Estratto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali
Art.
23 – Dilazione e rateazione di pagamento
1. Per i debiti di natura tributaria e non tributaria, fatta comunque
salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle leggi e dei
regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse,
con provvedimento del Responsabile dell’Area, a specifica e motivata domanda e
comunque entro sessanta giorni dalla data di notifica del titolo esecutivo,
dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti
seguenti:
- regolarità dei versamenti relativi alla posizione tributaria
complessiva del contribuente;
- inesistenza di morosità
relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- ammontare del debito
superiore ad € 200,00.
- durata massima: settantadue mesi, secondo il seguente schema:
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rate mensili minimo
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rate mensili massimo
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Fino
200 €
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Nessuna dilazione
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Da
201,00 a 500,00 €
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4
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Da
501,00 a 3.000,00 €
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5
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12
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Da
3.001,00 a 6.000,00 €
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13
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24
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Da
6.001,00 a 20.000,00 €
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25
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36
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Oltre
20.000,00 €
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37
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72
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- applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso
legale maggiorato di due punti percentuali;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento
alla scadenza di due rate; l’intero importo
ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica
soluzione.
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la
dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore
periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non
sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione
degli interessi.
4. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.