Art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (approvato con atto di C.C. n. 21 del 28.04.2023)
Dilazioni di pagamento e rateazioni anche dei
versamenti ordinari
1. È riconosciuta la possibilità
di rateizzare, sino ad un massimo di 2 rate mensili costanti con applicazione
degli interessi nella misura del vigente tasso legale, ciascuna delle rate di
cui all’art. 28, comma 1.
2. Possono richiedere la
rateizzazione delle singole rate di cui all’art. 28 i contribuenti:
a) che dichiarino mediante autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari
del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o
gas e/o per il settore idrico;
b) che versino in situazioni si trovino in condizioni
economiche disagiate;
c) qualora l’importo addebitato superi del 30%
il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due
(2) anni.
3. L’istanza di cui al comma 2
deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata
nell’avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione, completa
dell’eventuale documentazione di cui al medesimo comma. In ordine alla
sussistenza delle condizioni economiche disagiate, i contribuenti dovranno
dichiarare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
i.
Isee fino ad € 8.000,00;
ii.
Perdita di lavoro ultimi 12
mesi precedenti l’istanza;
iii.
Riduzione orario di lavoro;
4. I criteri ed i requisiti per
la concessione dell’ulteriore rateazione sono i seguenti:
a) per le
utenze domestiche, la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di
pagamento di importo non inferiore ad € 400,00 con rate mensili costanti non
inferiori ad € 100,00 cadauna, fino ad esaurimento del tributo dovuto;
b) per le
utenze non domestiche la rateazione è concessa a fronte di singoli avvisi di
pagamento di importo non inferiore ad € 600,00 con rate mensili costanti non inferiori
ad € 150,00.
c) La prima rata deve essere versata entro l’ultimo
giorno del mese successivo alla richiesta.
5. In caso di mancato versamento della prima rata nei termini, ovvero in
caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive:
a)
il contribuente decade
automaticamente dal beneficio della rateazione;
b)
l’importo non può più essere
rateizzato;
c)
l’intero importo ancora dovuto
è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione.
Art. 31
Interessi
1. In caso di dilazione,
rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella
misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.