Per eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e relativa procedura, si rimanda all'art. 18 del Regolamento modificato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2025.
ART. 18 - RIDUZIONI PER DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE
1. E’ riconosciuta la riduzione del 100% per le utenze domestiche occupate direttamente da persone sole o riunite in nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a. regolarmente iscritti nelle liste anagrafiche del Comune da almeno un anno;
b. con attestazione ISEE ordinaria o corrente relativa a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico pari o inferiore ad € 4.000,00;
c. che utilizzano tali utenze domestiche
esclusivamente come dimora abituale del proprio nucleo familiare ivi residente
anagraficamente e relative pertinenze, purchè le stesse non rientrino nelle categorie catastali A1 - A8 – A9.
2. Possono chiedere il beneficio della riduzione al 40%, i cittadini in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1.a, 1.c ed inoltre:
a. con attestazione ISEE ordinario o corrente relativa a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico compreso nella fascia tra € 4.001,00 - € 6.000,00.
2bis. Possono chiedere il beneficio della riduzione del 20%, i cittadini in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1.a, 1.c ed inoltre:
a. con attestazione ISEE ordinario o corrente relativa a tutti i componenti del nucleo familiare compreso nella fascia tra € 6.001,00 - € 9.360,00.
3. Al fine di ottenere i benefici di cui innanzi per l’intero anno d’imposta, dovrà essere prodotta, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione Tari relativa alle utenze domestiche in possesso dei requisiti innanzi
individuati e coincidente con la residenza familiare ai sensi dell’art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, corredata dalla attestazione ISEE ordinario o corrente relativa a tutti i componenti del nucleo familiare come
individuato dall’art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, al fine di documentare i requisiti di cui ai punti 1.b, 2.a e 2bis.a dei precedenti commi del presente articolo.
Le agevolazioni previste dal presente articolo e dal successivo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo. Nel caso in cui lo
stanziamento in bilancio del relativo capitolo di spesa fosse insufficiente a garantire l’accoglimento di tutte le istanze validamente presentate entro il 31 marzo di ogni anno, l’Ufficio concederà le suddette agevolazioni
rispettando il seguente ordine di preferenza:
- riduzioni per invalidità previste dall’art. 18 comma 5;
- riduzioni per Isee previste dall’art. 18 comma 1, sulla base del valore dell’ISEE;
- riduzioni per Isee previste dall’art. 18 comma 2, sulla base del valore dell’ISEE;
- riduzioni per Isee previste dall’art. 18 comma 2bis, sulla base del valore dell’ISEE;
- riduzioni per utilizzo sociale previste dall’art. 19.
In caso di presentazione di attestazione ISEE corrente con validità temporale ridotta rispetto all’Isee ordinario, i benefici di cui innanzi saranno riconosciuti fino al termine di validità della stessa, salvo che il contribuente
provveda ad attestare il permanere degli stessi requisiti presentando nuova attestazione ISEE corrente valida per la restante parte dell’anno.
Le istanze di riduzione presentate oltre il termine del 31 marzo di ogni anno potranno essere valutate ai fini della concessione dell’agevolazione solo in caso di capienza dello stanziamento in bilancio del relativo capitolo di
spesa e comunque con decorrenza dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
4. Le richieste di riduzione corredate da dichiarazione ISEE potranno essere comunicate alla Guardia di Finanza - all’Agenzia delle Entrate per il controllo sullo stato reddituale e patrimoniale dichiarato e assunte come indicatore per l’esecuzione dei controlli utili per la partecipazione all’attività di accertamento dei redditi erariali.
4bis. In caso di eventuale mancato accoglimento di tale istanza di riduzione, sarà sempre inviato al contribuente il provvedimento motivato di rigetto. In caso di accoglimento, invece, sarà inviato al contribuente l’avviso di pagamento con l’applicazione della riduzione spettante anche in caso di importo residuo dovuto pari a zero;
5 E’ riconosciuta la riduzione del 30% sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo per l'utenza domestica nel caso in cui, previa certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche, nel nucleo familiare sia presente:
a. un invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) (Legge 118 del 1971);
b. un invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (Legge n° 18 del 1980);
c. un invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua (Legge n° 18 del 1980);
d. un minore di anni 18 invalido civile con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (Legge n° 289 del 1990);
e. un cittadino riconosciuto cieco assoluto (Legge n° 382 del 1970) e sordomuto (Legge n° 381 del 1970);
f. un cittadino nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua (Legge n° 508 del 1988 art. 2 comma 2 lett. b);
g. un disabile con handicap grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (Legge n° 104 del 1992 art. 3 comma 3).