Il tributo è dovuto:
- da chiunque possieda, occupi o detenga (a qualsiasi titolo) locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo;
- con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
- solo dal proprietario in caso di utilizzo temporaneo (non superiore a 6 mesi).
A tal fine l’interessato deve presentare denuncia, attraverso lo sportello telematico Linkmate oppure utilizzando modello predisposto dall'ente disponibile al punto 3.1.q, entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento.
Indipendentemente da dichiarazioni e/o istanze presentate ad altri uffici comunali per altri fini, resta comunque fermo l’obbligo di presentazione della denuncia di occupazione, variazione o cessazione della tassa rifiuti entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo all’evento.
Tariffe utenze domestiche
La tariffa delle utenze domestiche è composta da:
- una parte fissa che va moltiplicata per la superficie dell'immobile;
- una parte variabile determinata in relazione al numero di occupanti.
Il numero di occupanti per i contribuenti residenti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe Comunale alla data del 31/03/2024. Le variazioni del numero di componenti che avvengono durante l'anno dopo la data del 31 marzo avranno efficacia a partire dall'anno successivo. L'importo totale annuo da versare si calcola moltiplicando la tariffe relativa alla quota fissa per i metri quadri dell'abitazione. Al prodotto così ottenuto va sommato l'importo della corrispondente quota variabile.
Tariffe utenze non domestiche
Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (uffici, negozi, magazzini, industrie, ristoranti, alberghi, ecc...).
La tariffa TARI è composta:
- da una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe unitarie relative alla quota fissa differenziate per tipologia di attività svolta;
- da una parte variabile, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe unitarie relativa alla quota variabile differenziate per tipologia di attività svolta.
Per entrambe le tipologie di utenze dovranno inoltre essere aggiunte:
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) pari al 5% del tributo;
- la componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
Le componenti, istituite sul prelievo per la tassa rifiuti a decorrere dal 01/01/2024 in seguito alle disposizioni della delibera ARERA n. 386/2023/R/rif. hanno natura perequativa.
Potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.