TITOLO
III
AGEVOLAZIONI
E RIDUZIONI
Art.
20
Riduzioni
della tassa
1.
La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota
variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:
a) aree e locali situati al di fuori della zona
perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la
distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita sia superiore a 2000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi
in proprietà privata; Il riconoscimento di tale riduzione avviene mediante
presentazione della dichiarazione;
b) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE
e già pensionati nei paesi di residenza , limitatamente all’unica unità
immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non
concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa
che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono
essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile
la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di
residenza). Il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della
dichiarazione;
e) situazioni di interruzione temporanea del
servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata
continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone
o all’ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese
di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il
20% della tariffa;
2. Tutte le riduzioni
di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di
decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in
regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall’anno successivo
a quello della richiesta.
Art.
21
Riduzione
per chiusura dell’attività e/o limitazione della tassa
1.
Per il solo anno 2020 sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non
domestiche:
a. riduzione della quota variabile in
proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dal 12 marzo) per le attività
con in seguenti codici ATECO:
45.11.01, 45.11.02,
47.71., 47.61, 47.62.20;
b. riduzione della quota variabile,
nella misura del 25%, per le attività con in seguenti codici ATECO:
- 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10,
47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02,
- 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12,
93.13, 93.29.10;
2. Le riduzioni di cui
ai punti a), b) sono riconosciute automaticamente.
Art.
22
“Bonus
sociale” per le utenze domestiche
1. Le utenze domestiche in
condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie
agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti
urbani e assimilati, sula base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri
indicati dall’autorità ARERA.
2. Le modalità di attribuzione
saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall’art. 57-bis
del D.L. n. 124/2019 e s.m.i..