Art. 10
Tariffe per particolari condizioni di uso – Riduzioni
1. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nei precedenti artt. 4 e 7 (ad esclusione delle
aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde), sono computate
nel limite del 50%.
2. La tariffa unitaria è ridotta, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20/02/2003
come segue:
a) per le abitazioni con unico occupante: riduzione del 50% (tariffa al 50%);
b) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e
discontinuo, per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni, a
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione
indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente
di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 40% (tariffa al
60%);
c) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai
competenti organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che nel corso dell’anno
vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni:
riduzione del 40% (tariffa al 60%);
d) nei confronti dell’utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera
b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio
nazionale: riduzione del 40% (tariffa al 60%);
e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali:
riduzione del 30% (tariffa al 70%).
Le riduzioni di cui ai punti sopra non sono fra loro cumulabili sulla stessa unità
immobiliare. Diconseguenza viene applicata la riduzione più favorevole al contribuente.
3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati
contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall’anno
successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle
condizioni per l’attribuzione dell’agevolazione; in difetto si provvede al recupero deltributo
a decorrere dall’anno successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla
riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l’omessa denuncia di
variazione.
4. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non
domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa
dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto
che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non
domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e
che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota
variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve
essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla
gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal
gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto
dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini
di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare
entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta,
la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In
mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la
quota variabile è dovuta.
6 La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di
ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di
ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con
effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione
deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.
Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere
riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani
ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla
comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza
di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente
autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di
nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al
momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall’anno
successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
7. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini
di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la
gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo
autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale
circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore
del servizio.