3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
-
consegna a mano nei servizi comunali o all’ufficio protocollo del Comune che provvederà a trasmetterlo al Consorzio Ecologico Cuneese
- spedizione al Consorzio Ecologico Cuneese, Via Massimo d’Azeglio 4, Cuneo 12100, tramite il servizio postale
- con posta elettronica all’indirizzo: info(at)cec-cuneo.it
3.1.D Calendario e orari raccolta
Il territorio del Comune di Montemale di Cuneo è suddiviso in una unica zona.
In allegato il calendario per la modalità di raccolta.
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Art. 30. Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori delComune.
3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: nella misura pari allo0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 della sanzione base), per i versamenti effettuati con un ritardonon superiore a 14 giorni, nella misura pari all’1,5% (1/10 del 15%), per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla commissione della violazione, nella misura pari all'1,66% (1/9 del 15, per i versamenti effettuati entro 90 giorni da quando è stata commessa la violazione. Oltre alla sanzione devono essere corrisposti gli interessi commisurati al tasso legale.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili 24posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativada euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
3.1.Q Segnalazioni errori importi
3.1.R Documenti di riscossione online
comune.montemale@tiscali.it
o tramite PEC all’indirizzo
montemale.di.cuneo@cert.ruparpiemonte.it