trasmesse:

  • via email all'indirizzo tributi@comune.monticelli.pc.it;
  • a mezzo PEC all'indirizzo comune.monticelli@sintranet.legalmail.it;
  • presentandosi direttamente all'Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico;
  • a mezzo posta ordinaria indirizzata all'Ufficio Tributi, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - 29010 Monticelli d'Ongina (PC);
  • via fax al numero 0523/827682.


Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

Gli utenti che desiderassero ricevere in formato elettronico gli avvisi di pagamento (a partire dall'anno 2023) e tutte le comunicazioni inerenti la TARI e/o il servizio rifiuti, potranno inoltrare apposita richiesta mediante il file sotto riportato. 

Le richieste possono essere trasmesse:

  • via email all'indirizzo tributi.monticelli@sintranet.it;
  • a mezzo PEC all'indirizzo comune.monticelli@sintranet.legalmail.it;
  • presentandosi direttamente all'Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico;
  • a mezzo posta ordinaria indirizzata all'Ufficio Tributi, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - 29010 Monticelli d'Ongina (PC);
  • via fax al numero 0523/827682.

Per l'anno 2022 gli avvisi di pagamento TARI verranno trasmessi a mezzo posta ordinaria.
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.



Numero verde gratuito Servizi Ambientali IREN AMBIENTE 800 212607

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00


Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Monticelli d'Ongina è collocato all'interno dello Schema regolatore I


Con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 11/2022, ATERSIR (AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI), che nel territorio in cui opera il Comune di Monticelli d'Ongina riveste il ruolo di Ente di Governo dell'ambito (EGATO), ha stabilito di determinare, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell’ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna “gestione” (come definita all’art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono,individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti.

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.


L'Ente Territorialmente Competente ha posizionato la Gestione del Servizio nel Comune di Monticelli D'Ongina nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, deliberando al contempo di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento.


La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.


Di seguito l'allegato B alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/05/2022 "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2022", che contiene l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche, compresa la definizione della tariffa media applicata alle utenze domestiche.

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.

L'Ufficio Tributi non procede d'ufficio all'iscrizione dei contribuenti, ma è sempre necessario presentare una apposita dichiarazione di inizio/variazione dell'occupazione o detenzione dell'immobile ai fini TARI, entro  il 30 giugno dell'anno successivo (rif. art. 684 Legge n. 147/2013 e art. 29 “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI), utilizzando la modulistica di seguito riportata.

La dichiarazione resterà valida fino alla presentazione di una nuova dichiarazione di variazione o cessazione dell'occupazione/detenzione dell'immobile.

La mancata presentazione della denuncia di inizio/variazione occupazione nei suddetti termini prevede, secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 696 Legge n. 147/2013, l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto (con un minimo di € 50,00), oltre interessi di Legge.

Allo stesso modo, l'Ufficio Tributi non procede alla cancellazione d'ufficio dalla banca dati TARI, ma è necessaria la presentazione della denuncia di cessazione. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.


Nel caso in cui l'immobile sia privo di arredi e allacci alle utenze oppure inagibile/in ristrutturazione, può essere presentata la AUTOCERTIFICAZIONE per esenzione dalla TARI.