L’art. 26 “Contenuto e presentazione della dichiarazione” del vigente
Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) recita
testualmente:
1. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di inizio della detenzione dei locali e delle
aree assoggettate alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione
degli interessati da parte del Servizio Entrate Tributarie.
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di
attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del Testo
unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti
urbani (TQRIF), di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui
consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione
di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo
comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la
dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo
dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o
cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a)
per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati
anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda di
famiglia o di convivenza;
b)
per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del
dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei
soggetti occupanti l’utenza;
c)
il recapito postale, telefonico e di posta elettronica del contribuente;
d)
l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il
numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
e)
la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
f)
la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui
è intervenuta la variazione o cessazione;
g)
la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o
agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o
cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a)
i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo
sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione
ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
b)
il recapito postale, telefonico e di posta elettronica del contribuente;
c)
i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati
anagrafici, residenza, codice fiscale);
d)
l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati
catastali dei locali e delle aree;
e)
la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui
è intervenuta la variazione o cessazione;
f)
la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o
agevolazioni.
4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Servizio
Entrate Tributarie riporta le principali informazioni sulle condizioni di
erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le
condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e
lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi
incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per
reperire la carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente,
possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del
soggetto gestore dei rifiuti.
5. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale
o di variazione, il Servizio Entrate Tributarie rilascia apposita ricevuta,
quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla
richiesta di erogazione del servizio. Il Servizio Entrate Tributarie comunica
al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, unitamente alla
data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di
pagamento TARI inviato al contribuente. Per l’invio di comunicazioni ed il
recapito degli avvisi di pagamento, il Servizio Entrate Tributarie, fatte salve
le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da
utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza
anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio,
l’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria dei contribuenti.
6. Le richieste di cessazione del servizio
producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la
relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero
dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione in data antecedente. Il Servizio Entrate Tributarie rilascia apposita ricevuta,
quale attestazione di cessazione dal servizio.
7. Le richieste di variazione del servizio che comportano
una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro
effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta
è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di
presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le
richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare
all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la
variazione.
8. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli
eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o
condurre i locali già assoggettati alla tassa hanno l’obbligo di dichiarare il
nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che
determinano l’applicazione della tassa.
9. Il numero dei soggetti occupanti
l’utenza non è oggetto di dichiarazione di variazione, in quanto aggiornato
automaticamente dal Servizio Entrate Tributarie a seguito di incrocio dati con
l’applicativo gestionale dell’anagrafe comunale.
10. La dichiarazione, sottoscritta dal
dichiarante, è presentata direttamente al Servizio Entrate Tributarie o è spedita per
posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o inviata in via
telematica anche con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data
di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Servizio Entrate Tributarie provvede a
far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da
restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
11. La mancata sottoscrizione e/o
restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di
pagamento.
12. Il Servizio Entrate Tributarie, in
occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o
concessioni, invita il contribuente a presentare la dichiarazione nel
termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la
dichiarazione anche in assenza di detto invito.