3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Si informa che il servizio di raccolta e trasporto e relativo smaltimento/riciclo dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale di Mara è stato trasferito all'Unione di Comuni del Villanova con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 29/04/2016.
Pertanto a decorrere dal 01 Marzo 2020, a seguito dell'esplettamento della gara d'appalto di affidamento del servzio a cura dell'Unione dei Comuni del Villanova, il servizio è affidato in gestione al Consorzio formula Ambiente Soc. Coop. Sociale - sede legale Cesena
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
In merito alla gestione della tassazione per l'utilizzo del servizo di Gestione dei rifiuto la S.V. potrà richiedere informazioni al
Servizio Tributi del Comune di Mara – tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì
dalle 08,00 alle 14,00, il lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00, anche mediante
telefono al numero 079/805068, 503000 - 805301 (scelta 1
→ 4) o posta elettronica ai seguenti indirizzi: tributi@comune.mara.ss.it - tributi.mara@anutel.it - protocollo@comune.mara.ss.it - protocollo@pec.comune.mara.ss.it
Si informa inoltre il cittadino che tutti i LUNEDI' negli orari dalle 10:00 alle 12:00 è attivo il numero verde gratuito 800 556 506
3.1.C Modulistica e reclami
3.1.D Calendario e orari raccolta

ECO CENTRO COMUNALE ORARI APERTURA

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZATA INVERNO/ESTATE 2022-2023-2024
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
3.1.G Carta della qualità del servizio
Con atto n.30 del 30 gennaio 2023 è stata approvata la CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO RIFIUTI ai sensi dell’art. 5 dell’allegato A alla Deliberazione 15/2022/R/Rif di ARERA - GESTORE DELLA TARIFFA E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 27/11/2023, è stata approvata la Carta della qualità del servizio unitaria di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Mara
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
ATTESO che l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione
dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle
1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI ;
Vista l'emergenza sanitaria in corso a seguito dell'epidemia da Covid-19, il governo ha disposto con l’art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020,
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto art. 107 del D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
PERTANTO con delibere di Consiglio Comunale n.27 del 29/07/2020 è stato deliberato di applicare le tariffe TARI adottate per l’anno
2019, anche per l’anno 2020,
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Per l'anno 2020
Considerato che con deliera di C.C. n.27 del 29/07/2020 sono state approvate le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020:
1. confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre,
2. confermando le riduzioni tariffarie previste nel 2019, ovvero:
- Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 una percentuale pari al 10% (diecipercento) della tariffa variabile per le seguenti fattispecie:
a. Utenze domestiche con numero di occupanti pari a 5
b. Utenze domestiche con numero di occupanti pari a 6 e più;
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 una percentuale pari al 40% (diecipercento) sia della tariffa fissa, sia della tariffa variabile alle utenze non domestiche
Per tanto tali riduzioni vengono applicate d'ufficio
Di seguito si riporta un dettaglio degli articoli del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di C.C. n. 26 del 29/07/2020 e modificato con Delibera di C.C. n.32 del 16/09/2020
TITOLO
III
AGEVOLAZIONI
E RIDUZIONI[1]
Art.
20
Riduzioni
della tassa
1.
La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota
variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
a) aree e locali situati al di fuori della zona
perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la
distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita sia superiore a 2000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi
in proprietà privata; Il riconoscimento di tale riduzione avviene mediante
presentazione della dichiarazione;
b) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE
e già pensionati nei paesi di residenza , limitatamente all’unica unità
immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non
concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa
che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono
essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile
la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di
residenza). Il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della
dichiarazione;
e) situazioni di interruzione temporanea del
servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata
continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone
o all’ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese
di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il
20% della tariffa;
2. Tutte le riduzioni
di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di
decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in
regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall’anno successivo
a quello della richiesta.
Art.
21
Riduzione
per chiusura dell’attività e/o limitazione della tassa
1.
Per il solo anno 2020 sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non
domestiche:
a. riduzione della quota variabile in
proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dal 12 marzo) per le attività
con in seguenti codici ATECO:
45.11.01, 45.11.02,
47.71., 47.61, 47.62.20;
b. riduzione della quota variabile,
nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO:
- 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10,
47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02,
- 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12,
93.13, 93.29.10;
2. Le riduzioni di cui
ai punti a), b) sono riconosciute automaticamente.
Art.
22
“Bonus
sociale” per le utenze domestiche
1. Le utenze domestiche in
condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie
agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti
urbani e assimilati, sula base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri
indicati dall’autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione
saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall’art. 57-bis
del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
Unica
