In caso di mancato versamento di
una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede
a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento,
un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per
effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica.
Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per
omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione
pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato, degli
interessi legali e delle spese di notifica.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione,
si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
In caso di infedele dichiarazione,
si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele
risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. Le
sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine
per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Sulle somme
dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli
interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili.
Nell'attività
di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per
ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro
12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.