ART. 18 REGOLAMENTO TARI - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
4 bis. Il Comune di Lucera riconosce il
bonus sociale rifiuti previsto dall’art. 57-bis del DL 124/’19 convertito in
Legge 157/’19. L’ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la
copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell’agevolazione trovano la
loro disciplina nel DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 e nella Deliberazione ARERA
n.133/2025/R/Rif. del 1° aprile 2025, confermata dalla Delibera
n.176/2025/R/Rif. del 15 aprile 2025, nonché nella Deliberazione
n.355/2025/R/rif del 29 luglio 2025, e relativo allegato A (TUBR), modificato
dalla Deliberazione n. 123/2026/R/rif del 14 aprile 2026.
Il bonus sociale rifiuti è pari al 25% della tari dovuta, al lordo delle componenti perequative ed al netto della TEFA, e si applica ad un'unica fornitura di servizio (un’unica abitazione e
relative pertinenze tari) di utenti domestici in condizione di disagio
economico, cioè con ISEE non superiore ad € 9.530,00 (dal 2026 € 9.796,00) o € 20.000,00 nel caso di
nuclei familiari con almeno 4 figli.
Il bonus sociale tari viene automaticamente riconosciuto dal Comune agli aventi diritto a partire dalla bollettazione tari 2026, e gli utenti
domestici che ritengono di rientrare nell’agevolazione tari NON debbono
presentare alcuna istanza al Comune ma devono essere in possesso OGNI ANNO di un ISEE che rientri negli importi di cui sopra.
Il costo delle riduzioni sul tributo derivanti dall’applicazione del bonus
sociale tari è finanziato dalla componente perequativa UR3,a istituita da Arera ed attualmente fissata
con delibera 133 del 01/04/25 in € 6,00 ad utenza, che viene posta a carico di
tutti gli utenti tari domestici e non domestici a partire dalla bollettazione di saldo tari 2025.
Il testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR), sotto allegato, disciplina i criteri, le modalità di quantificazione ed erogazione del bonus da parte degli Enti erogatori (Comuni).