ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Esclusione dal tributo
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
c) balconi e terrazze scoperti.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all’esercizio dell’attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all’attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell’attività sportiva.
4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino inabitabili e contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
b) fabbricati danneggiati inagibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Rifiuti speciali
1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali.
4. Nel calcolo delle superfici non si tiene conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
5. Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale che continuano pertanto ad essere tassabili ai fini Tari.
6. La riduzione viene accordata a richiesta di parte, da presentare entro il 20 febbraio dell’anno successivo a pena di decadenza, ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
7. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.
In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.
Esenzione dal tributo
1. Sono esentati dal pagamento del tributo
a) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
c) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
d) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l’area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
2. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti.
Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico–organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal primo mese solare successivo a quello della domanda.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell’ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo.
2. Sino all’intervenuta determinazione dell’effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:
a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l’avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all’applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell’attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo.
b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all’interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti urbani, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 60% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50% della produzione ponderale complessiva.
La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.
Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell’avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
3. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.
4. Il titolare dell’attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell’agevolazione:
- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- periodo dell’anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.
5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all’agevolazione.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
7. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l’agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l’applicabilità del tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all’agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.
8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
- autocertificazione attestante l’avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a riciclo del rifiuto urbano tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Obblighi di comunicazione per l’uscita
e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta
1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 19 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con
effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, o sul portale del concessionario del tributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;
6. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
Riduzione per compostaggio domestico
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.
Mancato o irregolare svolgimento del servizio
1. Previa formale e motivata diffida dell’utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.
Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell’ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l’avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all’utente del servizio.
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l’applicazione di riduzioni tariffarie in caso l’interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l’emergenza deve essere riconosciuta dall’autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.