3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti
Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
3.1.C Modulistica e reclami
Per le segnalazioni di disservizi e per prenotare il ritiro di materiale ingombrante per il Comune di Manfredonia e Villaggi Turistici potete contattare il numero verde dalle ore 8,30 alle 12,30 tutti i giorni escluso la domenica e i festivi.
Mentre da cellulare è raggiungibile con costo addebitato all’utenza al numero
3.1.D Calendario e orari raccolta
3.1.E Campagne straordinarie
Dati in aggiornamento
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Centro Comunale di Raccolta
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa
utenza domestica un occupante
domestica 4 occupanti
negozio abbigliamento calzature libreria - cat. 13-.
bar caffè pasticceria cat-24-
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
PagoPA
3.1.O Scadenze per il pagamento
Rata
Entro il
%
1° rata
Unica
2° rata
3° rata
4° rata
5° rata
6° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Si riporta il testo dell'art. 27 commi 7, 8 e 9 e dell'art. 30 commi 1 e 7 del vigente regolamento tari:
Art. 27 – Riscossione della tari
7. A seguito dell’omesso o insufficiente versamento dell’importo richiesto dall’Ente alle prescritte scadenze con l’avviso di pagamento, il Comune provvede alla notifica di un avviso di accertamento con la liquidazione della tassa non versata, ai sensi dell’art. 1 commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
8. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e deve essere notificato entro i termini decadenziali di cui all’art. 1 comma 161 e riportare tutti gli elementi di cui al comma 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Esso contiene l’intimazione ad adempiere entro il termine per la presentazione del ricorso, ed è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari decorsi 60 gg. dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella esattoriale o dell’ingiunzione di pagamento.
9. Nel caso in cui l’avviso di accertamento sia stato preceduto da un sollecito di pagamento o da avviso di pagamento bonario regolarmente notificati al contribuente, con esso si procederà anche alla irrogazione della sanzione per omesso/insufficiente versamento ed alla richiesta degli interessi di cui all’art. 30 del presente regolamento.
Art. 30 – Sanzioni ed interessi su
accertamento
1.
In caso di omesso o insufficiente versamento della tari,
si applica la sanzione del 30% del tributo dovuto. Nel caso di ritardato
pagamento fino al 90° giorno si applica, come previsto dal D.Lgs 158/'15, la
sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno di ritardo e la
sanzione fissa del 15% dal 15° giorno di ritardo al 90°.
6. Sulle somme dovute per inadempimento del contribuente,
si applicano gli interessi al saggio legale con maturazione giornaliera
3.1.Q Segnalazioni errori importi
L’occupazione, la variazione, la cessazione ed ogni altro evento che determini conseguenze sul tributo dovuto, deve essere oggetto di denuncia tari da presentare al Comune entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto l’evento che occorre denunciare. Nel caso di decesso del contribuente, gli eredi hanno l’obbligo di procedere alla voltura della posizione tributaria a loro nome. L’omessa o infedele dichiarazione TARI è soggetta a sanzione rispettivamente del 100% e del 50% del tributo dovuto, riducibili ad 1/3 in caso di versamento del tributo entro il termine di 60 gg dalla ricezione dell’atto da parte del contribuente.
In considerazione delle misure di distanziamento sociale legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, si invitano i contribuenti ad utilizzare i canali di comunicazione telefonici per le informazioni, la mail e il sito istituzionale dell’Ente per la presentazione delle istanze (variazioni o per chiedere rettifiche sugli avvisi TARI):
tributi@comune.manfredonia.fg.it
Telefono 0884519262, 0884519266
www.comune.manfredonia.fg.it
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 30/09/2020
Art. 26 - Dichiarazione tari
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata: a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione tari deve essere presentata, su modulistica predisposta dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
6. Essa ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui sopra. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve indicare i seguenti elementi: Utenze domestiche a) Generalità del soggetto denunciante; b) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; c) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; d) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; e) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC; b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; e) Indicazione analitica delle eventuali superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed allegazione della documentazione richiesta dall’art. 7 del presente regolamento; f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati; g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica (allegando copia di un documento di riconoscimento), o pec.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, sono tenuti ad invitare il contribuente a presentare la dichiarazione tari entro il termine previsto, fermo restando l’obbligo a carico del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.