Accertamento
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando avviso
di accertamento d’ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata
A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme
dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da
versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in
caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di
riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, nei casi di momentanea e comprovata difficoltà
economica supportata da idonea documentazione, non oltre il termine di versamento, una
rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 35, salvo diversa
valutazione del Funzionario Responsabile. L’utente decade dalla rateazione nel caso di
ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di massimo due rate consecutive.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità
successive all'intervenuta definitività.
Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si
applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni dal termine di cui al comma 6 dell’art. 34, la
sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma
1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è
ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo
degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31,
comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui
al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un
terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza
del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. In caso di mancata o incompleta comunicazione di dati relativi a dichiarazioni per la
fruizione di riduzioni o esclusioni tariffarie, il contribuente può regolarizzare la propria
posizione presentando anche tardivamente la comunicazione, purché la violazione che si
intende sanare non sia già stata formalmente contestata, non siano iniziati accessi,
ispezioni o verifiche, né iniziate attività amministrative di accertamento di cui l’autore
abbia avuto formale conoscenza. Si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
200, solo per il primo anno di irregolarità sanata.
Non si dà comunque luogo a restituzioni di tributi già pagati a fronte della tardiva
presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione.
Riscossione
1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle
dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento
che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo
provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella delibera
annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale, consentendo comunque il pagamento in un’unica soluzione entro la
scadenza della prima rata.
2. Eventuali conguagli di anni precedenti, o dell’anno in corso, possono essere riscossi
anche in unica soluzione.
3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro
superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49
centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso
d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso successivo, anche mediante
conguaglio compensativo.
5. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato dai contribuenti al Comune
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e
comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di
pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di
accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare
in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e
contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per
omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si
procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
E’ applicabile la rateizzazione di cui al terzo comma dell’art. 32.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere all'invio di appositi
solleciti prima dell’emissione degli avvisi di accertamento.
Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente
tasso legale aumentato di 2 (due) punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno
in cui sono divenuti esigibili.
Somme di modesto ammontare
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi
qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non
superi, per ciascun credito, l’importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.
Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli
obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via
ordinaria e al rimborso per somme, comprensive del tributo provinciale di cui all'articolo
22, inferiori a 12 euro per anno d’imposta.