Per le segnalazioni di disservizi e per prenotare il ritiro di materiale ingombrante per il Comune di Manfredonia e Villaggi Turistici potete contattare il numero verde dalle ore 8,30 alle 12,30 tutti i giorni escluso la domenica e i festivi.
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Dati in aggiornamento
Si riportano gli articoli del vigente regolamento TARI
Riduzioni per le utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;
b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 5%;
c) a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.
Riduzioni per le utenze non domestiche
1. Ai locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, si applica la tariffa, nella parte fissa e nella parte variabile, in misura ridotta del 30%.
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. Per i locali e le aree situati al di fuori della zona in cui è effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti, la tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza non inferiore a 1 km e non superiore a 3 km dal più vicino punto di raccolta, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica, e del 70% per le utenze poste ad una distanza superiore a 3 km. Sono esclusi dal calcolo i percorsi in proprietà private.
Limitatamente all'anno 2021 sono stabilite le seguenti agevolazioni TARI per le utenze non domestiche emergenza sanitaria covid-19:
Criteri
Al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, la Commissione Straordinaria con deliberazione n. 40 del 29/07/2021 ha determinato le riduzioni TARI sulla base dei seguenti criteri:
A) abbattimento del 100% della quota variabile per le categorie tariffarie, le cui attività sono state chiuse a seguito di provvedimenti governativi o regionali, con esclusione di quelle consentite dall’allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021. Nel dettaglio:
· Categoria Tariffaria 1 “musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”;
· Categoria Tariffaria 2 “cinematografi e teatri”;
· Categoria Tariffaria 4 “campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”;
· Categoria Tariffaria 13 “negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli”;
· Categoria Tariffaria 17 “attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista”;
· Categoria Tariffaria 22 “ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”;
· Categoria Tariffaria 24 “bar, caffè, pasticcerie”;
· Categoria Tariffaria 30 “discoteche, night club”.
L’abbattimento del 100% sulla quota variabile sarà applicato e conteggiato d’ufficio, secondo le categorie di appartenenza, così come presenti nella banca dati comunale, per il periodo di chiusura dell’attività e comunicato nell’avviso di pagamento anno 2021. Qualora non fosse riportato nell’avviso di pagamento l’abbattimento come sopra e/o qualora vi fossero discordanze significative sui giorni di chiusura riportati nell’avviso di pagamento, va trasmessa apposita istanza esclusivamente tramite piattaforma telematica raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Manfredonia entro e non oltre il 15 ottobre 2021 a pena di decadenza.
B) abbattimento percentuale dell’80%, del 50% e del 30% della quota variabile per le categorie tariffarie le cui attività, non sono state chiuse a seguito di provvedimenti governativi o regionali, ma hanno subito un calo di fatturato nell’esercizio delle stesse. Nel dettaglio:
· 80% per un calo di fatturato oltre il 51% tra l’anno 2019 e l’anno 2020;
· 50% per un calo di fatturato dal 31% al 50% tra l’anno 2019 e l’anno 2020;
· 30% per un calo di fatturato dall’11% al 30% tra l’anno 2019 e l’anno 2020.
L’abbattimento percentuale sulla quota variabile sarà portato in detrazione sull’ultima rata, previa presentazione di apposita istanza (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) esclusivamente tramite piattaforma telematica raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Manfredonia entro e non oltre il 15 ottobre 2021 a pena di decadenza.
L’istanza dovrà indicare la tipologia di attività svolta nonché i dati relativi al calo di fatturato come sopra descritto.
L'Amministrazione, in sede di controllo ed eventuale recupero delle somme non spettanti, si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
Dalle agevolazioni di cui sopra sono escluse le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico. Nel dettaglio:
- Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Cat. 10 Ospedali.
Modalità presentazione istanza
esclusivamente tramite piattaforma telematica raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Manfredonia al seguente indirizzo:
L’accesso per l’inserimento dell’istanza avviene solo tramite Spid.
Scadenza presentazione istanza: 15 ottobre 2021
L’istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica, ricorrendo alle prescrizioni di cui alla "scheda informativa" contenente le modalità di accesso al sistema ed ogni altra indicazione, pubblicata sul sito dell’Ente. La registrazione, la compilazione e l'invio on line dell’istanza devono essere completati entro le 23.59 di venerdì 15 ottobre 2021 La data di presentazione on line dell’istanza è certificata e comprovata dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non consente l’accesso alla procedura di richiesta della agevolazione e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della richiesta di agevolazione, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni si rinvia alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 40 del 29/07/2021.
Si riporta il testo dell'art. 27 commi 7, 8 e 9 e dell'art. 30 commi 1 e 7 del vigente regolamento tari:
Art. 27 – Riscossione della tari
7. A seguito dell’omesso o insufficiente versamento dell’importo richiesto dall’Ente alle prescritte scadenze con l’avviso di pagamento, il Comune provvede alla notifica di un avviso di accertamento con la liquidazione della tassa non versata, ai sensi dell’art. 1 commi da 792 a 804 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
8. L’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e deve essere notificato entro i termini decadenziali di cui all’art. 1 comma 161 e riportare tutti gli elementi di cui al comma 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Esso contiene l’intimazione ad adempiere entro il termine per la presentazione del ricorso, ed è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari decorsi 60 gg. dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella esattoriale o dell’ingiunzione di pagamento.
9. Nel caso in cui l’avviso di accertamento sia stato preceduto da un sollecito di pagamento o da avviso di pagamento bonario regolarmente notificati al contribuente, con esso si procederà anche alla irrogazione della sanzione per omesso/insufficiente versamento ed alla richiesta degli interessi di cui all’art. 30 del presente regolamento.
Art. 30 – Sanzioni ed interessi su
accertamento
1.
In caso di omesso o insufficiente versamento della tari,
si applica la sanzione del 30% del tributo dovuto. Nel caso di ritardato
pagamento fino al 90° giorno si applica, come previsto dal D.Lgs 158/'15, la
sanzione dell’1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno di ritardo e la
sanzione fissa del 15% dal 15° giorno di ritardo al 90°.
6. Sulle somme dovute per inadempimento del contribuente,
si applicano gli interessi al saggio legale con maturazione giornaliera
L’occupazione, la variazione, la cessazione ed ogni altro evento che determini conseguenze sul tributo dovuto, deve essere oggetto di denuncia tari da presentare al Comune entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto l’evento che occorre denunciare. Nel caso di decesso del contribuente, gli eredi hanno l’obbligo di procedere alla voltura della posizione tributaria a loro nome. L’omessa o infedele dichiarazione TARI è soggetta a sanzione rispettivamente del 100% e del 50% del tributo dovuto, riducibili ad 1/3 in caso di versamento del tributo entro il termine di 60 gg dalla ricezione dell’atto da parte del contribuente.
In considerazione delle misure di distanziamento sociale legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, si invitano i contribuenti ad utilizzare i canali di comunicazione telefonici per le informazioni, la mail e il sito istituzionale dell’Ente per la presentazione delle istanze (variazioni o per chiedere rettifiche sugli avvisi TARI):
tributi@comune.manfredonia.fg.it
Telefono 0884519212, 0884519266
www.comune.manfredonia.fg.it