Trasparenza Rifiuti Malcesine
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Malcesine

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Trasparenza Rifiuti Malcesine
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).
Tariffe e rapporti con gli utenti
Comune di Malcesine - Piazza Statuto, 1 - 37018 Malcesine (VR) - Ufficio Tributi
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
SER.I.T. s.r.l. – Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di AMIA Verona S.p.A. - Località Montean 9/a - 37010 Cavaion Veronese (VR)
Modulistica per l'invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile

Eventuali reclami possono essere presentati attraverso il modulo in allegato inviandolo per e-mail, a seconda della tipologia di reclamo, ai seguenti recapiti:

  • Ufficio ecologia - Comune di Malcesine Piazza Statuto n.1, 37018 Malcesine (VR) e-mail: info@comunemalcesine.it -  pec: protocollo@pec.comunemalcesine.it;
  • Ufficio tributi - Comune di Malcesine Piazza Statuto n.1, 37018 Malcesine (VR) e-mail: tributi@comunemalcesine.it -  pec: protocollo@pec.comunemalcesine.it;
  • SER.I.T. s.r.l. Località Montean n.9/a, 37010 Cavaion Veronese (VR) e-mail: info@serit.info -  pec: serit@pec.serit.info.


Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione

Raccolta frazione secca indifferenziata

La raccolta della frazione secca avviene mediante cassonetti stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate:

Dal 01/04 al 30/09                  n. 6/7 gg. a settimana

Dal 01/10 al 31/03                  n. 5/7 gg. a settimana


Raccolta frazione umida

La raccolta della frazione umida avviene mediante cassonetti stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate :

Dal 01/04 al 30/09                  n. 6/7 gg. a settimana

Dal 01/10 al 31/03                  n. 5/7 gg. a settimana

mediante il servizio del porta a porta per gli esercizi commerciali e artigianali e di altre utenze che ne faranno richiesta nei centri storici è svolta con le seguenti frequenze

Dal 01/04 al 30/09                  n. 6/7 gg. a settimana

Dal 01/10 al 31/03                  n. 3 gg. a settimana


Raccolta della carta

La raccolta della frazione umida avviene mediante cassonetti stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate :

Dal 01/04 al 30/09                  n. 6/7 gg. a settimana

Dal 01/10 al 31/03                  n. 5/7 gg. a settimana

mediante il servizio del porta a porta per gli esercizi commerciali e artigianali e di altre utenze che ne faranno richiesta nei centri storici è svolta con le seguenti frequenze

Dal 01/04 al 30/09                  n. 6/7 gg. a settimana

Dal 01/10 al 31/03                  n. 3 gg. a settimana


Presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene vi è inoltre n. 1 container per la raccolta del cartone selezionato.


Raccolta della plastica

La raccolta della plastica avviene mediante cassonetti stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate:

Dal 01/04 al 30/09                  n. 6/7 gg. a settimana

Dal 01/10 al 31/03                  n. 5/7 gg. a settimana

E mediante il servizio del porta a porta (solo bottiglie e lattine) per gli esercizi commerciali e artigianali e di altre utenze che ne faranno richiesta nei centri storici è svolta con le seguenti frequenze

Dal 01/04 al 30/09                  n. 3 gg. a settimana

Dal 01/10 al 31/03                  n. 2 gg. a settimana


Presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene inoltre vi è n. 1 container in cui viene conferita la plastica.


Raccolta del vetro

La raccolta della frazione umida avviene mediante cassonetti stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate :

Dal 01/04 al 30/09                  n. 6/7 gg. a settimana

Dal 01/10 al 31/03                  n. 5/7 gg. a settimana

mediante il servizio del porta a porta per gli esercizi commerciali e artigianali e di altre utenze che ne faranno richiesta nei centri storici è svolta con le seguenti frequenze

Dal 01/04 al 30/09                  n. 3 gg. a settimana

Dal 01/10 al 31/03                  n. 2 gg. a settimana


Presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene inoltre vi è 1 container in cui viene conferito il vetro.


Raccolta pile e medicinali

Il servizio di raccolta delle pile e dei medicinali avviene:

- mediante contenitori stradali posizionati in piazzole ecologiche distribuite sul territorio prevalentemente nei centri storici, la cui frequenza di raccolta è di due volte al mese.

- mediante contenitori cilindrici collocati presso esercizi commerciali e ricettivi con svuoto all’occorrenza.

Presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene  è possibile conferire medicinali e pile negli appositi contenitori.


Ingombranti

Per i rifiuti ingombranti è attivo una volta alla settimana  servizio porta a porta a pagamento su tutto il territorio comunale, previa prenotazione tramite compilazione dell'apposito modello da inviare all'Ufficio Ecologia del Comune di Malcesine.


