Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate della TARI entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.
Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97.
Ci sono quattro tipologie di ravvedimento:
Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell''importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, e prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:
2025: 2% annuo
2024:2,5% annuo
2023 : 5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. 292 del 15 dicembre 2022)
2022: 0,125%(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato in G.U. 297 del 15 dicembre 2021)
2021: 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2020, pubblicato in G.U. 310 del 15 dicembre 2020)
2020 : 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)
2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle scadenze stabilite, il Comune provvede alla notifica di apposito di sollecito da pagarsi nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Qualora tale termine dovesse infruttuosamente trascorrere, verrà notificato adeguato Avviso di accertamento comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica.
Si precisa, ai sensi dell'art. 1 comma 792, lett. a) e b) della Legge n. 160/2019 che, decorso il termine di cui al punto precedente, l'avviso di accertamento acquisterà efficacia di titolo esecutivo , e che senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e/o ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, è idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973.