Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
Chi dimentica di pagare la Tari e se ne accorge dopo qualche mese può avvalersi del ravvedimento operoso che consente di ottenere una riduzione delle sanzioni adempiendo in ritardo purché, nel frattempo, non sia già intervenuto un accertamento.
Il Comune di Grotte ha adottato un regolamento specifico per il ravvedimento operoso rendendo possibile il frazionamento dell'importo dovuto e la contestuale regolarizzazione con la sanzione ridotta.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo TARI risultante dalla dichiarazione e dagli avvisi di pagamento si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; al contribuente è notificato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un avviso di accertamento esecutivo, dando il termine di 60 giorni per pagare l'importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine ultimo per il pagamento, il Comune provvede ad attivare le procedure esecutive e cautelari previste dalla legge applicando sull'importo dovuto la sanzione pari al 30% dell'importo, oltre agli interessi di mora, gli oneri di riscossione e le spese di notifica.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 Euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al vigente Regolamento Comunale TARI entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro;
Le sanzioni previste ai comma 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.