Raccolta: legno, ferro, tv e monitor, frigoriferi, oli commestibili, altri oli, batterie al Pb, scarti vegetali, inerti

Questo comune tramite il consorzio di Bacino ha stipulato un apposito accordo per la raccolta e smaltimento con il RAEE.

Il servizio di raccolta viene esclusivamente svolto presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene ogni tipologia di rifiuto sopra elencata è conferita in appositi container o contenitori.


Centro di Raccolta Comunale di Località Navene

Presso il Centro di Raccolta Comunale in località Navene sono presenti contenitori per:

Carta, Plastica, Plastica dura, Vetro, Legno, Ferro, Inerti, Ingombranti, Frigoriferi, Tv-monitor-apparecchiature elettroniche, Batterie, Medicinali, Pile, Oli commestibili, Altri oli, Indumenti usati, Lampade neon.

Il Centro di Raccolta Comunale in località Navene ha i seguenti orari di apertura al pubblico e l'accesso è consentito previa presentazione della tessera personale GAIA richiedibile all'Ufficio Ecologia del Comune di Malcesine:


Orario invernale 16/10 – 31/03

GIORNO

MATTINO

POMERIGGIO

Lunedì

09:00

12:00

Martedì

09:00

12:00

Mercoledì

09:00

12:00

Giovedì

09:00

12:00

Venerdì

09:00

12:00

Sabato

09:00

12:00


Orario estivo 01/04 – 15/10

GIORNO

MATTINO

POMERIGGIO

Lunedì

08:00

12:00

Martedì

08:00

12:00

Mercoledì

08:00

12:00

Giovedì

08:00

12:00

Venerdì

08:00

12:00

Sabato

08:00

12:00



Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Il servizio di spazzamento viene svolto 3 volte alla settimana nel periodo invernale (01.11 - 31.03)  e tutti i giorni in stagione (01.04 -31.10).
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
ESEMPIO CALCOLO TARI UTENZE DOMESTICHE
Per un'utenza Domestica di 123mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 148,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,58296
Tariffa variabile: € 69,67
Quota fissa: € 0,58296 * 123 * (365/365) = € 71,70
Quota variabile: € 69,67 * (365/365) = € 69,67
Totale imposta: € 71,70 + € 69,67 = € 141,37
Totale: € 141,37 + 5 % = € 148,44
Totale arrotondato: € 148,00
ESEMPIO CALCOLO TARI UTENZE NON DOMESTICHE
Per un'utenza Non domestica di 337mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 1495,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,85112
Tariffa variabile: € 2,37297
Quota fissa: € 1,85112 * 337 * (365/365) = € 623,83
Quota variabile: € 2,37297 * 337 * (365/365) = € 799,69
Totale imposta: € 623,83 + € 799,69 = € 1.423,52
Totale: € 1.423,52 + 5 % = € 1.494,69
Totale arrotondato: € 1495,00

Regole di calcolo della tariffa

Per calcolare la TARI dovrai calcolare la quota fissa e la quota variabile, distinguendo se si tratta di un immobile ad uso domestico o non domestico.

Gli elementi utili per il calcolo TARI sono i seguenti:

1.   superficie calpestabile in metri quadri (pari all'80% della superficie catastale);

2.   periodo di riferimento;

3.   componenti nucleo familiare;

4.   quota fissa;

5.   quota variabile;

6.   quota provinciale 5% dell’imponibile.

Per utenze domestiche

Se l'intestatario dell'utenza è residente nell'immobile, quest'ultimo dato viene reperito negli archivi anagrafici del Comune e corrisponde al numero dei componenti il nucleo familiare. Il numero dei componenti è quello risultante al 01 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

 Se invece l'intestatario dell'utenza non risiede nell'immobile, il numero degli occupanti viene determinato, in rapporto alla superficie dei locali (pari all'80% della superficie catastale) , secondo la seguente tabella:

  • da mq 1 a mq 28: 1 componente 
  • da mq 29 a mq 56: 2 componenti 
  • da mq 57 a mq 84: 3 componenti 
  • da mq 85 a mq 112:  4 componenti
  • da mq 113 a mq 140: 5 componenti
  • da mq 141 e oltre: 6 o più componenti.

La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune di residenza in base al numero di persone che occupano l’immobile) secondo la formula METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.

La quota variabile della TARI è, invece, determinata dal Comune in base al numero di persone che occupano l’immobile.

Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile (vedi esempio).


Per utenze non domestiche

La quota fissa della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa fissa (determinata dal Comune in base alla relativa categoria di appartenenza) secondo la formula METRI QUADRATI X TARIFFA FISSA.

La quota variabile della TARI si ottiene moltiplicando la superficie in metri quadri dell’immobile per la relativa tariffa variabile (determinata dal Comune in base alla propria categoria di appartenenza) secondo la formula METRI QUADRATI X TARIFFA VARIABILE.

