La tassa è
corrisposta in base ad una tariffa commisurata all’anno solare.
Le tariffe
approvate ogni anno con deliberazione del Consiglio Comunale si compongono di
una quota fissa riferita al NCF (nucleo familiare) del contribuente
intestatario della bolletta, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e calcolata in
rapporto alla superficie dell'immobile, oltre una quota variabile determinata
in relazione ai coefficienti approvati in sede di approvazione delle tariffe
che tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare.
Al totale si
aggiunge il 5% per l'addizionale Tributo Funzioni Ambientali (TEFA) da
corrispondere alla Provincia di Viterbo.
Dal 1°
gennaio 2024 saranno inoltre applicate le disposizioni stabilite dalla Delibera
Arera 386/2023 inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei
rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue: - €.0,10
euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei
rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; -
€.1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni
riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
Con il DPCM del 21 gennaio 2025, n. 24 è
stato introdotto un bonus nazionale sulla TARI (tassa rifiuti) a sostegno delle
famiglie in difficoltà economica. Il beneficio, automatico e senza necessità di
domanda, spetta ai nuclei familiari con:
· ISEE inferiore
a 9.530 euro;
· ISEE fino a
20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli a carico.
Il bonus consiste in una riduzione del 25%
sulla TARI per una sola abitazione per nucleo familiare.
Con
delibera ARERA n. 133/2025, è stato previsto che il bonus sarà
finanziato da tutti gli utenti (domestici e non), attraverso una nuova componente tariffaria denominata UR3
pari a € 6,00 euro/utenza per l’anno 2025. Il documento di consultazione
Arera n. 240/2025/R/rif del 10 giugno 2025, contiene i primi orientamenti per
definire le modalità di applicazione del bonus sociale rifiuti in base ai quali
tale agevolazione sarà riconosciuta nell’anno a+1 (2026) ai beneficiari non
morosi che l’INPS comunicherà al Comune. In caso di morosità della TARI
relativa alle annualità pregresse, il bonus eventualmente spettante sarà
utilizzato per compensare i debiti TARI pregressi. Il Comune di Montalto, in
qualità di soggetto gestore, provvederà a fornire adeguata informativa agli
aventi diritto, successivamente all’adozione dei provvedimenti attutativi da
parte di ARERA.
L’obbligazione tributaria decorre
dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree
soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo, nel quale permane il
possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
In caso di
utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
L’obbligazione
tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione,
a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata
occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Se la
dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia
cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con
idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
La
cessazione dà diritto all’abbuono mediante discarico dalla lista di carico o
al rimborso del tributo già pagato.
Esempio di
calcolo su un nucleo familiare 2 persone, abitazione 100 mq, occupazione dal
01/01/2025 al 31/10/2025 per n 304 gg:
Tariffa
fissa: € 1,0552
Tariffa
variabile: € 137,3167
Quota fissa:
€ 1,0552x 100 =105,52/365x304 = € 87,88
Quota
variabile: € 137,3167/365x304 = € 114,37
Totale
imposta: € 87,88 + € 114,37 = € 202,25
Totale: € 202,25
+ 5 % = € 212,36
Totale imposta
+oneri perequativi: 212,36+0,10+1,50+6,00= 219,96
Totale
arrotondato: € 220,00