Trasparenza Rifiuti Gaggio Montano
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Portale di Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Comune di Gaggio Montano

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Trasparenza Rifiuti Gaggio Montano
Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla deliberazione ARERA n. 444/2019. Il comma 3.1 prevede un elenco di informazioni che devono essere riportate suddiviso in lettere che vanno dalla a) alla s). Per favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all’ambito territoriale in cui si colloca l’utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni la struttura segue pertanto l’ordine dettato da ARERA e a fianco di ogni voce è riportato il riferimento normativo cui l’Ente adempie.
Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero del gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, qualora tali attività siano effettuate da soggetti distinti
Tariffe e rapporti con gli utenti
Raccolta e trasporto rifiuti - Spazzamento, pulizia e lavaggio strade
Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio di reclami, richieste di informazioni, di rettifica degli importi addebitati, di rateizzazione, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio, segnalazioni di disservizi, prenotazioni del servizio di ritiro su chiamata, richieste di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché recapiti e orari degli sportelli online e fisici (ove presenti).

Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell'utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 5 del TQRIF, liberamente scaricabile.
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell'ambito territoriale in cui è ubicata l'utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso
Le informazioni, ove possibile, verranno automaticamente acquisite dal catasto nazionale dei rifiuti ISPRA
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili
Esempio UTENZA DOMESTICA Mq. 100 - n. 1 componente
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 137,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,91646
Tariffa variabile: € 39,07365
Quota fissa: € 0,91646 * 100 * (365/365) = € 91,65
Quota variabile: € 39,07365 * (365/365) = € 39,07
Totale imposta: € 91,65 + € 39,07 = € 130,72
Totale: € 130,72 + 5 % = € 137,26
Totale arrotondato: € 137,00
Esempio UTENZA DOMESTICA Mq. 100 - n. 3 componenti
Per un'utenza Domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 260,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 1,20286
Tariffa variabile: € 126,95409
Quota fissa: € 1,20286 * 100 * (365/365) = € 120,29
Quota variabile: € 126,95409 * (365/365) = € 126,95
Totale imposta: € 120,29 + € 126,95 = € 247,24
Totale: € 247,24 + 5 % = € 259,60
Totale arrotondato: € 260,00
Esempio UTENZA NON DOMESTICA cat. 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista) - Mq 80
Per un'utenza Non domestica di 80mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 338,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 2,16022
Tariffa variabile: € 1,86642
Quota fissa: € 2,16022 * 80 * (365/365) = € 172,82
Quota variabile: € 1,86642 * 80 * (365/365) = € 149,31
Totale imposta: € 172,82 + € 149,31 = € 322,13
Totale: € 322,13 + 5 % = € 338,24
Totale arrotondato: € 338,00
Esempio UTENZA NON DOMESTICA cat. 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari)- Mq 100
Per un'utenza Non domestica di 100mq il totale dovuto, considerando l'addizionale provinciale pari al 5 % e un periodo di 365 giorni , ammonta a € 776,00 calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 3,97064
Tariffa variabile: € 3,41912
Quota fissa: € 3,97064 * 100 * (365/365) = € 397,06
Quota variabile: € 3,41912 * 100 * (365/365) = € 341,91
Totale imposta: € 397,06 + € 341,91 = € 738,98
Totale: € 738,98 + 5 % = € 775,92
Totale arrotondato: € 776,00

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013, dal 01.01.2014 è entrata in vigore la nuova Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono determinati annualmente sulla base del Piano Finanziario, di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, validato dall ’Ente Territorialmente Competente (ATERSIR) e successivamente deliberato dall’Autorità (ARERA). Si riportano di seguito gli articoli del vigente Regolamento Comunale  TARI di interesse sulla determinazione e applicazione della tariffa:




Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA


1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1)  al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

-il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

-le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

-le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

-le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.

c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

-la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

-i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, motivandone la scelta.



Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.


Art. 14 -  DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l’immobile, salvo conguaglio, come di seguito specificato

 1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 31/12 dell’anno precedente o al momento dell’occupazione per nuove utenze.  Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall’art.12, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.  

