Nei casi in cui dalle verifiche condotte, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica, a mezzo raccomandata A.R., atto giudiziario con avviso di ricevimento, a mezzo PEC o notifica diretta con messo notificatore, di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792, art. 1 della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di notifica, entro, a pena di decadenza, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Sanzioni ed interessi
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In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
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In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
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In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 24, comma 3, lett. a) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
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Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
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Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
E’ possibile richiedere la rateizzazione della TARI solamente dopo l’emissione di avviso di accertamento per tardivo pagamento o omessa/infedele/tardiva denuncia e contestuale irrogazioni delle sanzioni (anche per più annualità), a condizione che non sia ancora stata avviata la riscossione coattiva.
Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una temporanea carenza di liquidità finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa per crisi economiche settoriali o locali, in calamità naturali riconoscibili, lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa, la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta o non iscritta a ruolo, eventi imprevedibili e straordinari provocati da forza maggiore. L’istanza di rateazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, prima che siano iniziate le azioni esecutive e a condizione che non vi siano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice al Funzionario Responsabile dell’entrata o al soggetto affidatario della riscossione forzata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di tutta la documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore. La domanda potrà indicare il numero di rate richieste nei limiti di cui al successivo art. 17. La rateizzazione non può essere richiesta per importi complessivi inferiori a euro 100,00 (cento). Il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 72 rate mensili secondo il seguente prospetto:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili.
La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all’articolo 10, nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.