Articolo 25 regolamento TARI - Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull’apposito modello predisposto dal Comune, entro novanta giorni da quello in cui:
- ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree
assoggettabili al tributo;
- si è verificata la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si è verificata la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera Arera n. 15 del 2022.
2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
Ai fini dell’applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Ai fini dell’applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull’applicazione del tributo.
3. La denuncia deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
– nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
– nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il venti gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
5. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
6. La denuncia deve essere presentata all’ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune tramite lo sportello online. All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
7. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a
meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
– per le utenze domestiche:
a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
b) il numero di codice fiscale;
c) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
d) il numero degli occupanti l’abitazione ed i dati identificativi di ognuno;
e) l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;
f) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;
g) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
h) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
i) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa.
– per le utenze non domestiche
a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
b) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
c) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
d) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. con relativo codice ATECO;
e) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
f) l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
g) l’indicazione della Categoria di appartenenza dell’immobile, al fine dell’applicazione del tributo sui rifiuti;
h) l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
i) la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;
j) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
k) gli estremi catastali dell’immobile, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno, ove esistente;
l) L’indicazione dei localo e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati recupero o smaltimento a cura del produttore;
m)nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
9. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette
modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta della Qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
10. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si applicano le disposizioni previste all’art. 7 del presente regolamento.
11. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a Tari rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della
dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari, di norma con il primo avviso di pagamento Tari inviato al contribuente. Per l’invio di
comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria dei contribuenti.
12. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi
che determinano l’applicazione della Tassa.
13. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel
Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultantedai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o
coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo
14. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le
eventuali successive variazioni.
15. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
16. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione.
17. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
18. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di
presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
19. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della Tari, così come disciplinati nei precedenti commi 17 e 18, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi
del precedente comma 6.
20. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
21. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici,
provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione.