RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) dell’imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta.
Sanzioni:
1.- ravvedimento "sprint", con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni;
2.- ravvedimento "breve", con sanzione ridotta del 1,5% (1/10) per i versamenti eseguiti entro 30 giorni;
3- ravvedimento "intermedio", con sanzione ridotta al 1,67% (1/9) per i pagamenti effettuati entro 90 giorni;
4- ravvedimento "lungo", con sanzione ridotta al 3,75% (1/8) per i versamenti eseguiti entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione).
5- ravvedimento "lunghissimo":
* con sanzione ridotta al 4,29% (1/7) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a
quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
* con sanzione ridotta al 5,00% (1/6) oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a
quello nel corso del quale è stata commessa la violazione
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO:
In caso di ritardato od omesso pagamento TARI, il comune di Montecreto invia un sollecito di pagamento per posta ordinaria, seguito dall'invio di un sollecito/atto esecutivo di pagamento con raccomandata A/R, se il primo non viene pagato.
Relativamente alle sanzioni:
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
Relativamente agli interessi:
sono calcolati giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale, nella misura prevista per gli interessi legali maggiorata di due punti percentuali:
0,50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015
0,20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
0,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
0,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,50% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,010% dal 01/01/2021 al 31/12/2021
1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022
5,00% dal 01/01/2023 al 31/12/2023
2,50% dal 01/01/2024