Per le riduzioni e agevolazioni applicate il riferimento è ai seguenti articoli del Regolamento TARI:
Art. 22 – Riduzioni
Art. 23 - Riduzioni per il riciclo
Art. 24 - Agevolazione per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero
Art. 25 - Agevolazioni per comportamenti virtuosi
Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 28 – Esenzioni
BONUS TARI
Con Deliberazione 29 luglio 2025, 355/2025/R/RIF, ARERA ha fornito le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO.
Il bonus, che arriverà nel 2026, sarà pari al 25% della Tari dovuta dal cittadino e sarà riconosciuto automaticamente (senza che l’utente ne debba fare esplicita richiesta) a tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a 9.530 euro, o sotto i 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico.
INVIO ISTANZE/DICHIARAZIONI IN VIA TELEMATICA
L'art. 38 del DPR 445/2000 e ssmmii stabilisce che “tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax o in via telematica”.
Si evidenzia che per quanto riguarda la trasmissione di istanze/dichiarazioni in via telematica direttamente al Comune questa deve avvenire a mezzo pec, all'indirizzo dell'Ente.
Non è consentito inviare istanze o documenti formali sulle caselle di posta elettronica ordinaria, che hanno solo una finalità di canale informativo.
Si ricorda inoltre che i documenti inviati via pec per essere considerati validi devono rispettare le prescrizioni del Manuale di gestione del protocollo e dei documenti amministrativi - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19 gennaio 2017 - nonché essere conformi a quanto previsto dall'art. 65 del CAD (D.Lgs 82/2005) ovverosia essere sottoscritti digitalmente o in alternativa accompagnati da copia di un documento di identità in corso di validità.
E' consigliato comunque l'invio dei documenti in formato PDF/A con sottoscrizione elettronica qualificata.
Le istanze/dichiarazioni non conformi alle disposizioni di cui al Manuale di gestione del Protocollo e dei documenti amministrativi o a all'art. 65 del D.Lgs 82/2005 non saranno considerate valide e non produrranno alcun effetto. Verrà data comunque motivata comunicazione della non conformità dell'istanza.