ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
ARTICOLO 22 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO
1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 689/1910, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Su richiesta del contribuente, in relazione all’entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio secondo il successivo schema:
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Importo
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Numero massimo rate mensili
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Fino a 100,00 €
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Nessuna
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Da 100,00 a 500,00 €
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4
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Da 501,00 a 3.000,00 €
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12
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Da 3.001,00 a 6.000,00 €
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24
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Da 6.001,00 a 20.000,00 €
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36
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Oltre 20.000,00 €
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72
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4. Per importi superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell’importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro
il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di rate mensili, pari al 50% di quelle in origine, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
8. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
10. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi.
11. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività.
12. Il Funzionario responsabile del tributo ha la facoltà, in presenza di particolari situazioni che emergono dalle istanze presentate, di stabilire diverse modalità di determinazione del piano di rateizzazione.