Si riportano di seguito le fattispecie previste da Regolamento Comunale
ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1.
Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge
30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola
unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso,
posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti
nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di
assicurazione diverso dall'Italia.
2.
La tariffa unitaria è ridotta nei casi e
nella misura sotto indicata:
a)
del 30%per i fabbricati rurali ad uso
abitativo;
b)
del 20% sul calcolo della tariffa variabile,
per le famiglie composte da un nucleo familiare di n.6 componenti ed oltre,
cosi come risultante nell'anagrafe della popolazione, a condizione che il
valore ISEE dell'intero nucleo familiare non sia superiore ad € 10.000,00;
c)
del 20% sul calcolo della tariffa variabile,
per le famiglie composte da un nucleo familiare al cui interno sono presenti
uno o più soggetti con invalidità del 100%, con valore ISEE dell'intero nucleo
familiare non sia superiore ad € 10.000,00;
d)
del 5% sul calcolo della tariffa variabile
per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
3.
Le agevolazioni sopra indicate competono a
richiesta dell’interessato, da presentarsi annualmente entro il 28 febbraio,
salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso
hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
Il
contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno
diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione di variazione.
Le riduzioni/esenzioni
cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro
fruizione, anche se non dichiarate. Il contribuente ha l’obbligo di fornire la
documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge
e/o dal presente regolamento, per ciascuna delle agevolazioni previste dal
presente articolo.
ART. 24 ALTRE AGEVOLAZIONI
Ai sensi dell’art. 1, comma
660, della Legge 27/12/2013, n.147 sono previste le esenzioni e riduzioni dal
tributo di seguito indicate.
1.
Esenzioni:
a)
sia della quota fissa sia della quota
variabile per le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in
modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate
dal Settore sanità-Servizi sociali con l'esclusione di quelli subaffittati. La
predetta agevolazione persiste per le annualità successive a quella di
presentazione della domanda a condizione che ne persistano le condizioni. L’Ufficio
tributi provvederà con cadenza semestrale ad una verifica incrociata con
l’Ufficio servizi sociali, al fine di determinare il persistere delle
condizioni richieste per l’agevolazione in parola, allorché queste vengano a
cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono
venute meno le condizioni per l'agevolazione;
b)
sia della quota fissa sia della quota
variabile per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare,
occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali
locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone
ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta
dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo,
aventi un ISEE che non deve superare euro 6.000.00 in caso di nucleo
monofamiliare ed euro 12.000,00 negli altri casi, con reddito derivante
unicamente da pensione, proprietari del solo immobile utilizzato come
abitazione principale a cui siano annesse eventuali pertinenze (una sola per
ciascuna categoria catastale c/2 e c/6), tenendo conto che l'eventuale presenza
di badante che dovesse accudire un componente del nucleo familiare con
invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei
componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito l'assegno di
accompagnamento.
Si
precisa che per nucleo familiare si intende quello risultante all’ anagrafe
della popolazione residente al primo gennaio di ciascun anno. Ai fini
dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i
requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi, allegando il
certificato ISEE in corso di validità.
2.
Riduzioni:
a)
del 25% sul calcolo della tariffa variabile
per nuclei familiari che comprendono uno o più studenti universitari fuori sede,
a condizione che presentino copia del contratto di affitto o di comodato
oneroso registrato e ricevuta dell'avvenuto pagamento delle tasse universitarie
relative all’anno accademico in corso alla data di presentazione della istanza
di riconoscimento della agevolazione;
Le riduzioni/esenzioni tariffarie
sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono, da
presentarsi annualmente entro il 28 febbraio. Il contribuente è tenuto a
dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni
per la loro fruizione, anche se non dichiarate.