ART. 37 DICHIARAZIONE
DI DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE
XE "ART.
37 DICHIARAZIONE DI DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE"
1.
I soggetti che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette
che esenti dal tributo comunale sui rifiuti, sono tenuti a presentare la
dichiarazione di inizio occupazione o possesso dei locali ed aree tassabili
siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dalla data in cui l’occupazione
o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti.
2.
La dichiarazione può essere consegnata direttamente allo sportello comunale, a
mezzo posta elettronica, pec, posta raccomandata a/r o mediante altra modalità
telematica che potrà essere attivata dall’ufficio. La denuncia si intende
consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna
diretta, alla data di spedizione risultante dalla ricevuta prodotta dalla
modalità di invio adottata, negli altri casi.
La
dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio,
ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
3.
Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati
i seguenti elementi:
Utenze
domestiche
a.
Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
b.
Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c.
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di
numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le
modalità stabilite nell’art. 22 del presente Regolamento e destinazione d’uso
dei singoli locali;
d.
Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai
residenti e dimoranti stabilmente;
e.
Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f.
Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui
è intervenuta variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo
di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g.
La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni;
Utenze
non domestiche
a.
Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo
sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale,
codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente,
assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
b.
Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c.
Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari
poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del
contribuente;
d.
Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e
dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le
modalità stabilite nell’art. 22 del presente Regolamento e destinazione d’uso
dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizione interne;
e.
Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti
speciali opportunamente documentata;
f.
Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione
degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo
per l’invio dell’eventuale conguaglio;
g.
La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni,
riduzioni o esenzioni.
4.
Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali
informazioni sulle condizioni di erogazioni del servizio, le indicazioni per
reperire la Carta di qualità. Le informazioni possono essere fornite anche
attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare della tassa dovuta. In contrario il contribuente è tenuto a
presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità
di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti
residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
6.
All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione il
Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della
dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il
Comune, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente,
comunica al contribuente il codice utenza attribuito, la data di inizio del
servizio, la superficie interessata e il numero degli occupanti;
7.
In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o
possesso dei locali ed aree, deve essere presentata, entro 90 giorni
dall’evento, apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà
diritto all'abbuono del tributo.
8.
Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere
presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o
aree tassabili.
9.
Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del
nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.
10.
ll Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze,
autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di
attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di
effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa.
Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale
abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai
registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei
familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello
complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori
occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
11.
In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende
provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
12.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o eredi degli
stessi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione
entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di
cui al precedente comma 4, se più favorevole. In mancanza, l’Ufficio può
procedere alla variazione dell’intestatario della tassa, inserendo come obbligato
principale la persona o una delle persone conviventi con il soggetto deceduto,
ovvero l’erede o uno degli eredi per i quali vi siano elementi sufficienti a
far presumere l’effettiva disponibilità dell’immobile, dandone comunicazione
all’interessato, in ogni caso, non è preclusa l’attività accertativa dell’Ente.
La richiesta deve essere indirizzata
a: comune.gemmano@legalmail.it all’Attenzione: Ufficio
Tributi.