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

a)      anziano collocato in casa di riposo;

b)      soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi all’anno;

c)       soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all’anno;

 a condizione che gli interessati ne facciano richiesta e che l’assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui alle lettere a, b, c del comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa documentazione di richiesta documentata.

4. Nel caso di abitazione non locata tenuta a disposizione da un soggetto residente, il numero di occupanti viene fissato in n. 2 unità,  salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell’art.12.

5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti viene stabilito in 2 unità, salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell’art.12.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.


Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE

 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per le utenze non domestiche, fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, salvo casi peculiari soggetti a conteggi diversificati con applicazione della  tariffa corrispondente alla specifica tipologia d’uso delle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché la dichiarazione individui specificamente le superfici assoggettate ai diversi utilizzi. Alle superfici imponibili delle attività industriali verrà applicata una tariffa differenziata in relazione alle diverse tipologie di utilizzo (uffici, mense, magazzini, ecc.).  Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.  In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

5. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’allegato n. 1 saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economico o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.


Per l'applicazione delle riduzioni applicabili alle utenze domestiche e non domestiche si rimanda ai seguenti articoli del vigente Regolamento TARI:


Riduzioni Utenze Domestiche:

Art. 19 - RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE

Art. 20 -  RIDUZIONE PER  UTENZE DOMESTICHE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO ITALIANO

Riduzioni Utenze Non Domestiche:

Art. 21 - RIDUZIONE PER LO SMALTIMENTO SCARTI COMPOSTABILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 22 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RECUPERO O RICICLO RIFIUTI URBANI

Art. 22 Bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – USI STAGIONALI   

Art. 23 – AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI IN CASI DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
Art. 25  - AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI CHE DONANO PROPRIE MERCI PER FINALITA’ SOCIALI 

Art.26 -  RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI SPECIALI

Art. 27- RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER ECCEZIONALI CIRCOSTANZE


Art. 28 - ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 29 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI





 

Variabili di base per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della TARI (Dati 2021)
Generali
Rifiuti urbani prodotti: 3.674,35 t
Cluster: Comuni montani localizzati lungo l'arco alpino e nelle zone dell'appennino centro-nord - € 16,4130
Tariffa nazionale di base: € 130,4543
Raccolta differenziata: 60,05%
Fattori di contesto del comune: € 39,0606344966769
Economie e diseconomie di scala: € 0,36822
Impianti Regionali
Impianti di incernerimento e coincernerimento: 8
Impianti di trattamento meccanico biologico: 7
Discariche: 5
Distanza tra il comune e gli impianti (media ponderata con le tonnellate smaltite): 48,82 Km
Gestione rifiuti urbani negli impianti regionali
Rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento e coincenerimento: 46,40 %
Rifiuti trattati in impianti di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato: 30,85 %
Rifiuti smaltiti in discarica: 9,97 %
Informazioni per l'accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

Si rimanda a quanto previsto dal vigente REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
all' Art. 19 - Rateizzazione dei crediti arretrati

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza della modalità di pagamento gratuita prevista dal TQRIF.
Modello Semplificato F24
Gratuita
PagoPA
Costi dipendenti dal prestatore di servizio scelto
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all'anno in corso
Rata
Entro il
%
1° rata
16/07/2024
50,00%
2° rata
02/12/2024
50,00%
Le scadenze sono definite e deliberate annualmente.
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l'indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l'utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell'importo dovuto

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296  e dell’art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento.

L’avviso di cui al periodo precedente indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. 

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, apposito avviso motivato.


Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.