Le due quote vengono sommate e, al risultato ottenuto, viene applicato il tributo provinciale pari al 5% dell’imponibile (vedi esempio).



In allegato esempi di calcolo per le utenze domestiche e utenze non domestiche.


Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (dati 2018)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 6.408,51 t
Cluster: Comuni a forte vocazione turistica con alto livello di benessere, bassa densità abitativa e con localizzazione prevalente in zone montane o litoranee - € 78,9412384
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 73,13%
Fattori di contesto del comune: € 66,28291507
Economie e diseconomie di scala: € 0,23283
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 3
Impianti di trattamento meccanico biologico: 6
Discariche: 12
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 27,728 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 12,63%
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 55,25%
Rifiuti smaltiti in discarica: 14,78%
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel medesimo immobile che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in loco del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% sia nella quota fissa che nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, in cui l’utente dichiari sotto la propria responsabilità di smaltire per conto proprio e in modo continuativo i rifiuti organici. Per poter usufruire di tale riduzione i rifiuti organici non devono essere conferiti al servizio pubblico, ma devono essere smaltiti dal contribuente con mezzi propri, mediante l’installazione ed uso del composter o conferimento degli stessi in una concimaia o buca, situati nel terreno di proprietà immediatamente adiacente l’abitazione. La dichiarazione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra
citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Su richiesta degli interessati, è applicata una riduzione del tributo del 40% sia nella quota fissa che nella quota variabile, per i locali ad uso abitativo e relative pertinenze, purché non locate o concesse in comodato, di anziani ricoverati stabilmente presso istituti di cura o case di riposo (anche nel caso in cui le persone ricoverate risultino locatarie dell’immobile). La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizione di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione previsti dal vigente regolamento, altrimenti dalla data di presentazione della relativa richiesta.
4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.



UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che ottengano la certificazione ECOLABEL UE (Regolamento CE n. 66/2010) hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della quota variabile del tributo.
2. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la tariffa si applica in misura ridotta del 40%, sia nella parte fissa che in quella variabile ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
3. La predetta riduzione, relativa alle utenze non domestiche non stabilmente attive, si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o da altra autorizzazione rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.
4. La riduzione sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dalla data di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venire meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
Modelli F24 precompilati inviati insieme all’invito al pagamento.

Si può pagare con il modello F24, allegato all'avviso di pagamento, presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale senza aggravio di spese. 

E' fondamentale indicare nella causale di pagamento il codice fiscale del contribuente, la tipologia di tributo "TARI", il codice tributo 3944 e la rata ed anno di riferimento.

Per il pagamento dall’estero è ammesso il pagamento con bonifico utilizzando le seguenti coordinate:


Für Zahlungen aus dem Ausland/ For payments from abroad/ Pour les paiements de l'etranger:


COMUNE DI MALCESINE – TESORERIA COMUNALE - UNICREDIT BANCA –AGENZIA DI MALCESINE

IBAN: IT63M0200859550000003465335 - BIC/SWITFT: UNCRITM1M27



BEI DER ÜBERWEISUNG IST FOLGENDER ZAHLUNGSGRUND ANZUGEBEN:

• "Name und Vorname" des Steuerschuldners

• die Bezeichnung "TARI"

•  Kodex 3944 "TARI"

• 1° Rate oder 2° Rate oder Totalbetrag 


THE FOLLOWING REASON FOR PAYMENT MUST BE STATED ON THE BANK TRANSFER:

  • "Surname and first name" of the tax debtor
  • the designation "TARI"
  • Code 3944 "TARI"
  •  1° instalment or 2° instalment or total amount


Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
16/06/2024
50,00%
2° rata
16/12/2024
50,00%
Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.

Anno 2024

  • rata di acconto TARI 2024 gestita nella misura del 50% per le utenze domestiche e non domestiche, entro il 16 GIUGNO 2024 calcolata sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l’anno 2023 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 27.04.2023 (compreso il tributo provinciale);
  • rata di saldo TARI 2024 per il restante 50% del dovuto del tributo 2024 (consegnata ai contribuenti con plico separato in ottobre/novembre), calcolata sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l’anno 2024 con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. xx del XX (compreso il tributo provinciale) da versare entro il 16 DICEMBRE 2024.




Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo entro la data di scadenza specificata sull'avviso di pagamento, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. 

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di due punti.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Si allega tabella dei tassi di interesse legale aggiornata ad oggi.


TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE
Dal Al Saggio Norma
21/04/1942 15/12/1990 5,00% Art. 1284 cod.civ.
16/12/1990 31/12/1996 10,00% L. 353/90 e L.408/90
01/01/1997 31/12/1998 5,00% L. 662/96
01/01/1999 31/12/2000 2,50% Dm Tesoro 10/12/1998
01/01/2001 31/12/2001 3,50% Dm Tesoro 11/12/2000
01/01/2002 31/12/2003 3,00% Dm Economia 11/12/2001
01/01/2004 31/12/2007 2,50% Dm Economia 01/12/2003
01/01/2008 31/12/2009 3,00% Dm Economia 12/12/2007
01/01/2010 31/12/2010 1,00% Dm Economia 04/12/2009
01/01/2011 31/12/2011 1,50% Dm Economia 07/12/2010
01/01/2012 31/12/2013 2,50% Dm Economia 12/12/2011
01/01/2014 31/12/2014 1,00% Dm Economia 12/12/2013
01/01/2015 31/12/2015 0,50% Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016 31/12/2016 0,20% Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017 31/12/2017 0,10% Dm Economia 7/12/2016
01/01/2018 31/12/2018 0,30% Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019 31/12/2019 0,80% Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020 31/12/2020 0,05% Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021 31/12/2021 0,01% Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022 31/12/2022 1,25% Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023 31/12/2023 5,00% Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024 --- 2,50% Dm Economia 29/11/2023

Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.

La segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, possono essere presentate con le seguenti modalità:

  • tramite istanza o compilazione del modello in allegato per posta indirizzata al Comune di Malcesine - Ufficio tributi - Piazza Statuto, 1 - 37018 Malcesine (VR);
  • tramite e-mail o pec (con eventuale compilazione del modello in allegato)  ai seguenti indirizzi: tributi@comunemalcesine.it - protocollo@pec.comunemalcesine.it;
  • consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Malcesine (su appuntamento).


Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione
Coloro che volessero ricevere l'avviso di pagamento in formato elettronico sono invitati a darne comunicazione scritta alla mail: tributi@comunemalcesine.it.
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Numero verde di Ser.I.T. (n. 800125850)
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Malcesine è collocato all'interno dello Schema regolatore I

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

ARTICOLO 35 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI


1. Qualora il debitore versi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà può chiedere al Funzionario Responsabile del tributo una dilazione dell’avviso di accertamento esecutivo fino ad un massimo di 36 rate mensili. L’istanza dovrà essere supportata da elementi descrittivi che motivino la situazione debitoria e potrà essere richiesta la presentazione di ulteriori elementi oggettivamente valutabili (ISEE o dichiarazione dei redditi) per le rate di un certo importo. La rateazione è concessa per somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi ed accessori, secondo scaglioni differenti in base all’importo complessivo:
  • fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
  • da € 100,01 a € 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
  • da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili
  • oltre € 6.000,01 fino a 36 rate mensili.

2. L’istanza deve essere presentata prima che siano iniziate azioni esecutive o che la posizione iscritta a ruolo sia stata trasmessa all’agente di riscossione.

3. Le rate del piano di rientro dovranno avere scadenza nell'ultimo giorno di ogni mese. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, è prevista la decadenza automatica dal beneficio della rateazione. Il debito residuo non può più essere rateizzato e quanto dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. Il beneficio della dilazione di pagamento non può mai essere concesso quando si tratti di contribuente che, essendo stato precedentemente ammasso ad altro pagamento dilazionato, sia decaduto dal beneficio della dilazione per inadempimento rateale.

5. In caso venga richiesta la dilazione di somme superiori ad €. 6.000,00 (seimila), la rateazione viene concessa previa presentazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria, rilasciata per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro un termine di 10 o 20 giorni al massimo dalla decadenza della rateizzazione, su semplice richiesta del Comune.

6. La presente normativa, per quanto concerne la rateazione degli accertamenti tributari, si applica solamente agli atti esecutivi.
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.
ARTICOLO 29 - DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo di cui all’art. 3 devono dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio, ai sensi degli art. 6 e 10 del TQRIF , di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La dichiarazione sia originaria che di variazione di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Recapito postale e di posta elettronica del contribuente;
c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
e. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza/domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica quale legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione;
c. Recapito postale, di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del contribuente;
d. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
f. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
g. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di postale per l’invio dell’eventuale conguaglio;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d’identità, posta elettronica o PEC.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione nei termini stabiliti al precedente comma, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attributo e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
6. Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco) e l’indirizzo PEC risultante nei pubblici registri.
7. Nel caso di decesso del contribuente intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tributo hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della tassa.
8. Gli uffici comunali, in occasione di dichiarazione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione TARI entro il termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia verbale di riconsegna dell’immobile, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete ecc..).
10. La dichiarazione di cessazione corrispondente alla richiesta di cessazione produce i propri effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
11. La dichiarazione di variazione corrispondente alla richiesta di variazione del servizio, che comporta una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente, produce i propri effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma precedente, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, la richiesta di variazione che comporta un incremento dell’importo da addebitare all’utente produce i propri effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva , ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
12. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’art. 238, comma 10 del D.Lgs. 152/2006 (utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti) decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.