3.1.A Gestori del servizio
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.B Recapiti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Raccolta e trasporto rifiuti
3.1.C Modulistica reclami
In allegato alla presente pagina sono inseriti i differenti modelli di reclamo che i cittadini possono utilizzare nel merito del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani
3.1.D Calendario e orari raccolta

Calendario della Raccolta Rifiuti Urbani

Apertura del Centro di Raccolta Municipale per le Utenze Domestiche

Apertura del Centro di Raccolta Municipale per le Utenze Non Domestiche
Lunedì:
frazione ORGANICA
nei mesi estivi, da Giugno a Settembre, la raccolta si effettua il LUNEDI' e GIOVEDI'
Mercoledì:
VETRO
a settimane alterne, PLASTICA o CARTA/CARTONE
Giovedì:
frazione del SECCO INDIFFERENZIATO
Per maggiori informazioni si prega di consultare il calendario della raccolta 2023 e il documento con gli orari di apertura del CRM (Centro di Raccolta Municipalizzata) / Piazzola Ecologica
3.1.E Campagne straordinarie
3.1.F Istruzioni per un corretto conferimento
Per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio, è disponibile il numero verde gratuito dedicato raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa, che da rete mobile: 800.595.004
Il servizio è attivo per le sole segnalazioni di pericolo inerenti al solo servizio di raccolta rifiuti.
Rifiuti ingombranti
I rifiuti ingombranti sono per loro natura tutte quelle tipologie di rifiuto indifferenziato che non possono essere conferiti nelle strutture o cassonetti stradali in quanto la loro volumetria non lo permette.
I rifiuti ingombranti possono essere conferiti secondo due modalità:
- Centro di raccolta comunale: secondo i giorni e gli orari previsti dal calendario
- Ritiro a domicilio: previa prenotazione al numero verde 800.098.450 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 o compilando il modulo scaricabile dal sito internet della società www.gecoservizi.eu. I rifiuti devono essere esposti a bordo strada senza creare ostruzioni alla viabilità.
3.1.G Carta della qualità del servizio
3.1.H Percentuale di differenziata
3.1.I Calendario e orari pulizia strade
Il servizio di spazzamento strade comprende:
- Spazzamento stradale meccanizzato
- Spazzamento manuale
Si ricorda che in occasione della pulizia stradale le vie e le piazze devono essere lasciate libere dalle auto in sosta.
3.1.J Regole per il calcolo della tariffa

Calcolo Utenza Domestica 3 Componenti

Calcolo Utenza Non Domestica - Agenzie - Uffici
Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
A norma del comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall'organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.
La suddivisione tra parte variabile e parte fissa dipende dalla natura dei costi.
In particolare: i costi variabili sono costituiti da:
1. Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT);
2. Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS);
3. Costi raccolta differenziata per materiale (CRD);
4. Costi di trattamento e riciclo (CTR).
I costi fissi sono costituiti da:
1. Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
2. Costi generali di gestione (CGG);
3. Costi comuni diversi (CCD);
4. Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL).
In conformità a tale piano finanziario e secondo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, le singole misure tariffarie vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto "metodo normalizzato" per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, che hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.
Tali regole hanno l'intento di determinare la tariffa con riferimento ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta.
Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri ed il numero degli occupanti l'immobile.
Le utenze non domestiche vengono ripartite in 30 gruppi, a cui vengono quindi associate 30 tariffe differenziate.
Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi, caratterizzati da uno a sei abitanti (o più). Il primo passaggio consiste nel suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche. In assenza di rilevazioni puntuali, si è ritenuto di procedere ad una determinazione per differenza - come stabilito dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) (dato reale) e sulla produzione potenziale prodotta dalle utenze non domestiche, con riferimento alla base imponibile.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determina a sua volta precisi coefficienti di produzione potenziale di rifiuto per mq a seconda dell'attività svolta.
In base a ciò è quindi possibile ottenere il quantitativo potenziale di rifiuto prodotto in un anno dalle utenze non domestiche.
Per differenza si ottiene quanto imputato carico delle utenze domestiche.
Stabilite questa macro divisione, si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: facendo riferimento ai parametri messi a disposizione dal Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, si definiscono le tariffe a seconda del "peso" che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo.
Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.
Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.
Per definire quanto un utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall'utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).
Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall'utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imputata al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.
Imposte applicabili Ai sensi dell'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per cento, come stabilita, per l'anno 2022, dalla Provincia di Bergamo di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992.
Variabili per la determinazione delle tariffe
Generali
Impianti Regionali
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale
Estratto dal Nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in vigore dal 01/01/2023
Art. 19– Riduzioni tariffarie utenze domestiche per particolari condizioni d’uso
- abitazioni occupate da 1 componente ultrasessantacinquenne: riduzione del 20 %
Art. 20 – Ulteriori riduzioni ed agevolazioni per utenze domestiche
- abitazioni occupate da 2 componenti entrambi ultrasessantacinquenni: riduzione del 20 %
- abitazioni occupate da nuclei familiari aventi uno o più disabili con invalidità totale dichiarata al 100%: riduzione del 30 %
Le agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Nel caso di utenze domestiche con caratteristiche che diano diritto a più di un’agevolazione di cui al comma 1, si applica l’agevolazione più favorevole al contribuente. In nessun caso le agevolazioni sono cumulabili.
Nel caso di concomitanza di riduzioni di cui all’art. 19, comma 1, e agevolazioni di cui al presente articolo, si applica solo la riduzione dell’art. 19, comma 1, citato.
3.1.L Atti approvazione tariffa
3.1.M Regolamento TARI
3.1.N Modalità di pagamento ammesse
Modello Semplificato F24
Modalità di pagamento ammesse
- presso sportelli bancari o postali senza commissioni di versamento
- on-line per i titolari di c/c abilitati al servizio di home banking
3.1.O Scadenze per il pagamento

