Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato, degli interessi legali e delle spese di notifica.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.