DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del 30/09/2020
Art. 26 - Dichiarazione tari
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del
tributo e in particolare l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle
condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni
per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia
anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel
caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si
svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi
comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione tari deve essere presentata, su modulistica predisposta dal Comune, entro il
termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei
locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità
immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. Essa ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di
variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui sopra. Nel caso di pluralità di
immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è
verificato l’obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve indicare i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) Generalità del soggetto denunciante;
b) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno
ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
c) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
d) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la
variazione;
e) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o
esenzioni.
Utenze non domestiche
a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO
dell’attività, PEC;
b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove
esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e
loro partizioni interne;
e) Indicazione analitica delle eventuali superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli
urbani ed allegazione della documentazione richiesta dall’art. 7 del presente regolamento;
f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi
denunciati;
g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o
esenzioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali,
oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica (allegando copia di
un documento di riconoscimento), o pec.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono tenuti alla
presentazione della relativa dichiarazione.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o
concessioni, sono tenuti ad invitare il contribuente a presentare la dichiarazione tari entro il
termine previsto, fermo restando l’obbligo a carico del contribuente di presentare la dichiarazione
anche in assenza di detto invito.