RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Interessi:
01/01/2016 31/12/2016 0,20% DM ECONOMIA 11/12/2015
01/01/2017 31/12/2017 0,10% DM ECONOMIA 07/12/2016
01/01/2018 31/12/2018 0,30% DM ECONOMIA 13/12/2017
01/01/2019 31/12/2019 0,80% DM ECONOMIA 12/12/2018
01/01/2020 31/12/2020 0,05% DM ECONOMIA 12/12/2019
01/01/2021 31/12/2021 0,01% DM ECONOMIA 11/12/2020
01/01/2022 31/12/2022 1,25 % DM ECONOMIA 13/12/2021
01/01/2023 31/12/2023 5,00 % DM ECONOMIA 13/12/2022
01/01/2024 31/12/2024 2,50% DM ECONOMIA 29/11/2023
01/01/2025 2,00% DM ECONOMIA 10/12/2024
01/01/2026 1,60% DM ECONOMIA 10/12/2025
Sanzioni:
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, o se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o dall'errore;
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
6- ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa avviene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
-----------------------------------------
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa. In caso di inadempienza del contribuente si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.