Per segnalare eventuali errori nella determinazione degli importi TARI addebitati al contribuente

rivolgersi all’UFFICIO TRIBUTI del Comune di Gaggio Montano

 

SPORTELLO TARI -  TEL. 053438003 int. 2 int. 2 APERTURA AL PUBBLICO E CONTATTI TELEFONICI: 

MARTEDI’ dalle ORE 8.30 alle ORE 12.30 -  GIOVEDI’ dalle ORE 8.30 alle ORE 12.30  -

SABATO dalle ORE 8.30 alle ORE 12.30 SU APPUNTAMENTO

oppure via E-mail all'indirizzo: elena.basile@comune.gaggio-montano.bo.it

 

Per comunicare variazioni nei dati relativi all’utente o all'utenza, rilevanti ai fini della determinazione dell'importo TARI dovuto, occorre utilizzare la modulistica,

presente nella sezione Modulistica Tributi TARI nella sezione del sito dedicata di cui al link di seguito riportato,  da recapitare al Comune di Gaggio Montano:


- mediante consegna all'Ufficio Protocollo presso la sede Comunale;

- mediante servizio postale all'indirizzo: Piazza Arnaldo Brasa, 1 - 40041 Gaggio Montano (BO);

- via e-mail, all'indirizzo: elena.basile@comune.gaggio-montano.bo.it

- tramite PEC: comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it



Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

MODALITA’ DI TRASMISSIONE AVVISO DI PAGAMENTO TARI : E’ possibile richiedere la ricezione dell'Avviso di Pagamento TARI in formato elettronico inviando richiesta via e-mail o via pec agli indirizzi  elena.basile@comune.gaggio-montano.bo.it o comune.gaggiomontano@cert.provincia.bo.it , allegando copia del documento d’identità. La nuova modalità di invio sarà attivata dall’anno successivo.

Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti
I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall'utente, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del TQRIF.
Il posizionamento della gestione nell'ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all'Articolo 3 del TQRIF.
Il Comune di Gaggio Montano è collocato all'interno dello Schema regolatore I

Gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall'Ente territorialmente competente e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente.
Il Comune di Gaggio Montano è collocato all'interno dello Schema regolatore "I"
La tariffa media applicata alle utenze domestiche e l'articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche.
Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
Si rimanda a quanto previsto dal vigente REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
all' Art. 19 - Rateizzazione dei crediti arretrati
Modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio.


REGOLAMENTO TARI VIGENTE


Art. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO, DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE


1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.


2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei detentori o possessori.


3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all’ufficio preposto dall’amministrazione comunale la dichiarazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla data in cui è avvenuto l’inizio

dell’occupazione/detenzione o del possesso dei locali e aree soggette, con decorrenza dell’applicazione del tributo dal giorno dell’avvenuta detenzione e/o possesso. 


4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo 

e/o interventi normativi che modifichino la base imponibile. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione entro i termini di cui al comma 3, con decorrenza dal giorno 

dell’avvenuta variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, in quanto tale dato

 verrà desunto dai residenti iscritti in anagrafe al 31/12 precedente. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità 

anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto


 5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro i termini di cui al comma 3,

 e decorre dal giorno di cessata detenzione e/o possesso.


6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine indicato al punto precedente, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa 

o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile o altra data nel caso in cui il contribuente dimostri inequivocabilmente, 

tramite produzione di documentazione, di non avere continuato l’occupazione, detenzione e/o possesso dei locali stessi.


7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a.       Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;

b.      Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica ed eventuale delega del soggetto passivo;

c.       Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali, è comunque facoltà dell’Ente richiedere al contribuente copia della planimetria

 dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra;

d.      Numero degli occupanti i locali;

e.      Data in cui ha avuto inizio l’occupazione, detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

f.        La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

a.       Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, 

codice ATECO dell’attività, recapito telefonico, PEC e indirizzo di posta elettronica;

b.      Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c.       Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;

d.      Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne. E’ comunque facoltà dell’Ente richiedere

 al contribuente copia della planimetria dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra;

e.      Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

f.        La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.


 8.  Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi

 indicati nei comma precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta ordinaria, con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC allegando documento di identità.  

La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo  dell’Ente nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o 

alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.  In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la “conferma di lettura” ed in caso di invio tramite PEC il soggetto 

passivo deve ricevere la conferma di “avvenuta consegna ”; in tali casi la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail o PEC.


9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata

 da copia del documento di identità.


10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti sono esonerati dall’obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.


11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.


12. Gli uffici comunali, in occasione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, potranno invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo 

del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.