Come da Regolamento Generale delle Entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 11/07/2023, l'art. 37 denominato "Dilazioni di pagamento" prevede che:
1. Per i debiti di natura tributaria derivanti da avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi del presente regolamento o ingiunzioni di pagamento, fatta salva l’applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, su specifica domanda presentata dal contribuente che versi in comprovate e motivate difficoltà, anche temporanee, di ordine economico, possono essere concesse dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
2. La domanda di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale e comunque prima dell’avvio della procedura esecutiva, e dovrà contenere:
a) l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
b) l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito;
d) idonei documenti che comprovino lo stato di difficoltà economica.
3. Alla domanda dovrà essere altresì allegata documentazione idonea a comprovare lo stato di difficoltà economica. Il debitore versa in stato di temporanea difficoltà economica quando si trovi in una delle seguenti circostanze:
a) risulta beneficiario del bonus sociale per il disagio economico previsto per i settori elettrico, gas o idrico come dichiarato con autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000;
b) versi in condizioni economiche disagiate comprovate dal fatto di essere assistiti dal Servizio alla persona (servizi sociali) del Comune;
c) si trovi in difficili condizioni finanziarie documentate e comprovate da dichiarazione asseverata del proprio commercialista.
4. Nel caso di debiti dovuti a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento, la domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell’avvio delle procedure esecutive.
5. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall’entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente suddivisione:
a) da 100,01 € a 500,00 € fino tre rate mensili;
b) da 500,01 € a 1.000,00 fino a sei rate mensili;
c) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00 fino a dodici mensili;
d) da euro 2000,01 a euro 4.000,00 fino a diciotto rate mensili;
e) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
f) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00 fino a trentasei rate mensili previo versamento di un importo pari al 20% dell’importo complessivo da versare contestualmente alla richiesta di rateizzazione;
g) oltre euro 10.000,01 fino a 36 rate mensili previo versamento di un importo pari al 20% dell’importo complessivo da versare contestualmente alla richiesta della rateizzazione e previa presentazione di polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o da primaria compagnia assicurativa a garanzia del versamento delle rate.
6. Non è ammessa nessuna rateizzazione per importi pari o inferiori a € 100,00.
7. La rateizzazione è concessa a condizione che non esistano morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni di pagamento concesse in precedenza al medesimo soggetto.
8. È ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata: in tal caso, il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento ai singoli importi dovuti con i singoli provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.
9. Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.
10. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati, salvo in caso di comprovato peggioramento della situazione economica o in presenza di eventi temporanei, non imputabili al debitore, che impediscano il ricorso alle sue liquidità. La proroga può in entrambi i casi essere concessa, se non sia intervenuta decadenza, per una sola volta, per un ulteriore periodo e comunque fino ad un massimo di 12 rate mensili.
11. La rateizzazione avviene secondo un piano di ammortamento a rate costanti mensili. In caso di mancato pagamento di 2 (due) rate alle previste scadenze, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione, con maggiorazione delle spese di riscossione.
12. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Funzionario Responsabile della singola entrata.
13. Nel corso dell’istruttoria, il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata, può procedere a chiedere al contribuente ulteriore documentazione integrativa, da presentarsi perentoriamente entro il termine che sarà indicato nell’atto di richiesta, che non potrà essere comunque inferiore a venti giorni.
14. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito.
15. Successivamente all’istruttoria della pratica, è competenza del Funzionario Responsabile dell’entrata adottare il provvedimento di concessione, ovvero il diniego sulla base della istruttoria compiuta, da notificarsi all'interessato.
16. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi dovuti nella misura di cui all’art. 17 del presente Regolamento.
17. La dilazione concessa dovrà rispettare le regole stabilite dalla legge, relativamente decadenza della riscossione, onde evitare di compromettere la legittimità della pretesa creditoria.