Il
Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del
pagamento delle somme risultanti da avvisi
di accertamento (NON avvisi bonari) fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero
la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente,
la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili.
La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi
al tasso legale, vigente alla data di
presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di
sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli
avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla
sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di
decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà,
alla richiesta di rateizzazione dovrà essere
allegata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre
dell’anno precedente, relativo
ai conti correnti
bancari, postali o di deposito.
In caso di mancato
pagamento di una rata:
a.
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b. l'intero importo ancora
dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica
soluzione;
c.
l'importo non può più essere rateizzato;
d.
le sanzioni sono applicate per intero.