Rata
Entro il
%
1° rata
2° rata
3.1.P Informazioni per omesso pagamento
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Il tasso di interesse è quello legale.
3.1.Q Segnalazioni errori importi
Qualora si riscontrino delle anomalie nell'avviso di pagamento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Ghisalba per la verifica dei dati ed eventualmente chiedere provvedimento di autotutela.
Si allega il modello di richiesta di rettifica degli importi addebitati e modello di richiesta informazioni.
3.1.R Documenti di riscossione online
3.1.S Comunicazioni ARERA
- 19/05/2023 - Emergenza Emilia-Romagna: provvedimento urgente dell’Autorità per la sospensione del pagamento delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti
- 21/01/2022 - Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese
- 14/01/2022 - Approvato il nuovo Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 16/11/2021 - Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025
- 02/11/2021 - Al via le consultazioni sul Quadro Strategico ARERA 2022-2025. Tutela ed empowerment del consumatore, transizione energetica giusta e digitalizzazione nel futuro della regolazione. Il 22 e 24 novembre audizioni annuali con gli stakeholder
- 04/08/2021 - TARI e rifiuti: al via il MTR-2, la regolazione delle tariffe arriva agli impianti di trattamento
- 09/07/2021 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 14/12/2020 - ANAC e ARERA firmano protocollo di intesa
- 04/12/2020 - Rifiuti: una nuova sezione informativa nell’Atlante per il consumatore
- 31/07/2020 - DL Semplificazioni: le proposte di modifica di Arera
- 24/07/2020 - Pubblicate le memorie delle audizioni ARERA, 50 i soggetti intervenuti
- 21/07/2020 - ARERA: i numeri dei servizi pubblici
- 17/07/2020 - ARERA: lunedì la pubblicazione della Relazione Annuale con i dati 2019 di elettricità, gas, acqua, rifiuti
- 14/07/2020 - Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19
- 10/07/2020 - Audizioni annuali ARERA via web il 22 e 23 luglio. Tema per il 2020: “i Servizi pubblici e l’emergenza coronavirus”
3.1.T Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
Per le segnalazioni di situazioni di pericolo inerenti al servizio, è disponibile il numero verde gratuito dedicato raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa, che da rete mobile: 800.595.004
Il servizio è attivo per le sole segnalazioni di pericolo inerenti al solo servizio di raccolta rifiuti.
3.1.U Posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori
3.1.V Standard generali di qualità
3.1.W Tariffa media
3.1.X Rateizzazione degli Importi
3.1.Y Richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio
Tratto dal Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in vigore dal 01/01/2023
TITOLO V - DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 24 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione dell’immobile.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di possesso, detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo. Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la modifica. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di presentare la dichiarazione di cui al presente articolo entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale la circostanza da dichiarare si è verificata.
4. La denuncia deve essere presentata:
a. per le utenze domestiche:
i. nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
ii. nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
b. per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
5. La denuncia deve essere presentata al Servizio tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio tributi competente. All’atto della presentazione della denuncia è rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
6. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, salvo che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
a. per le utenze domestiche:
i. i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
ii. il codice fiscale;
iii. il numero degli occupanti l’abitazione;
iv. l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
v. la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;
vi. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante e del suo indirizzo di emigrazione, ove conosciuti;
vii. il titolo qualificativo dell’occupazione (proprietà, locazione …) ed, in caso di locazione, copia del relativo contratto;
viii. gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
ix. l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l’indirizzo di posta elettronica e, dove disponibile, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
x. eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
b. per le utenze non domestiche:
i. i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
ii. il Codice fiscale e la Partita I.V.A.;
iii. gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
iv. i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
v. il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
vi. l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
vii. l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
viii. la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
ix. i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
x. l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
xi. gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
xii. l’indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che sono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
xiii. l’indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani.
8. Entro 30 giorni lavorativi, il Comune è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile, riscontro alle denunce di cui al presente articolo.
9. Il Servizio tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.