RAVVEDIMENTO OPEROSO
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento (cd. RAVVEDIMENTO OPEROSO) della tassa dovuta, della sanzione in misura ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Il contribuente che abbia quindi omesso il pagamento dell'imposta o della tassa comunale entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, può effettuare il ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche amministrative di accertamento da parte del Servizio Tributi, per le quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati non ne siano venuti a conoscenza.
L'Ufficio tributi è a disposizione del cittadino per il ricalcolo della tassa, maggiorata con sanzioni ed interessi dovuti per effetto del ravvedimento.
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ACCERTAMENTO PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO
Le scadenze di cui al precedente punto 3.1.o sono
perentorie: pertanto, il contribuente deve provvedere al versamento della TARI
dovuta anche in caso di mancata ricezione degli avvisi precompilati, eventualmente rivolgendosi all'ufficio tributi per chiedere una ristampa del proprio avviso. In caso di
omesso, tardivo o parziale pagamento entro le scadenze indicate, l'ufficio tributi
notifica avviso di accertamento con applicazione delle sanzioni per omesso o
parziale versamento, oltre agli interessi di mora, ai sensi dell’art. 1, comma
695, Legge n.147/2013
Sanzioni applicate
In caso di omesso o insufficiente pagamento si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza dell'imposta dovuta.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione del 100%
In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione del 50%
Interessi
sono calcolati giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale applicando il tasso legale annuo maggiorato di un punto percentuale, nella seguente misura:
1,50% dal 01/01/2015 al 31/12/2015
1,20% dal 01/01/2016 al 31/12/2016
1,10% dal 01/01/2017 al 31/12/2017
1,30% dal 01/01/2018 al 31/12/2018
1,80% dal 01/01/2019 al 31/12/2019
1,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020
1,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021
2,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022
6,00% dal 01/01/2023 al 31/12/2023
3,50% dal 01/01/2024 al 31/12/2024
3,00% dal 01/01/2025 al 31/12/2025