APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA:
La tariffa è
composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti,
e da una quota variabile, rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio, compresi i costi di
smaltimento.
La tariffa è articolata
nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
L’insieme dei
costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche
e non domestiche secondo criteri
razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono
essere determinati anche in base ai
coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Più nel dettaglio:
1) Utenze
domestiche: la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata
applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono
pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, in modo da
privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
La quota
variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1,
del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999,
n. 158.
I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa
sono determinati nella delibera tariffaria.
2) Utenze non
domestiche: la quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è
determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di
superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto
4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158.
La quota
variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando
alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di
potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1,
del decreto del
Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della
tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente
all’adozione della delibera tariffaria.
RIDUZIONI
PREVISTE:
La tariffa si
applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
non superiore a 183
giorni nell’anno
solare: riduzione del 30%;
b) abitazioni
occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero:
riduzione del
30%;
c) fabbricati
rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
d) per le utenze
domestiche relative ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti
nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,
a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, il tributo TARI è
applicato per ciascuna annualità in misura ridotta di due terzi;
e) alle utenze
non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui
costituiti da sostanze naturali non pericolose nell’ambito delle attività
agricole e vivaistiche è applicata una riduzione ella
tariffa dovuta
per la gestione dei rifiuti urbani pari al 10%;
f) alle utenze
domestiche che effettuano compostaggio aerobico per i propri rifiuti organici
da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione ella tariffa
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani pari al 10%;